TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIOE' FEDERICA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. LAMBERTI TIZIANA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 12 ottobre 2020, della sentenza non definitiva n. 3109/2020, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento della fi- Per_ GL , nelle more divenuta maggiorenne.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri-
- 2 -
sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto
(Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio diven- to maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
- 3 -
Ciò posto, nel caso in esame, le figlie delle parti, ormai maggioren- ni, stanno proseguendo gli studi universitari e vivono con la madre.
Ora, ha dedotto di non essere in condizione di Parte_1
versare l'assegno mantenimento per le figlie, nell'importo già stabi- lito, anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche.
Lo stesso in sede di udienza presidenziale ha riferito:” Al tempo della separazione ero artigiano orafo mentre attualmente sono rappresentante di computer e software (…) abito insieme ai miei genitori, a mia sorella e ai figli della stessa” (vedi verbale di udienza del 13 dicembre 2019).
Il ricorrente, al riguardo, in sede di interrogatorio formale, ha con- fermato di avere svolto per alcuni anni attività di agente di com- mercio, senza dichiarare tuttavia l'importo percepito mensilmente a titolo di provvigione.
Sul punto, va rilevato che parte resistente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa (vedi verbale di udienza del 26 marzo 2024).
Alla luce delle superiori considerazioni e della scarna documenta- zione reddituale prodotta, dunque, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, a carico del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ciascuna fiGL).
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le fi- glie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo
- 4 -
sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del ricorrente di pagamento diretto in favore delle figlie maggiorenni, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
❖❖❖
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Controparte_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re- sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup-
- 5 -
posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della re- sistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la stessa resistente ha riferito in sede di in- terrogatorio formale di avere svolto in passato attività lavorativa al- le dipendenze di una palestra e come venditrice di materassi e di avere percepito per circa 18 mesi il reddito di cittadinanza (vedi verbale di udienza del 17 aprile 2024 e comparsa conclusionale ).
La medesima Minore, poi, risulta assegnataria di un alloggio po- polare ove abita con le figlie.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della capa- cità lavorativa della resistente e in assenza di prova sufficiente circa la sussistenza di uno squilibrio tra le rispettive posizioni economi- che, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconosci- mento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimen- to.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- 6 -
• pone a carico di l'obbligo di corrispon- Parte_1
dere in favore di la somma mensile di € Controparte_1
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_ maggiorenni e (€ 200,00 per ciascuna fiGL), da Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescri- zioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 16/1/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 7 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIOE' FEDERICA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. LAMBERTI TIZIANA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 12 ottobre 2020, della sentenza non definitiva n. 3109/2020, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento della fi- Per_ GL , nelle more divenuta maggiorenne.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri-
- 2 -
sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto
(Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio diven- to maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
- 3 -
Ciò posto, nel caso in esame, le figlie delle parti, ormai maggioren- ni, stanno proseguendo gli studi universitari e vivono con la madre.
Ora, ha dedotto di non essere in condizione di Parte_1
versare l'assegno mantenimento per le figlie, nell'importo già stabi- lito, anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche.
Lo stesso in sede di udienza presidenziale ha riferito:” Al tempo della separazione ero artigiano orafo mentre attualmente sono rappresentante di computer e software (…) abito insieme ai miei genitori, a mia sorella e ai figli della stessa” (vedi verbale di udienza del 13 dicembre 2019).
Il ricorrente, al riguardo, in sede di interrogatorio formale, ha con- fermato di avere svolto per alcuni anni attività di agente di com- mercio, senza dichiarare tuttavia l'importo percepito mensilmente a titolo di provvigione.
Sul punto, va rilevato che parte resistente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa (vedi verbale di udienza del 26 marzo 2024).
Alla luce delle superiori considerazioni e della scarna documenta- zione reddituale prodotta, dunque, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, a carico del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ciascuna fiGL).
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le fi- glie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo
- 4 -
sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del ricorrente di pagamento diretto in favore delle figlie maggiorenni, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
❖❖❖
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Controparte_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re- sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup-
- 5 -
posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della re- sistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la stessa resistente ha riferito in sede di in- terrogatorio formale di avere svolto in passato attività lavorativa al- le dipendenze di una palestra e come venditrice di materassi e di avere percepito per circa 18 mesi il reddito di cittadinanza (vedi verbale di udienza del 17 aprile 2024 e comparsa conclusionale ).
La medesima Minore, poi, risulta assegnataria di un alloggio po- polare ove abita con le figlie.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della capa- cità lavorativa della resistente e in assenza di prova sufficiente circa la sussistenza di uno squilibrio tra le rispettive posizioni economi- che, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconosci- mento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimen- to.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- 6 -
• pone a carico di l'obbligo di corrispon- Parte_1
dere in favore di la somma mensile di € Controparte_1
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_ maggiorenni e (€ 200,00 per ciascuna fiGL), da Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescri- zioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 16/1/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 7 -