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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa RL AZ, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 17.12.2025, nella causa civile iscritta al n.1724/2019 R.G.C.A. e vertente
tra
con sede Parte_1 in Teramo (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore Dott.
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lazio n.20/C presso lo Parte_2 studio dell'Avv.ta Maria Cristina Fonti dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti- Attrice
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...] con sede in Teramo, elettivamente domiciliata in Civitella Del Tronto (TE) alla CP_2 via S. Andrea n.43, presso lo studio dell'Avv.ta Roberta Serena Lolli dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti- Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 23.5.2019, il Parte_1 ha convenuto dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della per essersi resa inadempiente dell'accordo del 6.4.2012 e per i motivi esposti nella CP_1 parte in fatto ed in diritto del presente atto;
2. Sempre in via principale: accertare e dichiarare che
1 in ragione del comportamento posto in essere da la ha subito un CP_1 Parte_1 pregiudizio economico quantificato nella somma di Euro 10.016,00, oltre agli interessi legali fino al saldo;
3. Per l'effetto: condannare la a corrispondere all'odierna Controparte_1 attrice la somma di Euro 10.016,00, oltre agli interessi legali fino al saldo, o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio e che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
4. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della e/o il suo arricchimento senza causa per i motivi CP_1 esposti nel presente atto;
5. Per l'effetto: condannare la a corrispondere Controparte_1 all'odierna attrice la somma di Euro 10.016,00, oltre agli interessi legali fino al saldo, o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio e che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari compresa la condanna alle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ha dedotto l'attrice: di aver stipulato, il 3.5.2012 con (nel Controparte_3
Con prosieguo, “ ) il contratto di locazione operativa n.311971 per la fornitura di macchinari medici (Vivid E;
sistema cardiosoft;
seer light, holter defibrillatore ciclergonometrico), per il tramite della (d'ora in poi ), Controparte_1 CP_1
Con quest'ultima agente della e distributore delle apparecchiature mediche in questione;
che i predetti beni sarebbero stati impiegati dal Dott. amministratore Controparte_4 unico del , per le visite mediche sportive e cardiologiche della avvianda Parte_1 attività del Centro, il cui esito incerto aveva peraltro determinato le parti alla stipula in data 6.4.2012 di un preventivo accordo – con espresso riferimento al futuro contratto di locazione operativa e quale condizione essenziale alla sua stipula – in cui si prevedeva espressamente che “in caso di interruzione del pagamento dei canoni prestabiliti, la medesima Co rientrerà in possesso delle apparecchiature oggetto della locazione ed il
[...] non sarà tenuto a portare a termine il noleggio, sarà la ns società che si Parte_1 sostituirà al e porterà a termine la locazione con la Parte_1
Co ; che la malattia del Dott. già penalizzante l'attività del Centro nel corso CP_4 dell'anno 2012, ne aveva causato il decesso nell'aprile 2013, inducendo il Dott. Per_1 altro socio del , in data 24.5.2013, a comunicare alla NACA la Parte_1 volontà di riconsegnare buona parte dei beni presi in locazione;
che, in effetti, il maggior numero dei macchinari della locazione finanziaria era stato prontamente riconsegnato con il suo consenso alla , presso la sua sede in via A. Micozzi n. 1, Villa Mosca CP_1
2 (TE), restando in possesso della unicamente l'ergometro con i Parte_1 relativi accessori e il defibrillatore per un valore pari a circa1/4 della fornitura iniziale;
che, secondo gli accordi intercorsi sin dalla stipula del contratto di locazione, la si CP_1
Con sarebbe fatta carico di gestire i rapporti con di cui era agente e fornitore, subentrando nel contratto in relazione ai macchinari riconsegnati, per poi venderli o Con proporli in locazione a terzi, riacquistarli o restituirli al produttore mentre il canone di locazione sarebbe stato proporzionalmente ridotto in relazione ai macchinari ancora utilizzati dalla;
che la , avendo restituito la Parte_1 Parte_1 maggior parte dei macchinari alla , aveva supposto aver così cessato ogni CP_1
Con rapporto con peraltro, in attesa della conferma di tale cessazione parziale e della conseguente riduzione dei canoni mensili, aveva continuato per qualche mese (fino a settembre 2013) a corrispondere per intero i canoni di locazione, attendendo la voltura parziale del contratto in favore della , per effettuare le necessarie compensazioni;
CP_1 che , non solo non aveva fornito alcuna notizia sulla sorte del contratto di CP_1 locazione ma, nei mesi successivi aveva appreso dalla GE sia del Parte_1 perdurante obbligo al pagamento dei canoni per intero fino alla scadenza del contratto,
(non avendo avuto notizia GE né dell'accordo stipulato tra e CP_1 [...]
, né tantomeno della restituzione parziale dei macchinari) che del suo rifiuto Pt_1 al subentro parziale di nel contratto di locazione in relazione ai beni restituiti;
CP_1
Con che ne erano seguite varie soluzioni conciliative della vicenda proposte dal Centro a mentre erano continuate a pervenire alla prima richieste di pagamento da parte di società di recupero crediti incaricate dalla concedente e che da ultimo, in data 5.6.2014
aveva ricevuto, per conto della una Parte_1 Controparte_5 diffida legale al pagamento di euro 9.686,26 in relazione a canoni insoluti;
alla restituzione, in caso di mancato pagamento, dei beni in possesso della
[...]
, con evocazione di denunce penali per appropriazione indebita;
che, nel Pt_1 frattempo, in numerose comunicazioni indirizzate sia all'Avv. che alla stessa CP_4 [...]
la aveva riconosciuto l'esistenza di un preciso obbligo contrattuale CP_3 CP_1 assunto nei confronti della circa la restituzione dei macchinari ed, Parte_1
Con in particolare, nella comunicazione inviata a in data 5.5.2014, legale CP_2 rappresentante della , aveva dichiarato che, in virtù del suddetto accordo, la CP_1
, sin dal maggio 2013, aveva restituito alcune apparecchiature Parte_1
3 mediche (ecocardiografo con sonde, holter cardiaco, holter pressorio) che “a seguito dell'evento luttuoso non sarebbero state più utilizzate dal Centro”; che nella mail del 4.9.2014, da a Lucia Nappo della GE, aveva espressamente riferito che “per far CP_1 CP_2 fronte all'impegno assunto con il cliente, convinti che tale operazione fosse possibile, avevamo anche richiesto a di poter modificare il contratto in essere con il CENTRO Controparte_3
APRUTINO, con un ns subentro, anche parziale, eventualità che non è stata accettata”; che in data 11.9.2014, aveva azionato la risoluzione del contratto, richiedendo al CP_3
il pagamento di euro 8.718,57 per canoni asseritamente maturati e non pagati, Pt_1 nonché di euro 24.975,46, quale penale di risoluzione del contratto ai sensi della clausola di cui all'art. 7 del Contratto medesimo;
che, poiché la gran parte del pagamento richiesto da si riferiva ai macchinari riconsegnati dal alla CP_3 Pt_1 CP_1 dal maggio 2013 rappresentanti, appunto, circa il 70-75% del valore complessivo dei beni in locazione, la richiesta di pagamento della era stata rigettata dal a CP_3 Pt_1 mezzo dei propri legali (a/r del 16.10.2014; raccomandata a/r del 9.12.2014), i quali ne avevano contestato sia gli importi relativi alle asserite rate scadute che quelli a titolo di penale;
che, all'esito di tali comunicazioni, si era aperta una lunga trattativa volta a raggiungere una conclusione bonaria della questione tra tutti i soggetti coinvolti, ed in data 16.3.2015 si era finalmente pervenuti ad un accordo transattivo tra il e Pt_1 [...]
il quale prevedeva: il pagamento da parte del di €.8.000,00 (in CP_3 Pt_1 luogo dei 33.696,03 euro richiesti inizialmente); la restituzione dei beni ancora in possesso del e di quelli in possesso di;
che, il 4.5.2015, Parte_1 CP_1
aveva inviato a comunicazione nella quale riferiva di aver Parte_1 CP_1
Con raggiunto e completamente eseguito l'accordo con mediante il pagamento della somma di €.8.000,00 a titolo di penale e che, per tale motivo, intimava alla stessa CP_1 di rifonderle la predetta somma, il cui esborso era da imputarsi all'inadempimento di all'accordo del 6.4.2012 con l'odierna attrice;
che, il 22.1.2016, CP_1 [...]
aveva chiesto nuovamente a il pagamento dell'importo di Pt_1 CP_1
€.10.016,00, di cui €.8.000,00 per la somma corrisposta dalla in Parte_1
Con virtù dell'accordo transattivo con ed €.2.016,00 per la quota parte dei canoni di giugno, luglio e agosto 2013 riferibile ai beni già restituiti a nel maggio 2013; che, CP_1
Con nel frattempo, aveva acquistato dalla tutti i macchinari in questione, di fatto CP_1 mai utilizzati, ad un prezzo di euro 15.000,00 (a fronte di un prezzo originario di oltre
4 euro 40.000,00), così beneficiando ulteriormente del proprio inadempimento all'obbligo di riacquisto contratto con la e delle somme corrisposte da Parte_1 quest'ultima alla GE e che, pertanto, il 2.8.2016, aveva inviato a l'ultima lettera di CP_1 diffida a mezzo pec, anticipata via fax, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.n.132/2014, convertito in L.n.162/2014, non ricevendone risposta.
Tanto dedotto, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita con comparsa in data 4.10.2019 chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda ed eccependo: l'improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, non essendo efficace l'invito alla negoziazione assistita datato 2.08.2016 per l'avvenuta decorrenza del termine di 30 gg. ai fini dell'introduzione della domanda;
che non potevano addebitarsi alla le CP_1 conseguenze del recesso del dal contratto di leasing finanziario a Parte_1 distanza di un solo anno dalla sottoscrizione a causa dell'avvenuto decesso del Dott.
che si era comportata secondo le regole della buona fede, Controparte_4 CP_1 dapprima impegnandosi con l'accordo del 6.4.2012, dall'altro informando prontamente la GE della sua volontà di subentro, nonché provvedendo al ritiro di parte dei macchinari ed alla loro custodia;
che era stata presente nel contratto di leasing de CP_1 quo esclusivamente come fornitrice delle apparecchiature mediche e che le conseguenze Con negative della risoluzione contrattuale andavano imputate al rifiuto di al suo subentro nel contratto;
che il contratto non prevedeva quale causa di risoluzione e di restituzione dei macchinari locati anche l'ipotesi del decesso di uno dei soci della locataria, in quanto gli art. 7 e 8 disciplinavano la risoluzione anticipata solo in favore del locatore, non contemplandola in favore della conduttrice, né essendo prevista la rimodulazione e sospensione dei canoni;
che, vertendosi in materia di cessione del contratto di leasing, doveva applicarsi la norma di cui all'art.1406 c.c. che sanciva, per i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, la necessità del consenso dell'altra parte ( , di talché, nella fattispecie, il subentro era nullo per il CP_3 diniego della locatrice;
che il riacquisto dei macchinari era stato proposto da per CP_1 contenere le conseguenze negative dell'anticipata risoluzione, ma che trattandosi di apparecchiature mediche già datate 3 anni, l'operazione non aveva sortito alcun vantaggio in termini economici per , la quale si era anche esposta al rischio della CP_1
5 mancata ricollocazione delle stesse sul mercato a causa delle rapide innovazioni tecnologiche;
che pertanto non potevano esserle addebitate le conseguenze negative dell'anticipata risoluzione da parte di , né in termini di penale né in Parte_1 termini di indebita maturazione di canoni mensili di locazione, essendosi essa prontamente attivata presso con l'istanza di subentro e di riacquisto dei CP_3 macchinari;
che aveva richiesto il risarcimento dei danni sofferti in Parte_1 difetto di alcuna allegazione e prova in merito.
Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “In via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità del giudizio, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancanza di efficacia dell'atto di invito ad aderire alla stipula di negoziazione assistita, inviato in data 2.08.2016; in via principale, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dal nei confronti della Vinte le spese e competenze di lite.” Parte_1 Controparte_1
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta, in quanto la stessa poteva essere decisa senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, parte convenuta chiedeva l'interruzione del processo in quanto la società attrice aveva cessato l'attività come da visura camerale che ha prodotto.
L'eccezione è rigettata da questo Tribunale in quanto la richiesta non proviene dalla parte interessata.
La causa, pertanto, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il thema decidendum invoca la responsabilità della convenuta Parte_3 per la violazione dell'accordo sottoscritto in data 6.4.2012 con il Controparte_1 quale - in previsione del futuro contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto macchinari medici, che si sarebbe stipulato di lì a breve (3.5.2012) tra l'attrice e
[...]
- essa convenuta aveva assunto l'obbligo, nell'ipotesi di anticipata CP_3 risoluzione del contratto di leasing, di subentrare nello stesso impegnandosi direttamente nei confronti della al riacquisto dei beni ed al pagamento dei canoni Controparte_3 mensili insoluti. resiste alla domanda adducendo di aver tenuto Controparte_1 fede agli accordi intrapresi nei confronti dell'attrice per aver prontamente ritirato e custodito gran parte dei macchinari, oltre ad essersi impegnata al loro riacquisto direttamente presso la locatrice dal cui rifiuto al suo subentro nel Controparte_3
6 contratto di leasing discendevano le conseguenze del pagamento della penale e dei canoni insoluti a carico della originaria conduttrice.
Ritiene il decidente che la domanda sia fondata e vada accolta nei termini che seguono.
Risulta incontestato l'accordo sottoscritto dalle parti in data 6.4.2012, in previsione dell'imminente stipula del contratto di locazione finanziaria avvenuta il successivo
3.05.2012.
È la stessa difesa a riferire nella comparsa di costituzione, con ciò confermando la CP_1 rappresentazione fattuale dell'atto introduttivo, che il Dott. allora Controparte_4 legale rappresentante dell'attrice, aveva chiesto “quale condizione necessaria per lo stipulando contratto di locazione finanziaria di apparecchiature mediche con la GE Capital
Solution, un accordo scritto da parte della convenuta, con il quale si impegnava a portare a termine la locazione finanziaria, sostituendosi al nel caso in cui si fosse Parte_1 verificata una interruzione del pagamento dei canoni”(cfr. pag. 3 comparsa costituzione
. CP_1
Riferisce ancora la convenuta, che “per assecondare le richieste della cliente e per andare incontro alle esigenze della stessa, stante la lunga durata delle trattative e le pressioni ricevute, si convinceva ad impegnarsi nei termini di cui sopra, siglando un accordo in data 6.4.2012.”
Va dunque considerato acquisito come certo il dato che le parti si siano determinate alla scrittura del 6.4.2012 in previsione e quale condizione necessaria alla stipula del successivo contratto di locazione finanziaria, e che le due scritture, nell'individuazione delle reciproche obbligazioni, vadano interpretate in maniera per così dire, sistemica, mettendo in relazione l'affidamento che ognuna di esse aveva riposto nel contenuto degli obblighi dell'altra.
Lo scopo dell'accordo del 6.4.2012 appare allora chiaro: “supportare” la decisione del di prendere in locazione finanziaria Parte_1 costose apparecchiature mediche, sollevandola dall'eccessiva responsabilità insita nell'incertezza dell'intrapresa attività di diagnostica nell'ambito sportivo.
A tal fine portatrice di un indubbio interesse economico alla Controparte_1 conclusione del contratto di leasing in quanto fornitrice delle apparecchiature mediche, ha assunto nei confronti dell'attrice l'obbligazione di sostituirsi ad essa, nell'eventualità
“di interruzione del pagamento dei canoni prestabiliti”, esonerandola dal “portare a termine il Co noleggio” ciò realizzando da un lato, con la previsione del rientro della nel possesso
7 delle apparecchiature oggetto della locazione e dall'altro, con la sostituzione del
[...]
(evidentemente nelle obbligazioni che avrebbe assunto con il futuro contratto Pt_1
Co di leasing) con essa , la quale avrebbe portato “a termine la locazione con la . CP_1
Orbene, verificatasi la condizione prevista dell'interruzione del pagamento dei canoni per la loro eccesiva onerosità sopravvenuta a causa della malattia prima, e del successivo decesso del Dott. avvenuto ad appena un anno dall'accordo, sarebbe Controparte_4 dovuta intervenire l'operatività della garanzia, per così dire, assunta dalla convenuta proprio in previsione dell'eventualità che l'attrice non potesse tener fede agli impegni assunti nei confronti della concedente CP_3
La , infatti, consapevole del contenuto degli impegni assunti con l'accordo, CP_1 provvedeva prontamente al ritiro della maggior parte dei macchinari che venivano allocati presso la sua sede, mentre la locazione finanziaria proseguiva per i rimanenti
(ergometro con i relativi accessori e defibrillatore per un valore di circa 1/4 della fornitura iniziale). Prospettato peraltro alla GE il subentro al Centro Aprutino nel contratto di leasing, la vedeva opporsi il rifiuto della concedente e lo considerava CP_1 giustificativo del mancato accollo del pagamento dei canoni.
La tesi difensiva articolata dalla convenuta non persuade. Non può infatti CP_1 eccepire la buona fede nell'esecuzione degli accordi ripassati con l'attrice ), Parte_4 opponendo alla stessa il rifiuto della concedente e l'impossibilità giuridica dell'ipotesi del subentro, con il richiamo alla disciplina generale del contratto di leasing ed alle specifiche clausole contrattuali della scrittura del 3.5.2012 tra e Parte_1 [...]
Controparte_3
E non può farlo per due ordini di ragioni: perché essa ha sottoscritto un accordo dal contenuto come sopra determinato nei confronti dell'attrice e perché ha partecipato al contratto di locazione finanziaria, per sua stessa ammissione, “esclusivamente come fornitrice delle apparecchiature mediche”. Non può dunque sottrarsi alle obbligazioni della scrittura del 6.4.2012 – che prevedevano il proseguimento del contratto di leasing in sostituzione del – adducendo l'impossibilità a cagione del rifiuto della Parte_1
Con
Il senso da attribuirsi alle espressioni usate dalle parti nell'accordo del 6.4.2012, ove si afferma che in caso di interruzione nella corresponsione dei canoni,
[...] non sarebbe stato tenuto non “a portare a termine il noleggio” Parte_1
8 Co ma sarebbe stata a portare “a termine la locazione con la , non può che essere CP_1 individuato nell'intenzione delle parti di tenere indenne la concessionaria del futuro contratto di locazione finanziaria dalle obbligazioni da esso nascenti (pagamento canoni;
restituzione beni) mediante la sua completa sostituzione da parte della . Orbene, CP_1 nell'assumere un tale impegno era onere della convenuta valutare la realizzabilità o meno dell'impegno anche sotto il profilo giuridico e non rimettere un tale onere all'attrice come da essa prospettato (cfr. pag. 4 atto costituzione).
Né essa può opporre all'attrice eventuali eccezioni strettamente legate al contratto di leasing, le quali, al più, potrebbero essere sollevate esclusivamente dalla concedente GE
(consenso al subentro;
condizioni per la risoluzione parziale, rimodulazione o sospensione dei canoni).
L'operazione ermeneutica delle due scritture, pur obbligando ad una visione globale del contenuto delle stesse al fine di indagare lo scopo finale prefissatosi dalle parti, non può infatti significare anche la sovrapposizione e/o confusione delle obbligazioni individualmente assunte dai soggetti coinvolti nei singoli accordi.
Ed è allora inequivocabile che , messa di fronte alle perplessità del Dott. CP_1 CP_4 alla conclusione dell'operazione commerciale, abbia scelto di agevolarne la determinazione alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria prospettandogli di sostituirsi al Centro nel caso di sopravvenuti motivi di interruzione nel pagamento dei canoni. Nell'assumere l'impegno alla eventuale sostituzione dell'attrice nel portare a termine il noleggio dei macchinari nei confronti della concedente di cui era CP_3 agente, la convenuta avrà certamente valutato comparativamente gli interessi economici afferenti la sottoscrizione del futuro contratto e li avrà ritenuti prevalenti rispetto al rischio assunto.
D'altra parte, la consapevolezza di in merito al contenuto dell'impegno assunto è CP_1 palesata dal suo stesso comportamento. Aver provveduto tempestivamente al ritiro dei macchinari presso (maggio 2013) ed averli custoditi presso la sua sede, Parte_1 sono azioni che indicano un atteggiamento contrattuale coerente con l'adempimento al consapevole obbligo alla riacquisizione degli stessi.
In favore di tale ricostruzione della vicenda depongono inoltre le numerose e-mail scambiate tra le parti che attestano per tabulas che si considerasse tenuta a CP_1 sollevare l'attrice da ogni conseguenza della risoluzione del contratto, sostituendosi alla
9 stessa nelle obbligazioni rimaste adempiute. Il fitto scambio di corrispondenza (cfr. produzioni del fascicolo di parte attrice in sede di costituzione e documenti allegati alle memorie istruttorie ex art. 183, VI c. c.p.c.) appare perfettamente in linea con la disponibilità della convenuta a farsi carico del contratto di noleggio, portando lo stesso a termine per conto ed in sostituzione dell'attrice, in virtù degli accordi con la stessa ripassati il 6.4.2012. Solo successivamente, quando si era ormai manifestata la volontà contraria al subentro da parte della concedente/locatrice il tono delle e-mail CP_3
e l'atteggiamento della cambiano nel senso di un ripensamento in merito al CP_1 contenuto di quegli accordi.
Ma il diniego al subentro, legittimamente espresso da GE. Capitals alla stregua delle condizioni del contratto di locazione operativa sottoscritto con , non Parte_1 può costituire motivo di vanificazione del contenuto degli accordi precedenti (6.4.2012), i quali rimangono in essere perché sottoscritti da soggetti diversi. Significativo, d'altra parte, che in quegli accordi le parti non usino mai l'espressione tecnica di “subentro”, ma più genericamente, di “sostituzione”, il che fa pensare che l'intenzione non era quella di ipotizzare una successione in senso stretto nel lato soggettivo del rapporto fra le due società ( e ) – che allora sì il diniego della concedente poteva CP_1 Parte_1 sortire un effetto impeditivo alla validità dell'accordo - ma, più ampiamente, di prevedere una serie di misure per cui l'utilizzatrice, in caso di risoluzione, potesse sentirsi liberata dalle obbligazioni assunte per l'intervento in suo favore della fornitrice dei macchinari (ritiro dei macchinari con impegno al riacquisto, accollo dei canoni maturati successivamente allo stesso, ecc.).
Tutto ciò conduce inevitabilmente alla dichiarazione d'inadempimento contrattuale che affligge la condotta della convenuta che non ha tenuto indenne l'attrice dalle conseguenze pregiudizievoli della risoluzione del contratto di leasing operativo, esponendola al pagamento del complessivo importo di euro 10.016,00 nei confronti della
GE. a titolo di penale e di indebita maturazione di canoni mensili di Controparte_6 locazione. In conseguenza e per l'effetto andrà dunque accolta la domanda di risarcimento spiegata dall'attrice per il sopradescritto importo di euro 10.016,00 così determinato: - quanto ad euro 8.000,00, a titolo di penale corrisposta dalla
[...]
in virtù dell'accordo transattivo raggiunto con GE e quanto ad euro Pt_1
2.016,00, per la quota parte dei canoni di giugno, luglio e agosto 2013, riferibile ai beni
10 già restituiti a nel maggio 2013. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno imputate a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...] contro disattesa ogni Parte_5 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di €.10.016,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.5.000,00, per competenze di avvocato, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 17 dicembre 2025.
LA IC ON
(RL AZ)
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