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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23137/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCELLO e PA C.F._1 dell'avv. NICASTRO STEFANO, con studio in VIA MOTTINI, 35 24058 ROMANO DI LOMBARDIA
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO.
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO GENEROSO, Controparte_3 P.IVA_3 con studio in VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/8 80143 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., ritualmente notificato, ha PA convenuto in giudizio il e l' , proponendo TR E_
pagina 1 di 7 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820230062968082000, notificata in data 26.05.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 69.403,44 relativa alla sentenza n. 1382 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.02.2022.
L'opponente ha lamentato il difetto di motivazione della cartella esattoriale, con specifico riferimento alla quantificazione delle somme, e l'illegittimità dell'addebito a suo carico delle spese del procedimento penale nella loro interezza, anche se riferibili anche a tutti gli altri imputati.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la cartella opposta, infatti, nel paragrafo dedicato alla descrizione del dettaglio degli addebiti si limitava ad indicare il numero di ruolo e la partita, senza alcun dettaglio in merito alle spese legali idoneo a comprendere le modalità di quantificazione della somma ivi esposta ed a valutare il rispetto del principio di divisione pro quota delle spese legali di cui all'art. 535 c.p.p. così come modificato dall'art. 67 della L. n. 69 del 2009.
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 06820230062968082000 e, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o annullabilità della citata cartella di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio il e l' TR E_ eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestato non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale, trattandosi di attività di competenza esclusiva di
Controparte_3
All'udienza del 12.12.2023, il Giudice ha confermato la sospensione dell'esecutività della cartella ed ha autorizzato l'attore alla chiamata in causa di Controparte_3
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla base Controparte_3 del fatto che, nel caso di specie, la cartella non assolve alla funzione di atto impositivo in quanto la debenza è da ricondursi alla sentenza del Tribunale Penale di Milano, e il totale richiesto per le relative spese ha una specifica riferibilità e determinazione normativa nel Foglio Notizie ex lege previsto.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_4 [...]
. E_
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la domanda del condannato che, senza contestazione della
pagina 2 di 7 condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491)
Tale principio è stato ribadito dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, le quali hanno rilevato che “le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), […] possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. civ., sez. 3, 9 luglio 2020, n. 14598, Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138).
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto non si discute della portata della decisione del giudice penale ma unicamente della riconducibilità o meno delle somme richieste alla condanna penale, data la allegazione dell'attore in merito all'indeterminatezza della quantificazione operata dall'Amministrazione.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e TR E_
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti TR
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] E_ delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
Controparte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al TR
– Tribunale di Milano. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto del
[...] Controparte_3
Ministero della Giustizia – Tribunale di Milano.
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di E_ opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente” (Cass. Civ. sez. 3, 25/11/2021, n. 36656 nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, l'opponente ha correttamente ha citato in giudizio in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia il – Tribunale di Milano, ente creditore, sia l' TR E_
, quale agente della riscossione.
[...]
pagina 3 di 7
3. L'an e il quantum del credito risarcitorio
Le contestazioni svolte dall'opponente attengono alla quantificazione delle somme esposte nella cartella opposta in forza della sentenza n.1382/22, nonché ai criteri di ripartizione delle spese legali adottati dall'Amministrazione.
Le doglianze dell'attore sulla determinazione del credito si ritengono fondate nei limiti che seguono.
In via generale, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 cod.civ., è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2023 n. 31774).
Nel caso di specie, le parti convenute hanno fornito elementi utili a spiegare la riferibilità e la quantificazione delle spese iscritte al ruolo n. 2023/006112 ai reati per cui ha subito condanna, allegando la PA sentenza di condanna ed il foglio notizie, recante un elenco spese per consulente tecnico e ufficiale di PG, riferite al quadriennio 2018-2021.
La cartella impugnata trae origine dal procedimento penale n. 3651/18 RGNR – 10391/21 RG TRIB., conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 1382/22 del Tribunale di Milano nei confronti di , chiamato a rispondere in relazione all'incidente ferroviario occorso a Pioltello in data PA
25.01.2018, assieme ad altri otto imputati e a relativamente all'illecito di cui al capo 5), nei cui CP_6 confronti il procedimento principale (n. 7317/21 RG.TRIB. - 3651/18 RGNR) è tuttora pendente. L'odierno opponente è stato condannato esclusivamente per i delitti di cui ai capi 1) e 4) relativi, rispettivamente, a disastro ferroviario ex art. 449 c.p. e omicidio colposo in danno di più persone ex art. 589 comma 1 c.p.
In forza di tale pronuncia, divenuta definitiva in data 28.02.2022, è stata notificata all'attore la cartella esattoriale impugnata.
Occorre quindi esaminare le voci di spesa imputate all'attore.
Nella Partita di Credito Numero 1902/2023 del debitore (doc.
4-c convenuti) sono precisate, PA nella parte relativa al “credito da recuperare”, le spese recuperabili per intero (€ 69.343,44) e quelle recuperabili in misura fissa (€ 60,00).
pagina 4 di 7 Nella voce “altre annotazioni” è inoltre specificato “spese per intero CTU”.
Con riferimento alle plurime voci di spesa sostenute per consulente tecnico -per un totale di € 69.343,44, calcolato sottraendo quelle dovute per ufficiale di PG- elencate nel “Foglio Notizie” del procedimento n.
3651/18 RGNR – 10391/21 RG TRIB. (doc.
4-e convenuti), è possibile desumere la pertinenza degli importi in questione ai reati per i quali l'intimato ha subito condanna, trattandosi di spese relative alle perizie esperite per l'accertamento dei reati contestati, tra i nove coimputati, anche a e, in quanto tali, ripetibili per PA intero ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
In relazione all'espletamento di tali attività, del resto, il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1382/22 ha statuito che “dalle plurime informative (ed allegati) e rilievi di PG, dai verbali di sommarie informazioni, dalla documentazione medica e dalle consulenze autoptiche, dalla documentazione sequestrata presso l'ente CP_6
[...
, dalle relazioni di consulenza tecnica, dall'audizione dei consulenti in sede di udienza preliminare emerge
l'attribuibilità dei fatti all'imputato” (cfr. pag. 24) e sulla base di tali motivi, ha applicato all'imputato PA
la pena di anni quattro di reclusione con condanna al pagamento delle spese processuali.
[...]
Dalla lettura della citata sentenza di condanna si desume, dunque, che le attività probatorie sopraelencate hanno avuto ad oggetto l'accertamento dei reati di cui ai capi 1) e 4) ascritti a , in quanto funzionali a PA verificare in sede di indagini le cause del disastro e le violazioni delle norme di prevenzione riferibili a ciascun indagato.
Al contempo l'esame di tali atti fa ritenere che tali attività probatorie abbiano avuto ad oggetto l'accertamento della totalità dei fatti di reato- commessi da tutti i coimputati.
Il quadro fin qui delineato rende, quindi, prospettabile che la liquidazione di tali spese di CTU per l'intero a carico dell'attore riguardi, quantomeno in parte, anche importi attinenti al procedimento principale (rubricato
7317/21 R.G.TRIB. - 3651/18 R.G.N.R.) ancora pendente avanti il Tribunale di Milano, che vede la partecipazione dei restanti otto imputati (anche) per i reati che hanno comportato la condanna di PA
.
[...]
Ciò porta a ritenere l'erroneità della ripartizione delle spese.
Invero, occorre tenere conto del principio di divisione pro quota delle spese legali poste a carico dei condannati sancito dalla modifica apportata all'art. 535 c.p.p. dall'art. 67 della L. n. 69 del 2009, che ha abrogato l'obbligo di solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi nel pagamento delle spese comuni relative ai reati per i quali sia stata pronunciata condanna.
Il principio della responsabilità pro quota dei responsabili è ribadito anche dell'art. 205 D.P.R. n. 115/2002, il quale statuisce che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, precisando che “[…] le spese per la consulenza tecnica e per la perizia […] sono recuperate nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà”.
pagina 5 di 7 Ebbene, alla luce di tale principio, ciascun imputato deve essere chiamato al pagamento con esclusivo riferimento alle spese sostenute per l'accertamento dei reati in ordine ai quali viene condannato, ma soltanto pro quota per quanto attiene ai reati comuni o connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
Nel caso di specie, pertanto, il , avendo agito prima della definizione del processo penale a carico degli CP_4 altri coimputati nei medesimi reati, avrebbe dovuto procedere, in via provvisoria, al recupero della quota ascrivibile all'imputato, tenendo conto della attuale della pendenza del processo penale per altri otto imputati. quote spettanti al sig. , considerando anche – nella ripartizione provvisoria – la posizione degli altri otto PA imputati il cui procedimento è in corso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in caso di definizione del procedimento mediante patteggiamento per uno degli imputati, le spese processuali devono essere ripartite pro quota, in relazione alla parte del procedimento che ha riguardato l'imputato che ha patteggiato. Ne deriva che l'imputato che definisce il procedimento con patteggiamento è tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla sua posizione, mentre le spese relative agli altri imputati saranno determinate all'esito del loro giudizio (cfr. Cass. pen., Sez. II,
13 gennaio 2017, n. 1681; Cass. pen., Sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 40288).
Tale soluzione implica la possibilità di recuperare in via immediata la quota spettante a chi ha optato per un diverso rito ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, facendo salva la esecuzione di un nuovo riparto all'esito della definizione del separato giudizio per gli altri imputati, con riparto finale delle spese tra i soli soggetti condannati irrevocabilmente
Ne consegue che, nel caso in esame, nella divisione delle spese per reati comuni che riguardino anche gli altri imputati, la singola quota da recuperare nei confronti deve essere stabilita considerando anche PA la loro posizione e dividendo quindi per il numero complessivo dei dieci imputati interessati (dovendosi considerare anche in quanto in caso di eventuale condanna per l'illecito amministrativo contestato ai CP_6 sensi del D.lgs 231/2001, rientrerebbe tra i soggetti tenuti a pagare le spese del processo penale).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata la illegittimità della cartella di pagamento ivi contestata con riferimento al credito per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 62.409,10, dovendosi procedere al recupero in via provvisoria della sola quota spettante al sig. , corrispondente a € PA
6.934,34, pari a 1/10 di tutte le spese per CTU ripetibili per intero (ammontanti alla complessiva somma di €
69.343,44).
La residua somma di € 60,00, rientrante nell'ambito del complessivo credito per spese processuali esposto nella cartella esattoriale, si riferisce invece a spese fisse dovute in relazione al procedimento penale esperito e recuperabili in tale misura, in quanto già ab origine individuate in relazione alle singole posizioni.
L'ammontare dovuto dall'attore è pari a € 6964,34.
4. Le spese di lite
Dato l'esito del giudizio, che vede una significativa riduzione del credito fatto valere nella cartella impugnata ed al contempo una soccombenza dell'attore in relazione al residuo credito accertato, va disposta la integrale compensazione delle spese del giudizio pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore, annulla la cartella di pagamento n.
06820230062968082000 notificata dall' in data 26/05/2023 con E_ riferimento al credito per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 62.409,10;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23137/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCELLO e PA C.F._1 dell'avv. NICASTRO STEFANO, con studio in VIA MOTTINI, 35 24058 ROMANO DI LOMBARDIA
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO.
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO GENEROSO, Controparte_3 P.IVA_3 con studio in VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/8 80143 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., ritualmente notificato, ha PA convenuto in giudizio il e l' , proponendo TR E_
pagina 1 di 7 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820230062968082000, notificata in data 26.05.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 69.403,44 relativa alla sentenza n. 1382 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.02.2022.
L'opponente ha lamentato il difetto di motivazione della cartella esattoriale, con specifico riferimento alla quantificazione delle somme, e l'illegittimità dell'addebito a suo carico delle spese del procedimento penale nella loro interezza, anche se riferibili anche a tutti gli altri imputati.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la cartella opposta, infatti, nel paragrafo dedicato alla descrizione del dettaglio degli addebiti si limitava ad indicare il numero di ruolo e la partita, senza alcun dettaglio in merito alle spese legali idoneo a comprendere le modalità di quantificazione della somma ivi esposta ed a valutare il rispetto del principio di divisione pro quota delle spese legali di cui all'art. 535 c.p.p. così come modificato dall'art. 67 della L. n. 69 del 2009.
L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 06820230062968082000 e, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o annullabilità della citata cartella di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio il e l' TR E_ eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice penale, avendo l'attore contestato non la mera cartella di pagamento, bensì la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di condanna.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale, trattandosi di attività di competenza esclusiva di
Controparte_3
All'udienza del 12.12.2023, il Giudice ha confermato la sospensione dell'esecutività della cartella ed ha autorizzato l'attore alla chiamata in causa di Controparte_3
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla base Controparte_3 del fatto che, nel caso di specie, la cartella non assolve alla funzione di atto impositivo in quanto la debenza è da ricondursi alla sentenza del Tribunale Penale di Milano, e il totale richiesto per le relative spese ha una specifica riferibilità e determinazione normativa nel Foglio Notizie ex lege previsto.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. Sulla competenza del giudice civile
Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza svolta dal e da CP_4 [...]
. E_
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la domanda del condannato che, senza contestazione della
pagina 2 di 7 condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. sez. un. pen.,
29 settembre 2011 n. 491)
Tale principio è stato ribadito dalle più recenti pronunce delle sezioni civili della Corte di Cassazione, le quali hanno rilevato che “le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), […] possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. civ., sez. 3, 9 luglio 2020, n. 14598, Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138).
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce in quanto non si discute della portata della decisione del giudice penale ma unicamente della riconducibilità o meno delle somme richieste alla condanna penale, data la allegazione dell'attore in merito all'indeterminatezza della quantificazione operata dall'Amministrazione.
Ne deriva che sussiste la competenza del giudice civile.
2. Sulla legittimazione passiva del e TR E_
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti TR
e , fondata sulla deduzione secondo cui la quantificazione
[...] E_ delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente ad
[...]
Controparte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore
è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al TR
– Tribunale di Milano. Difatti, è emittente il ruolo in nome e per conto del
[...] Controparte_3
Ministero della Giustizia – Tribunale di Milano.
Anche l' è legittimata a contraddire atteso che “nei giudizi di E_ opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente” (Cass. Civ. sez. 3, 25/11/2021, n. 36656 nonché Cass.civ. sez.2-6,
9 marzo 2022 n.7716).
Pertanto, nel caso di specie, l'opponente ha correttamente ha citato in giudizio in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia il – Tribunale di Milano, ente creditore, sia l' TR E_
, quale agente della riscossione.
[...]
pagina 3 di 7
3. L'an e il quantum del credito risarcitorio
Le contestazioni svolte dall'opponente attengono alla quantificazione delle somme esposte nella cartella opposta in forza della sentenza n.1382/22, nonché ai criteri di ripartizione delle spese legali adottati dall'Amministrazione.
Le doglianze dell'attore sulla determinazione del credito si ritengono fondate nei limiti che seguono.
In via generale, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 cod.civ., è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 novembre 2023 n. 31774).
Nel caso di specie, le parti convenute hanno fornito elementi utili a spiegare la riferibilità e la quantificazione delle spese iscritte al ruolo n. 2023/006112 ai reati per cui ha subito condanna, allegando la PA sentenza di condanna ed il foglio notizie, recante un elenco spese per consulente tecnico e ufficiale di PG, riferite al quadriennio 2018-2021.
La cartella impugnata trae origine dal procedimento penale n. 3651/18 RGNR – 10391/21 RG TRIB., conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 1382/22 del Tribunale di Milano nei confronti di , chiamato a rispondere in relazione all'incidente ferroviario occorso a Pioltello in data PA
25.01.2018, assieme ad altri otto imputati e a relativamente all'illecito di cui al capo 5), nei cui CP_6 confronti il procedimento principale (n. 7317/21 RG.TRIB. - 3651/18 RGNR) è tuttora pendente. L'odierno opponente è stato condannato esclusivamente per i delitti di cui ai capi 1) e 4) relativi, rispettivamente, a disastro ferroviario ex art. 449 c.p. e omicidio colposo in danno di più persone ex art. 589 comma 1 c.p.
In forza di tale pronuncia, divenuta definitiva in data 28.02.2022, è stata notificata all'attore la cartella esattoriale impugnata.
Occorre quindi esaminare le voci di spesa imputate all'attore.
Nella Partita di Credito Numero 1902/2023 del debitore (doc.
4-c convenuti) sono precisate, PA nella parte relativa al “credito da recuperare”, le spese recuperabili per intero (€ 69.343,44) e quelle recuperabili in misura fissa (€ 60,00).
pagina 4 di 7 Nella voce “altre annotazioni” è inoltre specificato “spese per intero CTU”.
Con riferimento alle plurime voci di spesa sostenute per consulente tecnico -per un totale di € 69.343,44, calcolato sottraendo quelle dovute per ufficiale di PG- elencate nel “Foglio Notizie” del procedimento n.
3651/18 RGNR – 10391/21 RG TRIB. (doc.
4-e convenuti), è possibile desumere la pertinenza degli importi in questione ai reati per i quali l'intimato ha subito condanna, trattandosi di spese relative alle perizie esperite per l'accertamento dei reati contestati, tra i nove coimputati, anche a e, in quanto tali, ripetibili per PA intero ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
In relazione all'espletamento di tali attività, del resto, il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1382/22 ha statuito che “dalle plurime informative (ed allegati) e rilievi di PG, dai verbali di sommarie informazioni, dalla documentazione medica e dalle consulenze autoptiche, dalla documentazione sequestrata presso l'ente CP_6
[...
, dalle relazioni di consulenza tecnica, dall'audizione dei consulenti in sede di udienza preliminare emerge
l'attribuibilità dei fatti all'imputato” (cfr. pag. 24) e sulla base di tali motivi, ha applicato all'imputato PA
la pena di anni quattro di reclusione con condanna al pagamento delle spese processuali.
[...]
Dalla lettura della citata sentenza di condanna si desume, dunque, che le attività probatorie sopraelencate hanno avuto ad oggetto l'accertamento dei reati di cui ai capi 1) e 4) ascritti a , in quanto funzionali a PA verificare in sede di indagini le cause del disastro e le violazioni delle norme di prevenzione riferibili a ciascun indagato.
Al contempo l'esame di tali atti fa ritenere che tali attività probatorie abbiano avuto ad oggetto l'accertamento della totalità dei fatti di reato- commessi da tutti i coimputati.
Il quadro fin qui delineato rende, quindi, prospettabile che la liquidazione di tali spese di CTU per l'intero a carico dell'attore riguardi, quantomeno in parte, anche importi attinenti al procedimento principale (rubricato
7317/21 R.G.TRIB. - 3651/18 R.G.N.R.) ancora pendente avanti il Tribunale di Milano, che vede la partecipazione dei restanti otto imputati (anche) per i reati che hanno comportato la condanna di PA
.
[...]
Ciò porta a ritenere l'erroneità della ripartizione delle spese.
Invero, occorre tenere conto del principio di divisione pro quota delle spese legali poste a carico dei condannati sancito dalla modifica apportata all'art. 535 c.p.p. dall'art. 67 della L. n. 69 del 2009, che ha abrogato l'obbligo di solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi nel pagamento delle spese comuni relative ai reati per i quali sia stata pronunciata condanna.
Il principio della responsabilità pro quota dei responsabili è ribadito anche dell'art. 205 D.P.R. n. 115/2002, il quale statuisce che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, precisando che “[…] le spese per la consulenza tecnica e per la perizia […] sono recuperate nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà”.
pagina 5 di 7 Ebbene, alla luce di tale principio, ciascun imputato deve essere chiamato al pagamento con esclusivo riferimento alle spese sostenute per l'accertamento dei reati in ordine ai quali viene condannato, ma soltanto pro quota per quanto attiene ai reati comuni o connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
Nel caso di specie, pertanto, il , avendo agito prima della definizione del processo penale a carico degli CP_4 altri coimputati nei medesimi reati, avrebbe dovuto procedere, in via provvisoria, al recupero della quota ascrivibile all'imputato, tenendo conto della attuale della pendenza del processo penale per altri otto imputati. quote spettanti al sig. , considerando anche – nella ripartizione provvisoria – la posizione degli altri otto PA imputati il cui procedimento è in corso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in caso di definizione del procedimento mediante patteggiamento per uno degli imputati, le spese processuali devono essere ripartite pro quota, in relazione alla parte del procedimento che ha riguardato l'imputato che ha patteggiato. Ne deriva che l'imputato che definisce il procedimento con patteggiamento è tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla sua posizione, mentre le spese relative agli altri imputati saranno determinate all'esito del loro giudizio (cfr. Cass. pen., Sez. II,
13 gennaio 2017, n. 1681; Cass. pen., Sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 40288).
Tale soluzione implica la possibilità di recuperare in via immediata la quota spettante a chi ha optato per un diverso rito ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, facendo salva la esecuzione di un nuovo riparto all'esito della definizione del separato giudizio per gli altri imputati, con riparto finale delle spese tra i soli soggetti condannati irrevocabilmente
Ne consegue che, nel caso in esame, nella divisione delle spese per reati comuni che riguardino anche gli altri imputati, la singola quota da recuperare nei confronti deve essere stabilita considerando anche PA la loro posizione e dividendo quindi per il numero complessivo dei dieci imputati interessati (dovendosi considerare anche in quanto in caso di eventuale condanna per l'illecito amministrativo contestato ai CP_6 sensi del D.lgs 231/2001, rientrerebbe tra i soggetti tenuti a pagare le spese del processo penale).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata la illegittimità della cartella di pagamento ivi contestata con riferimento al credito per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 62.409,10, dovendosi procedere al recupero in via provvisoria della sola quota spettante al sig. , corrispondente a € PA
6.934,34, pari a 1/10 di tutte le spese per CTU ripetibili per intero (ammontanti alla complessiva somma di €
69.343,44).
La residua somma di € 60,00, rientrante nell'ambito del complessivo credito per spese processuali esposto nella cartella esattoriale, si riferisce invece a spese fisse dovute in relazione al procedimento penale esperito e recuperabili in tale misura, in quanto già ab origine individuate in relazione alle singole posizioni.
L'ammontare dovuto dall'attore è pari a € 6964,34.
4. Le spese di lite
Dato l'esito del giudizio, che vede una significativa riduzione del credito fatto valere nella cartella impugnata ed al contempo una soccombenza dell'attore in relazione al residuo credito accertato, va disposta la integrale compensazione delle spese del giudizio pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore, annulla la cartella di pagamento n.
06820230062968082000 notificata dall' in data 26/05/2023 con E_ riferimento al credito per spese di giustizia limitatamente all'importo di € 62.409,10;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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