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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE
- art. 669 terdecies c.p.c. -
R.G. Reclamo n. 1696/2025
Il Tribunale di Torre Annunziata riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Francesco Abete Presidente dott. ssa Valentina Vitulano Giudice rel. dott.ssa Anita Carughi Giudice
-nel giudizio di reclamo presentato dal in persona Parte_1 dell'amministratore p.t. avverso l'ordinanza resa dal G.E. dott.ssa Nardone nel procedimento esecutivo RGE 2476/2024 con cui ha disposto la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi, instaurata dal Condominio contro l'avv.to
EL AR e Credit Agricole Italia S.p.a., individuata come terzo pignorato;
-letti gli atti;
-sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'8.10.2025,
OSSERVA
Con sentenza n. 2729 del 23.10.2023 il Tribunale di Torre Annunziata, nel rigettare l'impugnazione di una delibera condominiale, ha condannato l'avv.to EL Corto e la dott.ssa ER Irene al pagamento in favore del dell'importo di Parte_1 euro 3.000,00 oltre accessori a titolo di spese e compensi.
In data 9.05.2025, il notificava atto di precetto con cui richiedeva il Parte_1 complessivo importo di € 2,395,88 – che includeva le spese di precetto-, cui seguiva, in pari data il pagamento del minor importo di euro 2.189,00, avendo il debitore ritenuto di decurtare l'importo di euro 206,88 riferito alle spese di precetto.
Ritenendo illegittima la decurtazione, notificava atto di pignoramento presso terzi ed in data 13.6.2025 il terzo rendeva la dichiarazione di quantità. Controparte_1
In data 4.7.2024 il debitore esecutato proponeva opposizione assumendo: -di aver ricevuto in data 3.5.2024 la richiesta di pagamento delle somme liquidate nella sentenza n. 2770/2023, riscontrata con pec del 6.5.2024 e del 7.5.2024 con cui chiedeva di poter eseguire il pagamento ratealmente, analogamente a quanto dal medesimo EL
1 accordo al Condominio per le spese legali riconosciute in suo favore dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello, passata in giudicato;
- il piuttosto che Parte_1 riscontrare la richiesta di pagamento rateale, in data 9.5.2024 notificava atto di precetto aumentandolo dell'importo di euro 206.88 per le relative spese;
- di aver corrisposto in pari data l'importo così come liquidato nel titolo esecutivo, ad eccezione di quelle di precetto trattandosi di un aggravio di spese causato dal mancato riscontro alla proposta di pagamento rateale;
- il Condominio, piuttosto che riscontrare la comunicazione, instaurava la procedura esecutiva presso terzi richiedendo il pagamento dell'importo del precetto aumentato di euro 1.000,00, a seguito del decreto n. 19/2024; - di aver formulato istanza di conciliazione, non andata a buon fine, per indisponibilità del legale del condominio;
- che la richiesta di pagamento mediante l'atto di precetto, in presenza della disponibilità al pagamento dilazionato, e la successiva procedura esecutiva intrapresa nonostante il pagamento dell'importo liquidato in sentenza, configura un abuso del processo, trattandosi di attività condotta in violazione dei doveri di buona fede e lealtà processuale.
In base a tali motivi chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Il costituitosi nella prima fase ha contestato gli assunti avversi deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione evidenziando la correttezza del proprio operato poiché: - il parziale pagamento era avvenuto solo dopo la notifica dell'atto di precetto, con l'illegittima decurtazione delle relative spese, sebbene il EL non avesse spontaneamente adempiuto a quanto dovuto a seguito della pubblicazione della sentenza del 23.10.2023 e della richiesta di pagamento inoltrata il 13.12.2023; - con l'ulteriore richiesta del 3.5.2024 veniva, inoltre, concesso ulteriore termine di 5 gg per eseguire il pagamento senza aggravio di spese, che veniva riscontrata dal EL con pec del 4.5.2024 inoltrata al solo amministratore del Condominio che, in data 6.5.2024 comunicava che i condomini non intendevano anticipare i compensi dovuti al difensore;
- l'ulteriore pec invitata il 7.5.2024 dal EL al difensore, con cui chiedeva nuovamente la disponibilità a concedere la dilazione, era chiaramente pretestuosa per cui, legittimamente, il 6.6.2024 il Condominio intraprendeva l'esecuzione per il recupero del proprio credito.
Il G.E. con l'ordinanza in tale sede reclamata ha sospeso l'esecuzione ritenendo che “ il debitore ha tempestivamente trasmesso la propria volonta' di adempiere al pagamento richiesto manifestando la disponibilità al pagamento con una esplicita richiesta di pagamento rateale….la
2 condotta del creditore precettante a fronte della proposta transattiva comunicata al creditore con pec del
15/12/2023 di riscontro alla pec del 13/12/2023, confligge con il dovere di lealtà processuale sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, apparendo come un tentativo di appesantire la posizione debitoria dell'esecutato gravandolo anche delle spese dell'esecuzione (cass. civ. sez. 02/12/08 n.
627)”.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il chiedendo la revoca Parte_1 dell'ordinanza per: - mancanza dei presupposti per disporre la sospensione dell'esecuzione, non sussistendo il fumus, in quanto l'esecuzione forzata era stata promossa per ottenere il pagamento di una quota del precetto notificato in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, resa sette mesi prima, di cui era stato inutilmente richiesto il pagamento senza aggravio di spese, per cui la decisione del EL di non versare la quota di precetto era assolutamente illegittima;
- l'insussistenza del periculum in mora, neppure allegato dall'opponente; - la nullità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione per violazione del litisconsorzio necessario, non essendovi prova della notifica del ricorso al terzo pignorato Credit Agricole s.p.a.; - errata e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c. avendo il EL dato causa all'aggravio di spese con il suo comportamento.
Si è costituito il reclamato contestando gli assunti avversi deducendo: - di aver eseguito le notifiche secondo le indicazioni fornite dal giudicante nel decreto di fissazione udienza del 22/07/2024 e l' eccezione di difetto di contraddittorio, sollevata solo in tale fase, sarebbe stata sanata dall' intervenuta integrazione del contraddittorio in sede di reclamo;
- l'infondatezza dell'avversa ricostruzione in fatto, sia per l'esistenza di reciproci debiti e crediti da porre in compensazione che per la volontà da sempre manifestata di procedere al pagamento sia pur dilazionato.
All'udienza dell'8.10.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Occorre preliminarmente vagliare la censura mossa dal reclamante con cui deduce la nullità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione per violazione del litisconsorzio necessario, “non essendovi prova della notifica del ricorso al terzo pignorato Credit
Agricole s.p.a.”.
A fronte di tale doglianza il reclamato ha controdedotto che tale difetto sarebbe stato sanato con l'integrazione del contraddittorio in fase di reclamo.
La doglianza sollevata dal reclamante non è meritevole di accoglimento.
3 Rileva il Collegio che la Suprema Corte di Cassazione (sez. III, 29/08/2024, n.23351) anche di recente ha ribadito che “In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” come avvenuto nel caso in esame in cui il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza risultano tempestivamente notificati al creditore procedente.
La S.C. ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nella fase cautelare dell'opposizione, in considerazione delle esigenze di speditezza del procedimento cautelare e, più in generale, alla peculiarità di esso rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, tali da aver indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che in tale procedimento non possa configurarsi un litisconsorzio necessario alla stessa stregua di quanto avviene nel giudizio a cognizione piena (Cass. civ., n. 20020/2020).
In particolare, nella pronuncia appena menzionata la Cassazione ha ritenuto che “la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non costituisce una delle ipotesi tassative previste dall'art. 354, comma 1, c.p.c. per le quali resta viziato l'intero processo e impone, in sede di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito”.
Posti tali principi, nel caso in esame, non è contestato che l'odierno reclamato abbia notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza riferito alla prima fase sommaria al solo creditore procedente e, dunque, nei confronti di uno dei legittimati passivi ma non anche al terzo pignorato Credit Agricole a cui, tuttavia, lo stesso reclamante ha notificato il reclamato ed il decreto di fissazione d'udienza, consentendogli, in tal modo, di contraddire.
Ne consegue che dalla mancata partecipazione del contraddittore necessario nella fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. non può comportare la nullità di quella decisione, attesa la notifica eseguita al terzo del presente reclamo, pur sempre riferito alla fase cautelare.
4 Anche nel merito il reclamo non è meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che il titolo azionato nella procedura esecutiva è rappresentato dalla sentenza resa da questo Tribunale n. 2720/2023 e depositata il 23.10.2023 contenente la condanna del EL e della comproprietaria ER al pagamento del complessivo importo di euro 3.000,00 oltre accessori, attualmente appellata.
Dall'esame delle pec risalenti al mese di dicembre 2023 risulta, effettivamente, che a fronte della richiesta di pagamento formulata in via stragiudiziale dal Condominio, il reclamato ha intesto far valere un controcredito vantato per effetto di antecedenti sentenze che vedevano il condominio soccombente e, sul punto, vi è una fitta corrispondenza per la diversa interpretazione circa il quantum dovuto incidente sui rapporti di dare/avere esistenti tra le parti.
Peraltro, nella pec del 15.12.2023 il reclamato chiedeva di eseguire il pagamento dilazionato, invocando, a sostegno della propria richiesta, il comportamento dallo stesso tenuto in precedenza, laddove, rispetto a esposizioni debitorie del Condominio nei suoi confronti, aveva concesso dilazioni di pagamento per oltre un anno.
A fronte di tale richiesta, tuttavia, il 3.5.2024 il legale del condominio chiedeva nuovamente il pagamento degli importi di cui alla suddetta sentenza, preannunciando, in mancanza la notifica del precetto, con aggravio di spese.
Il reclamato, quindi, con pec del 4.5.2025 indirizzata all'amministratore del
, con in copia conoscenza il legale, ricordava che “per le sentenze 3744/022 Parte_1
e 4705/22 della Corte di Appello di Napoli è stata richiesta dal condominio e ottenuta una dilazione di pagamento in oltre due anni , e tra l' altro vi è un credito di euro 1836,85 ancora da corrispondere, risultante dal bilancio approvato il 27 febbraio 2024” e comunicava che avrebbe provveduto al pagamento in 12 rate entro il 15 di ogni mese.
Il 6.5.2024 l'amministratore del condominio rappresentava che i condomini non intendevano anticipare le spese legali da versare all'Avv. Castaldo, per cui il 7.5.2024 chiedeva al legale del condominio la disponibilità ad un pagamento rateale ed in quali termini, cui seguiva il 9.5.2024 la notifica dell'atto di precetto.
Al riguardo occorre osservare che con la comunicazione del 7.5.2024, il reclamato chiedeva al proprio collega se intendesse o meno accettare la richiesta di pagamento dilazionato, avendo l'amministratore del condominio dichiarato, esclusivamente, che i condomini non intendevano anticipare gli importi dovuti per le spese del proprio
5 legale, con ciò implicitamente affermando che il dilazionamento richiesto dipendeva dalla decisione del proprio legale.
Tale richiesta, tuttavia, non veniva riscontrata dal legale del condominio che, senz'altro aggiungere, notificava l'atto di precetto, per cui l'odierno reclamato, in pari data, provvedeva al pagamento integrale dell'importo indicato nel titolo esecutivo, con esclusione delle sole spese e competenze di precetto e, ciò nonostante, per l'esiguo importo di euro 206,88, il legale del condominio intraprendeva la procedura esecutiva presso terzi.
Ciò posto reputa il Collegio che in considerazione dei controcrediti vantanti dal reclamato legittimamente posti in compensazione, sebbene oggetto di verifica ed approvazione da parte del Condominio, condivisibilmente il G.E. ha sospeso l'esecuzione, necessitando l'effettiva sussistenza, anche nel quantum, dei rispettivi controcrediti di approfondimenti in sede di merito, incidenti anche sulla valutazione della fondatezza o meno della richiesta di dilazionamento e del conseguente rifiuto.
Da quanto innanzi esposto discende che il reclamo va respinto e l'ordinanza di sospensione confermata.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in considerazione della attuale incertezza dei rapporti dare/avere tra le parti e, quindi, della fondatezza della richiesta di dilazionamento e della legittimità del relativo, implicito, rifiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata
Letto l'artt. 669 terdecies c.p.c.
- Non accoglie il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Valentina Vitulano dott. Francesco Abete
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