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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1530/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15716/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106081474000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12332/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di pagamento per spese di giustizia numero registro recupero crediti
000605/2023 visto che aveva già provveduto tempestivamente ed integralmente a corrispondere in data
03.10.2020 entro i 30 giorni dall'iscrizione al ruolo della causa di cui al n. R.G. 1256/2022, Corte di Appello di Bari, l'importo complessivo di euro 804,00, mediante bollettino Banca_1
La stessa aveva formulato istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento senza averne compiuto riscontro.
Nonostante il pagamento la ricorrente riceveva la cartella di pagamento n. 097 2024 01060814 74 000, oggetto della presente impugnazione, contenente invito e diffida al pagamento del complessivo importo di euro 851,38.
in via principale e nel merito, chiedeva l'accoglimento del ricorso, stante l' intervenuto integrale pagamento degli importi richiesti da parte dell'Ente Impositore.
Si costituiva l'Ufficio che preliminarmente chiedeva fosse dichiarata la propria incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs.
546/92; nel merito: laddove parte ricorrente avesse dato concreta prova dell'avvenuto pagamento, chiedeva che codesta On.le Corte volesse dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs.
546/1992 con compensazione delle spese di lite;
in ogni caso, chiede dichiararsi la correttezza dell'operato di Equitalia Giustizia S.p.A. nell'esecuzione dei propri compiti di Legge, tenendola indenne dalle conseguenze del presente ricorso anche relativamente alle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate e riscossione che chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente della
Ricossione.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dichiara la propria competenza territoriale posto che l'atto è stato emesso dall'Agenzia entrate e riscossioni di Roma.
Nel merito osserva che parte ricorrente ha offerto la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di giudizio che erano richieste dalle parti resistenti.
In merito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere chiesta da parte resistente laddove vi fosse la prova del pagamento, si osserva che il giudice procede con l'estinzione del giudizio quando vi sia un espresso accordo tra le parti;
vi sia il pagamento della cartella impugnata da parte ricorrente o vi sia un annullamento dalla parte resistente dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, pur in presenza di un pagamento di parte ricorrente avvenuto prima dell'emissione dell'atto impugnato, parti resistenti non hanno provveduto ad annullare l'atto impugnato e di conseguenza, la Corte accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'atto impugnato perché illegittimo e condanna , ciascuna delle parti resistenti costituite, alle spese di lite nella misura di euro 250,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna , ciascuna delle parti resistenti costituite , alle spese di lite nella misura di euro 250,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Roma 3 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15716/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106081474000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12332/2025 depositato il 04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di pagamento per spese di giustizia numero registro recupero crediti
000605/2023 visto che aveva già provveduto tempestivamente ed integralmente a corrispondere in data
03.10.2020 entro i 30 giorni dall'iscrizione al ruolo della causa di cui al n. R.G. 1256/2022, Corte di Appello di Bari, l'importo complessivo di euro 804,00, mediante bollettino Banca_1
La stessa aveva formulato istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento senza averne compiuto riscontro.
Nonostante il pagamento la ricorrente riceveva la cartella di pagamento n. 097 2024 01060814 74 000, oggetto della presente impugnazione, contenente invito e diffida al pagamento del complessivo importo di euro 851,38.
in via principale e nel merito, chiedeva l'accoglimento del ricorso, stante l' intervenuto integrale pagamento degli importi richiesti da parte dell'Ente Impositore.
Si costituiva l'Ufficio che preliminarmente chiedeva fosse dichiarata la propria incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs.
546/92; nel merito: laddove parte ricorrente avesse dato concreta prova dell'avvenuto pagamento, chiedeva che codesta On.le Corte volesse dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs.
546/1992 con compensazione delle spese di lite;
in ogni caso, chiede dichiararsi la correttezza dell'operato di Equitalia Giustizia S.p.A. nell'esecuzione dei propri compiti di Legge, tenendola indenne dalle conseguenze del presente ricorso anche relativamente alle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate e riscossione che chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente della
Ricossione.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dichiara la propria competenza territoriale posto che l'atto è stato emesso dall'Agenzia entrate e riscossioni di Roma.
Nel merito osserva che parte ricorrente ha offerto la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di giudizio che erano richieste dalle parti resistenti.
In merito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere chiesta da parte resistente laddove vi fosse la prova del pagamento, si osserva che il giudice procede con l'estinzione del giudizio quando vi sia un espresso accordo tra le parti;
vi sia il pagamento della cartella impugnata da parte ricorrente o vi sia un annullamento dalla parte resistente dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, pur in presenza di un pagamento di parte ricorrente avvenuto prima dell'emissione dell'atto impugnato, parti resistenti non hanno provveduto ad annullare l'atto impugnato e di conseguenza, la Corte accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'atto impugnato perché illegittimo e condanna , ciascuna delle parti resistenti costituite, alle spese di lite nella misura di euro 250,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna , ciascuna delle parti resistenti costituite , alle spese di lite nella misura di euro 250,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Roma 3 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia