Art. 6.
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.