Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 915
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 miliardo e 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986