Articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 236.
(Imbarco su nave nazionale all'estero)


Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento.
Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto e' fatta annotazione sul libretto di navigazione.
Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto o che deve attraversare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952