Articolo 6 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1963
Art. 6.

L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963