TRIB
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/07/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1761/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro Parte_1 tempore con sede legale in 12051 Alba (CN), Piazza San Francesco Parte_2 D'Assisi n. 2, codice fiscale e partita iva difesa tanto congiuntamente quanto P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Agostino Goglino, codice fiscale: C.F._1 (numero di telefax: 0131 248869 indirizzo di posta elettronica certificata:
e Francesco Sangiacomo, codice fiscale Email_1
(numero di telefax: 0131 305328 - indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata e presso lo studio del secondo Email_2 elettivamente domiciliata in Alessandria, corso Crimea 35,
Attore
contro in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro CP_1 tempore , con sede legale in 10024 Moncalieri (TO), Via San Controparte_2 Vincenzo n. 1, codice fiscale e partita iva CONTUMACE P.IVA_2
Convenuto
OSSERVATO
Parte attrice svolgeva azione di risoluzione, ex art. 1456 cc, del contratto di affitto di ramo di azienda, intercorso con la controparte, lamentando avere le convenuta omesso il pagamento dei canoni di locazione pattuiti, sin dal febbraio 2022, così rendendosi inadempiente alla obbligazione principale, gravante sull'affittuario.
Il titolo negoziale speso dalla ricorrente risulta documentato in atti, cfr. produzione sub 3
[...]
, avente ad oggetto Pt_1
“l'ente immobiliare di Isola d'Asti (AT), Strada Statale Asti-Alba 11 bis, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Isola d'Asti (AT) al Foglio 11, Particella 99, sub. 1, Strada Asti-Alba n. 11B, piano T, cat. D/3, Rendita Euro 38.574,00, alle coerenze di: strada, mappali 324-119-121-122-123-124, salvo altri o variati, destinato all'esercizio del ramo aziendale, ivi comprese le aree destinate a parcheggio adiacenti l'immobile, con esclusione delle due parti di esso tratteggiate in giallo (uffici 1,2,3) nella planimetria allegata alla presente scrittura sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, a cui le parti fanno riferimento per migliore precisazione;
tutti gli impianti, il macchinario ed i mobili (compresi gli accessori, i ricambi, le dotazioni d'uso, le attrezzature da cucina, la biancheria), che fanno del ramo aziendale concesso in affitto, a qualunque titolo detenuti dalla Concedente;
le denominazioni “PHARSIFAL” e “MEDITERRANEO”, senza vincoli di rappresentazione grafica, e le insegne del ramo aziendale concesso in affitto;
i contratti in corso […]” …”
Per contro, a fronte dell'allegazione attorea di avverso inadempimento alle obbligazioni pecuniarie discendenti dal negozio giuridico, parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento, ciò che ovviamente, stante la contumacia di non avveniva nel caso di specie, CP_1
il che ha efficacia in sé risolutiva circa le domande svolte – a maggior ragione visto l'importo delle somme, in relazione alle quali è stato dedotto il mancato pagamento.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, Accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione, ex art. 1456 cc, del contratto di affitto di ramo di azienda, tra e in data 2 dicembre 2021, con atto Parte_1 CP_1 con autentiche di firma per Notaio di Alba, rep. num. 4078/3089; Per_1
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di di € 62.220,00, IVA Parte_1 compresa, a titolo canoni non pagati;
oltre accessori dalla presente sentenza al soddisfo effettivo;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 786,00 per esposti, € 6.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Asti, 26.3.2024 h 11.57 Motivazione del 2.7.2024. Il dott. Perfetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1761/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro Parte_1 tempore con sede legale in 12051 Alba (CN), Piazza San Francesco Parte_2 D'Assisi n. 2, codice fiscale e partita iva difesa tanto congiuntamente quanto P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Agostino Goglino, codice fiscale: C.F._1 (numero di telefax: 0131 248869 indirizzo di posta elettronica certificata:
e Francesco Sangiacomo, codice fiscale Email_1
(numero di telefax: 0131 305328 - indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata e presso lo studio del secondo Email_2 elettivamente domiciliata in Alessandria, corso Crimea 35,
Attore
contro in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro CP_1 tempore , con sede legale in 10024 Moncalieri (TO), Via San Controparte_2 Vincenzo n. 1, codice fiscale e partita iva CONTUMACE P.IVA_2
Convenuto
OSSERVATO
Parte attrice svolgeva azione di risoluzione, ex art. 1456 cc, del contratto di affitto di ramo di azienda, intercorso con la controparte, lamentando avere le convenuta omesso il pagamento dei canoni di locazione pattuiti, sin dal febbraio 2022, così rendendosi inadempiente alla obbligazione principale, gravante sull'affittuario.
Il titolo negoziale speso dalla ricorrente risulta documentato in atti, cfr. produzione sub 3
[...]
, avente ad oggetto Pt_1
“l'ente immobiliare di Isola d'Asti (AT), Strada Statale Asti-Alba 11 bis, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Isola d'Asti (AT) al Foglio 11, Particella 99, sub. 1, Strada Asti-Alba n. 11B, piano T, cat. D/3, Rendita Euro 38.574,00, alle coerenze di: strada, mappali 324-119-121-122-123-124, salvo altri o variati, destinato all'esercizio del ramo aziendale, ivi comprese le aree destinate a parcheggio adiacenti l'immobile, con esclusione delle due parti di esso tratteggiate in giallo (uffici 1,2,3) nella planimetria allegata alla presente scrittura sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, a cui le parti fanno riferimento per migliore precisazione;
tutti gli impianti, il macchinario ed i mobili (compresi gli accessori, i ricambi, le dotazioni d'uso, le attrezzature da cucina, la biancheria), che fanno del ramo aziendale concesso in affitto, a qualunque titolo detenuti dalla Concedente;
le denominazioni “PHARSIFAL” e “MEDITERRANEO”, senza vincoli di rappresentazione grafica, e le insegne del ramo aziendale concesso in affitto;
i contratti in corso […]” …”
Per contro, a fronte dell'allegazione attorea di avverso inadempimento alle obbligazioni pecuniarie discendenti dal negozio giuridico, parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento, ciò che ovviamente, stante la contumacia di non avveniva nel caso di specie, CP_1
il che ha efficacia in sé risolutiva circa le domande svolte – a maggior ragione visto l'importo delle somme, in relazione alle quali è stato dedotto il mancato pagamento.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, Accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione, ex art. 1456 cc, del contratto di affitto di ramo di azienda, tra e in data 2 dicembre 2021, con atto Parte_1 CP_1 con autentiche di firma per Notaio di Alba, rep. num. 4078/3089; Per_1
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di di € 62.220,00, IVA Parte_1 compresa, a titolo canoni non pagati;
oltre accessori dalla presente sentenza al soddisfo effettivo;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 786,00 per esposti, € 6.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Asti, 26.3.2024 h 11.57 Motivazione del 2.7.2024. Il dott. Perfetti