CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3589/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007183754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6081/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella sopra riportata chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Si è costituita l'AER che ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese. Non si è costituita la Regione Campania benchè regolarmente attinta dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto i decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla eccepita incompetenza territoriale di questa CGT in favore di quella in cui ha sede l'ente impositore, si riporta l'orientamento ormai consolidato della SC che ha più volte ribadito che per l'impugnazione della cartella di pagamento compresi vizi propri del ruolo mai notificato è territorialmente competente, ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, la CGT nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente della riscossione.
Cfr ex plurimis Cass 415/23. L'eccezione di parte rsistente è dunque infondata.
Quanto alla eccepita omessa notifica degli atti prodromici nessuna prova in senso contrario è pervenuta dalle resistenti, peraltro la Regione Campania, su cui in particolare grava lo specifico onere, non si è costituita in giudizio.
Ogni altra questione è assorbita dalla nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, rimb. forf in ragione del 15%, oltre rimborso CUT).
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3589/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007183754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6081/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella sopra riportata chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Si è costituita l'AER che ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese. Non si è costituita la Regione Campania benchè regolarmente attinta dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto i decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla eccepita incompetenza territoriale di questa CGT in favore di quella in cui ha sede l'ente impositore, si riporta l'orientamento ormai consolidato della SC che ha più volte ribadito che per l'impugnazione della cartella di pagamento compresi vizi propri del ruolo mai notificato è territorialmente competente, ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, la CGT nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente della riscossione.
Cfr ex plurimis Cass 415/23. L'eccezione di parte rsistente è dunque infondata.
Quanto alla eccepita omessa notifica degli atti prodromici nessuna prova in senso contrario è pervenuta dalle resistenti, peraltro la Regione Campania, su cui in particolare grava lo specifico onere, non si è costituita in giudizio.
Ogni altra questione è assorbita dalla nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in € 200,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, rimb. forf in ragione del 15%, oltre rimborso CUT).
Salerno, 4 dicembre 2025
IL GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-