TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
(C.F. ) elett.te dom.ta in VIA LOSANNA, 10/4 P. Parte_1 C.F._1
AOSTA, presso lo studio dell'avv. VINCENZETTI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) elett.te dom.to in PIAZZA Controparte_1 C.F._2
NARBONNE N. 16 AOSTA, presso lo studio dell'avv. FEDERICO BARZAGLI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 27/03/2025 ha così precisato Parte_1
le conclusioni:
“NEL MERITO
In via principale:
Accertare e dichiarare la manomissione del testamento del sig. e quindi la Persona_1
conseguente nullità del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 cc e 606 cc.
pagina 1 di 6 Accertare se la manipolazione del testamento sia avvenuta da parte del Sig. Controparte_1
e, in ipotesi positiva, che lo stesso ha fatto scientemente uso del testamento manomesso ed in conseguenza di ciò dichiararlo indegno a succedere ai sensi dell'art. 463 cc.
In via di subordine :
Accertare l'invalidità del testamento per mancanza di un elemento essenziale e per l'effetto pronunciarne l'annullamento ai sensi dell'art. 606 c. 2 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via principale :
Non avendo la Consulenza tecnica d'ufficio esperita provveduto a rispondere compiutamente al quesito posto da Codesto Giudice, disporre la rinnovazione della CTU volta all'accertamento dell'avvenuta interpolazione del testamento per quanto concerne l'elemento della data, nonché in merito al fatto che detta data sia stata apposta dal presentatore stesso del testamento, il sig.
[...]
. CP_1
Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al sig. di produrre documenti Controparte_1
riportanti la sua scrittura e di sottoporsi a saggio grafico, al fine di operare un confronto tra la grafia dello stesso e quella utilizzata per l'apposizione della data sul testamento de quo.
In subordine:
Disporre un'integrazione della CTU già eseguita in modo tale da poter stabilire con maggiore rigore e certezza l'avvenuta interpolazione della data apposta sul testamento tenuto conto delle osservazioni avanzate dalla CTP di parte attrice.
In ogni caso : Condannare i convenuti, in solido, alla rifusione di tutte le spese (legali e di eventuali
CTU), onorari e competenze di negoziazione assistita e giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, oltre al costo della tassa di registro ed oltre alle spese, ai compensi legali successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Stefania Vincenzetti, antistatario.”
Con note scritte depositate in data 26/03/2025 ha precisato le Controparte_1
conclusioni richiamando la comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha così concluso:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, rigettare ogni avversaria domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, assolvendo
l'odierno convenuto da ogni avversaria richiesta;
- in via istruttoria, ammettere ed assumere le
pagina 2 di 6 prove dedotte e deducende dal convenuto, oltre alla CTU grafica così come richiesta da parte attrice. Con il favore di spese e compenso di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, unica figlia del de cuius , citava in giudizio la propria Parte_1 Persona_1
madre (moglie del de cuius) e i propri figli Controparte_2 Controparte_1
e , domandando l'accertamento della nullità del
[...] Controparte_2
testamento paterno pubblicato in data 10/12/2020 (doc. 2 di parte attrice), sostenendo che la data
“01-Marzo 2020” apposta al fondo dell'atto non è stata “interamente redatta dalla stessa mano, bensì [..] frutto di interpolazione da parte di mano diversa. Il testamento, quindi, non risulta autografo in tutte le sue parti”; in subordine, chiedeva l'annullamento del testamento per omessa o incompleta indicazione di tale data. Chiedeva poi di accertare se ad intervenire sul testamento fosse stato chiedendo, in tal caso, di dichiararlo indegno a Controparte_1
succedere con apertura della successione legittima paterna.
si costituiva in data 06/03/2023 contestando quanto dedotto da parte Controparte_1
attrice e chiedendo di respingere le domande proposte da parte attrice.
All'esito dell'udienza del 28/03/2023 e Controparte_2 Controparte_2
erano dichiarati contumaci, non essendosi costituiti nonostante la regolarità della
[...]
notifica, e alle parti erano assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Con provvedimento del 21/06/2023 il giudice ammetteva la prova per testi dedotta dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., riservando all'esito di provvedere in ordine alle istanze di CTU ex artt. 210 e 219 c.p.c. proposte da parte attrice.
La prova testimoniale veniva assunta all'udienza del 23/01/2024 dinanzi al GOP dott. Ettore
Beretta a tal fine delegato con provvedimento del 26/10/2023.
Con provvedimento del 05/03/2024 questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, fissava l'udienza del 30/04/2024 onde consentire il deposito da parte dell'attrice del documento in originale “Copia telematica scrittura di comparazione del sig. ”. Persona_1
All'esito di detta udienza erano respinte le istanze ex art. 210 c.p.c. e 219 c.p.c. proposte dall'attrice; veniva invece disposta CTU grafologica sul seguente quesito: “verifichi il CTU, utilizzata la scrittura di comparazione in atti (depositata in data 09.04.2024 presso la Cancelleria
pagina 3 di 6 civile), l'autografia della data apposta sulla scheda testamentaria a firma , che Persona_1
il CTU è autorizzato a visionare presso il notaio al fine di verificare sul documento originale i dati che reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, potendo poi le operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni”. L'incarico era conferito alla dott.ssa con Persona_2
ordinanza del 05/07/2024.
In data 25/11/2024 il CTU depositava la relazione peritale e il giudice con provvedimento del
04/03/2025, ritenuto che non fosse necessario disporre la rinnovazione della CTU, come invece chiesto dall'attrice, fissava l'udienza del 27/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 03/04/2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'attrice non contesta l'autenticità dell'autografia del testo e della sottoscrizione apposta sulla scheda testamentaria da parte di , si evidenzia quanto emerso dalle Persona_1
risultanze peritali e, in particolare, il fatto che la data 'Sarre 01 – Marzo 2020' è stata vergata dallo stesso soggetto che ha redatto il testo e sottoscritto il testamento (e, quindi, da , Persona_1
circostanza quest'ultima, cioè la riconducibilità del testo e della sottoscrizione al predetto soggetto, pacifica tra le parti), ivi incluso il termine “marzo”, in relazione al quale il CTU ha disatteso le argomentazioni del CTP di parte attrice volte a sostenere che detta parola sia stata “frutto di interpolazione da parte di mano diversa”. Il CTU al riguardo ha ravvisato nel fatto che “la cifra
01 e il gruppo letterale 'rzo' si presentano di dimensione maggiore rispetto al restante tracciato” una “divergenza puramente visiva, in quanto unicamente appartenente alla dimensione”, non influente sotto il profilo della spontaneità grafica e dell'impronta grafica;
dall'indagine tecnica non sono infatti emerse “peculiarità indicanti l'intervento di altra mano se non quella del de cuius in totale spontaneità grafica”, considerata la “rilevante affinità gestuale e strutturale” della data rispetto al testo e i “numerosi rilievi a favore della provenienza del ritocco da unica mano e con stesso mezzo”, tenuto altresì conto le correzioni fanno parte della gestualità grafica dello scrivente, come si evince dalla presenza di analoghe correzioni o movimenti delle grandezze nella manoscrittura del testo della scheda testamentaria e della scrittura di comparazione prodotta dall'attrice (nella specie, il CTU osserva: è “insita nella mano del de cuius la correzione che, combinazione, interessa anche il mese di 'marzo'”).
pagina 4 di 6 Le conclusioni del CTU sono del tutto condivisibili, avendo quest'ultimo adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte e, in particolare, alle argomentazioni del CTP di parte attrice.
Né vi sono ragioni per disporre la rinnovazione della CTU chiesta dall'attrice, in quanto: i) la data apposta sul testamento è risultata di certa autografia dell'autore del testamento;
ii) l'accertamento dell'autografia prescinde da ogni altra considerazione in ordine al momento di apposizione della data (in tal senso, lo stesso CTU precisa che “il momento di apposizione non va ad influire sulla certa autografia”); iii) quanto al momento dell'apposizione della data rispetto alla redazione del testo, quella del CTU è una mera ipotesi “che nasce dalla diversa grandezza dei caratteri” e, comunque, va valutata alla luce delle caratteristiche della manoscrittura del de cuius, come accertate dallo stesso CTU, che ha riscontrato “in un ambito di buona tenuta muscolare, considerata l'età (90 anni) all'epoca di stesura, dei piccoli tremori, dei ritocchi, delle piccole angolature, alcune correzioni in un ambito di variabilità espressiva e di repentini movimenti delle grandezze” (in generale, il CTU ha accertato che “condividono la traccia grafica della scheda testamentaria, piccoli tentennamenti, piccole ammaccature in un contesto di gesti dinamici, cura ed eleganza testuale, movimentazione della grandezza letterale”). Ne consegue che l'apposizione della data a cui fa riferimento il CTU (più precisamente, il CTU in risposta alle osservazioni del
CTP di parte attrice, parla di “consequenzialità appositiva”), va intesa nei termini di una correzione compiuta dal de cuius nell'ambito del suo movimento scrittorio, come tra l'altro espressamente ritenuto dallo stesso CTU proprio con riguardo al numero “1” del gruppo numerico “01” e alla parte semicentrale della parola “marzo” (correzione, quest'ultima, che il CTU precisa di avere riscontrato anche nel materiale autografo prodotto dall'attrice).
Ciò posto, le argomentazioni di parte attrice in ordine al tempo dell'apposizione della data sul testamento non sono nella fattispecie fondate, non configurandosi un'ipotesi di apposizione della data da parte di terzo né di omissione o incompletezza della data del testamento, ragione per cui il testamento in esame è valido. Inoltre, la contestualità dell'apposizione della data sul testamento olografo non costituisce elemento essenziale ed intrinseco all'atto né tantomeno è prevista dal legislatore quale causa di invalidità dello stesso, sicché nel caso in esame la domanda dell'attrice non potrebbe comunque trovare accoglimento, stante l'accertata autografia della data apposta da
, che risulta completa dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Tale Persona_1
conclusione è peraltro conforme alla funzione della data, che consente di stabilire, ove si rintraccino più schede testamentarie non complementari, quale sia il testamento efficace, vale a dire l'ultimo,
pagina 5 di 6 nonché di individuare se, al tempo di stesura del testamento, il suo autore fosse capace, circostanze neppure prospettate nel caso in esame (cfr. al riguardo il disposto di cui all'art. 602, u.c., c.c. “La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”).
A fronte della validità del testamento vanno respinte le domande proposte da parte attrice aventi ad oggetto la nullità e l'annullamento del testamento, nonché quella relativa all'indegnità a succedere di . Controparte_1
Nel rapporto tra l'attrice e le spese seguono la soccombenza e Controparte_1
pertanto dette spese sono poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile complessità bassa).
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU liquidate in data 04/03/2025 sono poste a carico dell'attrice soccombente.
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e Controparte_2
, stante la contumacia di quest'ultimi e la soccombenza dell'attrice. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2022 promossa da:
(C.F. ) elett.te dom.ta in VIA LOSANNA, 10/4 P. Parte_1 C.F._1
AOSTA, presso lo studio dell'avv. VINCENZETTI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) elett.te dom.to in PIAZZA Controparte_1 C.F._2
NARBONNE N. 16 AOSTA, presso lo studio dell'avv. FEDERICO BARZAGLI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 27/03/2025 ha così precisato Parte_1
le conclusioni:
“NEL MERITO
In via principale:
Accertare e dichiarare la manomissione del testamento del sig. e quindi la Persona_1
conseguente nullità del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 cc e 606 cc.
pagina 1 di 6 Accertare se la manipolazione del testamento sia avvenuta da parte del Sig. Controparte_1
e, in ipotesi positiva, che lo stesso ha fatto scientemente uso del testamento manomesso ed in conseguenza di ciò dichiararlo indegno a succedere ai sensi dell'art. 463 cc.
In via di subordine :
Accertare l'invalidità del testamento per mancanza di un elemento essenziale e per l'effetto pronunciarne l'annullamento ai sensi dell'art. 606 c. 2 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via principale :
Non avendo la Consulenza tecnica d'ufficio esperita provveduto a rispondere compiutamente al quesito posto da Codesto Giudice, disporre la rinnovazione della CTU volta all'accertamento dell'avvenuta interpolazione del testamento per quanto concerne l'elemento della data, nonché in merito al fatto che detta data sia stata apposta dal presentatore stesso del testamento, il sig.
[...]
. CP_1
Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al sig. di produrre documenti Controparte_1
riportanti la sua scrittura e di sottoporsi a saggio grafico, al fine di operare un confronto tra la grafia dello stesso e quella utilizzata per l'apposizione della data sul testamento de quo.
In subordine:
Disporre un'integrazione della CTU già eseguita in modo tale da poter stabilire con maggiore rigore e certezza l'avvenuta interpolazione della data apposta sul testamento tenuto conto delle osservazioni avanzate dalla CTP di parte attrice.
In ogni caso : Condannare i convenuti, in solido, alla rifusione di tutte le spese (legali e di eventuali
CTU), onorari e competenze di negoziazione assistita e giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, oltre al costo della tassa di registro ed oltre alle spese, ai compensi legali successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Stefania Vincenzetti, antistatario.”
Con note scritte depositate in data 26/03/2025 ha precisato le Controparte_1
conclusioni richiamando la comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha così concluso:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, rigettare ogni avversaria domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, assolvendo
l'odierno convenuto da ogni avversaria richiesta;
- in via istruttoria, ammettere ed assumere le
pagina 2 di 6 prove dedotte e deducende dal convenuto, oltre alla CTU grafica così come richiesta da parte attrice. Con il favore di spese e compenso di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, unica figlia del de cuius , citava in giudizio la propria Parte_1 Persona_1
madre (moglie del de cuius) e i propri figli Controparte_2 Controparte_1
e , domandando l'accertamento della nullità del
[...] Controparte_2
testamento paterno pubblicato in data 10/12/2020 (doc. 2 di parte attrice), sostenendo che la data
“01-Marzo 2020” apposta al fondo dell'atto non è stata “interamente redatta dalla stessa mano, bensì [..] frutto di interpolazione da parte di mano diversa. Il testamento, quindi, non risulta autografo in tutte le sue parti”; in subordine, chiedeva l'annullamento del testamento per omessa o incompleta indicazione di tale data. Chiedeva poi di accertare se ad intervenire sul testamento fosse stato chiedendo, in tal caso, di dichiararlo indegno a Controparte_1
succedere con apertura della successione legittima paterna.
si costituiva in data 06/03/2023 contestando quanto dedotto da parte Controparte_1
attrice e chiedendo di respingere le domande proposte da parte attrice.
All'esito dell'udienza del 28/03/2023 e Controparte_2 Controparte_2
erano dichiarati contumaci, non essendosi costituiti nonostante la regolarità della
[...]
notifica, e alle parti erano assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Con provvedimento del 21/06/2023 il giudice ammetteva la prova per testi dedotta dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., riservando all'esito di provvedere in ordine alle istanze di CTU ex artt. 210 e 219 c.p.c. proposte da parte attrice.
La prova testimoniale veniva assunta all'udienza del 23/01/2024 dinanzi al GOP dott. Ettore
Beretta a tal fine delegato con provvedimento del 26/10/2023.
Con provvedimento del 05/03/2024 questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, fissava l'udienza del 30/04/2024 onde consentire il deposito da parte dell'attrice del documento in originale “Copia telematica scrittura di comparazione del sig. ”. Persona_1
All'esito di detta udienza erano respinte le istanze ex art. 210 c.p.c. e 219 c.p.c. proposte dall'attrice; veniva invece disposta CTU grafologica sul seguente quesito: “verifichi il CTU, utilizzata la scrittura di comparazione in atti (depositata in data 09.04.2024 presso la Cancelleria
pagina 3 di 6 civile), l'autografia della data apposta sulla scheda testamentaria a firma , che Persona_1
il CTU è autorizzato a visionare presso il notaio al fine di verificare sul documento originale i dati che reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, potendo poi le operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni”. L'incarico era conferito alla dott.ssa con Persona_2
ordinanza del 05/07/2024.
In data 25/11/2024 il CTU depositava la relazione peritale e il giudice con provvedimento del
04/03/2025, ritenuto che non fosse necessario disporre la rinnovazione della CTU, come invece chiesto dall'attrice, fissava l'udienza del 27/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 03/04/2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'attrice non contesta l'autenticità dell'autografia del testo e della sottoscrizione apposta sulla scheda testamentaria da parte di , si evidenzia quanto emerso dalle Persona_1
risultanze peritali e, in particolare, il fatto che la data 'Sarre 01 – Marzo 2020' è stata vergata dallo stesso soggetto che ha redatto il testo e sottoscritto il testamento (e, quindi, da , Persona_1
circostanza quest'ultima, cioè la riconducibilità del testo e della sottoscrizione al predetto soggetto, pacifica tra le parti), ivi incluso il termine “marzo”, in relazione al quale il CTU ha disatteso le argomentazioni del CTP di parte attrice volte a sostenere che detta parola sia stata “frutto di interpolazione da parte di mano diversa”. Il CTU al riguardo ha ravvisato nel fatto che “la cifra
01 e il gruppo letterale 'rzo' si presentano di dimensione maggiore rispetto al restante tracciato” una “divergenza puramente visiva, in quanto unicamente appartenente alla dimensione”, non influente sotto il profilo della spontaneità grafica e dell'impronta grafica;
dall'indagine tecnica non sono infatti emerse “peculiarità indicanti l'intervento di altra mano se non quella del de cuius in totale spontaneità grafica”, considerata la “rilevante affinità gestuale e strutturale” della data rispetto al testo e i “numerosi rilievi a favore della provenienza del ritocco da unica mano e con stesso mezzo”, tenuto altresì conto le correzioni fanno parte della gestualità grafica dello scrivente, come si evince dalla presenza di analoghe correzioni o movimenti delle grandezze nella manoscrittura del testo della scheda testamentaria e della scrittura di comparazione prodotta dall'attrice (nella specie, il CTU osserva: è “insita nella mano del de cuius la correzione che, combinazione, interessa anche il mese di 'marzo'”).
pagina 4 di 6 Le conclusioni del CTU sono del tutto condivisibili, avendo quest'ultimo adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte e, in particolare, alle argomentazioni del CTP di parte attrice.
Né vi sono ragioni per disporre la rinnovazione della CTU chiesta dall'attrice, in quanto: i) la data apposta sul testamento è risultata di certa autografia dell'autore del testamento;
ii) l'accertamento dell'autografia prescinde da ogni altra considerazione in ordine al momento di apposizione della data (in tal senso, lo stesso CTU precisa che “il momento di apposizione non va ad influire sulla certa autografia”); iii) quanto al momento dell'apposizione della data rispetto alla redazione del testo, quella del CTU è una mera ipotesi “che nasce dalla diversa grandezza dei caratteri” e, comunque, va valutata alla luce delle caratteristiche della manoscrittura del de cuius, come accertate dallo stesso CTU, che ha riscontrato “in un ambito di buona tenuta muscolare, considerata l'età (90 anni) all'epoca di stesura, dei piccoli tremori, dei ritocchi, delle piccole angolature, alcune correzioni in un ambito di variabilità espressiva e di repentini movimenti delle grandezze” (in generale, il CTU ha accertato che “condividono la traccia grafica della scheda testamentaria, piccoli tentennamenti, piccole ammaccature in un contesto di gesti dinamici, cura ed eleganza testuale, movimentazione della grandezza letterale”). Ne consegue che l'apposizione della data a cui fa riferimento il CTU (più precisamente, il CTU in risposta alle osservazioni del
CTP di parte attrice, parla di “consequenzialità appositiva”), va intesa nei termini di una correzione compiuta dal de cuius nell'ambito del suo movimento scrittorio, come tra l'altro espressamente ritenuto dallo stesso CTU proprio con riguardo al numero “1” del gruppo numerico “01” e alla parte semicentrale della parola “marzo” (correzione, quest'ultima, che il CTU precisa di avere riscontrato anche nel materiale autografo prodotto dall'attrice).
Ciò posto, le argomentazioni di parte attrice in ordine al tempo dell'apposizione della data sul testamento non sono nella fattispecie fondate, non configurandosi un'ipotesi di apposizione della data da parte di terzo né di omissione o incompletezza della data del testamento, ragione per cui il testamento in esame è valido. Inoltre, la contestualità dell'apposizione della data sul testamento olografo non costituisce elemento essenziale ed intrinseco all'atto né tantomeno è prevista dal legislatore quale causa di invalidità dello stesso, sicché nel caso in esame la domanda dell'attrice non potrebbe comunque trovare accoglimento, stante l'accertata autografia della data apposta da
, che risulta completa dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Tale Persona_1
conclusione è peraltro conforme alla funzione della data, che consente di stabilire, ove si rintraccino più schede testamentarie non complementari, quale sia il testamento efficace, vale a dire l'ultimo,
pagina 5 di 6 nonché di individuare se, al tempo di stesura del testamento, il suo autore fosse capace, circostanze neppure prospettate nel caso in esame (cfr. al riguardo il disposto di cui all'art. 602, u.c., c.c. “La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”).
A fronte della validità del testamento vanno respinte le domande proposte da parte attrice aventi ad oggetto la nullità e l'annullamento del testamento, nonché quella relativa all'indegnità a succedere di . Controparte_1
Nel rapporto tra l'attrice e le spese seguono la soccombenza e Controparte_1
pertanto dette spese sono poste a carico dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile complessità bassa).
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU liquidate in data 04/03/2025 sono poste a carico dell'attrice soccombente.
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e Controparte_2
, stante la contumacia di quest'ultimi e la soccombenza dell'attrice. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 6 di 6