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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3283 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Messina 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AGOSTA VITO, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. BELLAFIORE SERGIO, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in PALERMO, in via Ruggero Settimo 74H, presso lo studio dell'Avv. ALOSI PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 01/08/2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 18/07/2024 e depositato telematicamente in data
01/08/2024, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“Art. 1)1 coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare il proprio domicilio dove riterrà dandone comunicazione all'altro solamente nell'interesse, dei minori;
Per_ Art. 2) I figli minor nato a [...] in data [...] nata a Palermo in [...] Per_1
28.8.2017 restano affidati ad entrambi i coniugi con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica nel rispetto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Inoltre, entrambi i coniugi avranno il diritto-dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli intervenendo su tutte le questioni di straordinaria amministrazione impartendo agli stessi le cure necessarie, l'educazione e l'istruzione.
In relazione al regime di affidamento congiunto con abitazione prevaleste presso la madre viene stabilito che il padre potrà tenere con sé i figli:
a) il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola con pernottamento ed obbligo di riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina o nel periodo estivo presso il campus scelto b) il sabato e la domenica alternativamente con la madre prelevandoli alle ore 19 del venerdì dal domicilio materno con obbligo di riaccompagnarli la domenica alle 20,00 presso, il domicilio materno;
c) durante le festività natalizie i figli, resteranno con il padre per il periodo compreso tra il
24 ed il 27 dicembre con possibilità di pernottamento, e nell'anno successivo dal 30 dicembre al 2 gennaio e quindi così alternativamente con la madre;
d) durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre;
e) durante le vacanze estive per 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto.
Per lo stesso periodo estivo la moglie avrà diritto di tenere con sé i minori continuativamente per 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto f) Per il compleanno dei minori i coniugi avranno diritto ad averli con sé a pranzo o a cena.
Resta inteso che i coniugi di comune accordo potranno modificare le suddette, indicazioni in relazione alle esigenze proprie e compatibilmente agli impegni scolastici dei minori.
Art. 3) II Sig si obbliga a versare alla moglie, entro i primi 5 giorni di ogni mese, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro 1.900.00 mensili. La suddetta subirà annualmente l'aumento ISTAT come previsto per legge con decorrenza dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione.
In relazione al regime di affidamento congiunto con abitazione prevaleste presso la madre viene stabilito che il padre potrà tenere con sé i figli
Art. 4) Nessun contributo viene previsto tra i coniugi che reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento.
Art. 5) Le spese straordinarie dei figli minori verranno ripartite tra i coniugi con una quota, dell'80% a carico de e del 20 % a carico dell secondo il seguente schema Pt_1 CP_1
Le spese che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute
(limitatamente all'aliquota come sopra indicata) anche in assenza di preventivo accordo sono:
I) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari d) certificazioni mediche;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici/o universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, tra i coniugi sono:
I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
g) mensa;
III) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze: d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare il proprio assenso o l'eventuale dissenso ovvero una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di accordo tra le parti, l'eventuale spesa rimarrà interamente a carico del genitore che l'ha sostenuta.
Art. 6) Le parti dichiarano espressamente che i presenti accordi avranno efficacia immediata sin dalla sottoscrizione. Art 7) In relazione alla vendita della casa coniugale nella quale la Sig.ra ha CP_1 investito i propri risparmi il Sig. si obbliga a versare e rimborsare alla moglie la Pt_1 somma di € 30.000,00 entro il 15 settembre 2024.
Art. 8) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei relativi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per i minori.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], in data [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a LICATA (AG) in data 17/10/1978, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie A, dell'anno 2007, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 9/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3283 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Via Messina 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AGOSTA VITO, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. BELLAFIORE SERGIO, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in PALERMO, in via Ruggero Settimo 74H, presso lo studio dell'Avv. ALOSI PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 01/08/2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 18/07/2024 e depositato telematicamente in data
01/08/2024, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“Art. 1)1 coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare il proprio domicilio dove riterrà dandone comunicazione all'altro solamente nell'interesse, dei minori;
Per_ Art. 2) I figli minor nato a [...] in data [...] nata a Palermo in [...] Per_1
28.8.2017 restano affidati ad entrambi i coniugi con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica nel rispetto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Inoltre, entrambi i coniugi avranno il diritto-dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli intervenendo su tutte le questioni di straordinaria amministrazione impartendo agli stessi le cure necessarie, l'educazione e l'istruzione.
In relazione al regime di affidamento congiunto con abitazione prevaleste presso la madre viene stabilito che il padre potrà tenere con sé i figli:
a) il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola con pernottamento ed obbligo di riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina o nel periodo estivo presso il campus scelto b) il sabato e la domenica alternativamente con la madre prelevandoli alle ore 19 del venerdì dal domicilio materno con obbligo di riaccompagnarli la domenica alle 20,00 presso, il domicilio materno;
c) durante le festività natalizie i figli, resteranno con il padre per il periodo compreso tra il
24 ed il 27 dicembre con possibilità di pernottamento, e nell'anno successivo dal 30 dicembre al 2 gennaio e quindi così alternativamente con la madre;
d) durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre;
e) durante le vacanze estive per 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto.
Per lo stesso periodo estivo la moglie avrà diritto di tenere con sé i minori continuativamente per 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto f) Per il compleanno dei minori i coniugi avranno diritto ad averli con sé a pranzo o a cena.
Resta inteso che i coniugi di comune accordo potranno modificare le suddette, indicazioni in relazione alle esigenze proprie e compatibilmente agli impegni scolastici dei minori.
Art. 3) II Sig si obbliga a versare alla moglie, entro i primi 5 giorni di ogni mese, a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro 1.900.00 mensili. La suddetta subirà annualmente l'aumento ISTAT come previsto per legge con decorrenza dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione.
In relazione al regime di affidamento congiunto con abitazione prevaleste presso la madre viene stabilito che il padre potrà tenere con sé i figli
Art. 4) Nessun contributo viene previsto tra i coniugi che reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento.
Art. 5) Le spese straordinarie dei figli minori verranno ripartite tra i coniugi con una quota, dell'80% a carico de e del 20 % a carico dell secondo il seguente schema Pt_1 CP_1
Le spese che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute
(limitatamente all'aliquota come sopra indicata) anche in assenza di preventivo accordo sono:
I) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari d) certificazioni mediche;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici/o universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, tra i coniugi sono:
I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
g) mensa;
III) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze: d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare il proprio assenso o l'eventuale dissenso ovvero una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di accordo tra le parti, l'eventuale spesa rimarrà interamente a carico del genitore che l'ha sostenuta.
Art. 6) Le parti dichiarano espressamente che i presenti accordi avranno efficacia immediata sin dalla sottoscrizione. Art 7) In relazione alla vendita della casa coniugale nella quale la Sig.ra ha CP_1 investito i propri risparmi il Sig. si obbliga a versare e rimborsare alla moglie la Pt_1 somma di € 30.000,00 entro il 15 settembre 2024.
Art. 8) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei relativi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per i minori.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], in data [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a LICATA (AG) in data 17/10/1978, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie A, dell'anno 2007, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 9/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.