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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 551/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA ON, come da mandati in atti ricorrente
e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. PAOLO PASQUALI, come da mandato in atti resistente
CONCLUSIONI per parte appellante Pt_1
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva/ esecuzione dell'impugnata sentenza. nel merito, accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor nel giudizio di primo Parte_1
grado in quanto estraneo alla materia del contendere;
2) accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso ex art 445 bis c.p.c, introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto non sono state rispettate le forme previste dalla vigente normativa in tema di atti processuali da notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai
Pubblici Elenchi, con ogni consequenziale provvedimento. Vinte le spese di entrambi i gradi”;
per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, confermare la Sentenza Tribunale di Massa n° 169/2025. Vinte le spese di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Massa, esponeva che occupava CP_1 Parte_1
senza alcun titolo l'immobile di sua proprietà sito in Marina di Carrara, Via
Bassagrande n° 130D e chiedeva che l fosse condannato Pt_1
all'immediato rilascio dell'immobile detenuto senza titolo;
chiedeva altresì che fosse condannato al pagamento di un'indennità di Parte_1
occupazione, dal mese di settembre 2024 sino alla effettiva restituzione dell'immobile, vinte le spese.
rimaneva contumace. Parte_1
pag. 2/9 Il Tribunale ometteva ogni istruttoria e, con l'impugnata sentenza, condannava alla immediata restituzione alla ricorrente Parte_1
dell'immobile sito in Marina di Carrara, Via Bassagrande 130D; condannava al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennità Parte_1
mensile di occupazione pari ad euro 700,00 da settembre 2024 all'effettivo rilascio, oltre interessi da ciascuna scadenza al saldo;
condannava Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
[...]
Avverso tale sentenza interponeva appello , chiedendone la Parte_1
riforma.
Con il primo motivo di appello eccepiva il difetto di legittimazione passiva di esso . Parte_1
Al riguardo, osservava come aveva concesso in locazione CP_1
l'immobile sito in Marina di Carrara, via Bassagrande 130D non ad Pt_1
, bensì alla società da questi rappresentata, di .
[...] CP_2 Parte_1
Tutti i bonifici, a titolo di pagamento dei canoni mensili, erano stati effettuati dalla predetta società e anche la missiva richiedente la stipula del contratto di locazione prodotta dalla ricorrente con la memoria integrativa non proveniva da bensì dalla società Pt_1 CP_2
Con il secondo motivo di appello rilevava la nullità della notifica del ricorso introduttivo poiché era stato notificato, tramite posta, all'indirizzo di residenza di esso Pt_1
Tuttavia , essendo il destinatario una società iscritta presso la CCIA e dotata di pec, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a quest'ultima presso la casella di posta elettronica certificata.
L'appellante formulava inoltre istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
pag. 3/9 Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello CP_1
e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per intervenuto giudicato sulla sentenza del Tribunale di Massa n° 169/2025.
Il ricorso in appello era stato infatti depositato nella cancelleria della Corte di Appello in data 13 Giugno 2025, ben oltre il termine breve dei 30 giorni previsti per l'appello ex art 325 c.p.c.: la sentenza impugnata, unitamente all'atto di precetto, era stata notificata al Sig. in data 7 Aprile 2025, Pt_1
come da copia notificata, che produceva, atto mai ritirato e ritornato per compiuta giacenza al mittente.
Rilevava poi che in data 20 agosto 2025 era stato eseguito dall'Ufficiale
Giudiziario ed alla presenza della forza pubblica l'escomio del Sig. Pt_1
dall'immobile sito in Marina di Carrara, Via Bassagrande n° 130D.
[...]
Nel merito, osservava come l'appello fosse infondato in quanto la “società” che l'appellante riteneva essere la vera conduttrice dell'immobile per cui è causa era in realtà una ditta individuale facente capo allo stesso . Parte_1
Instava quindi per il rigetto dell'appello.
La Corte dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta inibitoria.
La causa veniva quindi discussa all'udienza collegiale del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata pregiudizialmente eccepita dall'appellata la improcedibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 325 c.p.c.
Assume l'appellata che la notifica ex art. 140 c.p.c. della sentenza del
Tribunale eseguita nei confronti dell in data 7.4.2025, poi Pt_1
pag. 4/9 perfezionatasi per compiuta giacenza, ha fatto decorrere, per il destinatario, il termine breve per l'impugnazione.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Infatti,è vero che “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata” (Cass. n. 5682/2006; Id. n. 1647 del 2007).
Pertanto, il ricorso dovrebbe ritenersi non tempestivamente proposto per inosservanza del termine di cui all'art. 327 c. I c.p.c.
Tuttavia, la notifica della sentenza è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio)” (Cass. n. 2683 del 2019).
pag. 5/9 Nel caso di specie l'avviso di ricevimento prodotto in atti reca l'attestazione della compiuta giacenza;
nella parte dedicata alla mancata consegna del plico al domicilio non risulta però barrata alcuna delle caselle relative alle ragioni della mancata consegna.
La notifica non può dirsi quindi perfezionata risultando apposta l'attestazione di "compiuta giacenza" all'esito di un procedimento notificatorio non svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 140 c.p.c., come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ed appare pertanto nulla.
Tale nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo all'ammissibilità dell'appello.
L'appello è dunque tempestivo essendo stato proposto nel termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il
28/3/2025 (il deposito del ricorso è del 13/6/2025).
Ammissibile nel rito, il ricorso è però infondato nel merito.
Non può accogliersi infatti l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante con il primo motivo di appello.
La che avrebbe pagato somme a favore della Sig.ra e che CP_2 CP_1
avrebbe utilizzato l'appartamento non per uso personale, ma come utilizzo per la società, infatti, non è una società ma un'impresa individuale, precisamente la come emerge dalla visura della Controparte_3
Camera di Commercio che è stata prodotta dall'appellante (prod.n. 3).
Con “impresa individuale” ci si riferisce all'attività d'impresa che fa capo a un solo soggetto, cioè all'imprenditore che ne è titolare.
L'impresa individuale è quella in cui vi è una sola persona che sopporta il rischio d'impresa, che risponde con il proprio patrimonio personale delle eventuali perdite subite.
pag. 6/9 Nell'impressa individuale il titolare è il legale rappresentate e gestore dell'attività d'impresa: la ditta individuale si identifica con il suo titolare.
I pagamenti effettuati e di cui ai bonifici prodotti dall'appellante non possono quindi essere considerati provenire da terza persona, in quanto provenienti dalla di (cfr. prod. 4 appellante). CP_2 Parte_1
Neppure appare rilevante, per gli stessi motivi, la richiesta di sottoscrizione di contratto con la ditta individuale di datata 28/1/2025, CP_2 Parte_1
giunta tra l'altro alla proprietaria dell'immobile soltanto dopo il deposito e la notifica del ricorso per occupazione senza titolo di immobile (doc. n. 4 prodotto dalla ricorrente in primo grado).
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
Appurato che non è una società ma un'impresa individuale facente CP_2
capo ad , la notifica del ricorso introduttivo bene è stata eseguita Parte_1
nei confronti del titolare, sig. . Parte_1
La Corte di Cassazione ha chiarito le modalità per la notifica a un imprenditore individuale, affermando che la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod.civ. - , ma ai sensi degli artt. 138
e seguenti cod. proc. civ.; l'art. 139, comma 1, cod. proc.civ. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio non dispone un ordine tassativo da pag. 7/9 seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n.
6761 del 2025).
La Cassazione stabilisce quindi che, una volta individuato il comune di residenza, la notifica dell'atto è valida sia se effettuata presso l'abitazione sia presso la sede dell'impresa, senza un ordine di preferenza tra i due luoghi.
La notifica nei confronti di è stata eseguita presso la sua residenza. Pt_1
Consegue che è stato rispettato quanto afferma sul punto la giurisprudenza di legittimità.
Anche il secondo motivo di appello va quindi respinto, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss.
D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 1.101 a euro 5.200.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
pag. 8/9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 18 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 551/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA ON, come da mandati in atti ricorrente
e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. PAOLO PASQUALI, come da mandato in atti resistente
CONCLUSIONI per parte appellante Pt_1
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva/ esecuzione dell'impugnata sentenza. nel merito, accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor nel giudizio di primo Parte_1
grado in quanto estraneo alla materia del contendere;
2) accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso ex art 445 bis c.p.c, introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto non sono state rispettate le forme previste dalla vigente normativa in tema di atti processuali da notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai
Pubblici Elenchi, con ogni consequenziale provvedimento. Vinte le spese di entrambi i gradi”;
per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, confermare la Sentenza Tribunale di Massa n° 169/2025. Vinte le spese di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Massa, esponeva che occupava CP_1 Parte_1
senza alcun titolo l'immobile di sua proprietà sito in Marina di Carrara, Via
Bassagrande n° 130D e chiedeva che l fosse condannato Pt_1
all'immediato rilascio dell'immobile detenuto senza titolo;
chiedeva altresì che fosse condannato al pagamento di un'indennità di Parte_1
occupazione, dal mese di settembre 2024 sino alla effettiva restituzione dell'immobile, vinte le spese.
rimaneva contumace. Parte_1
pag. 2/9 Il Tribunale ometteva ogni istruttoria e, con l'impugnata sentenza, condannava alla immediata restituzione alla ricorrente Parte_1
dell'immobile sito in Marina di Carrara, Via Bassagrande 130D; condannava al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennità Parte_1
mensile di occupazione pari ad euro 700,00 da settembre 2024 all'effettivo rilascio, oltre interessi da ciascuna scadenza al saldo;
condannava Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
[...]
Avverso tale sentenza interponeva appello , chiedendone la Parte_1
riforma.
Con il primo motivo di appello eccepiva il difetto di legittimazione passiva di esso . Parte_1
Al riguardo, osservava come aveva concesso in locazione CP_1
l'immobile sito in Marina di Carrara, via Bassagrande 130D non ad Pt_1
, bensì alla società da questi rappresentata, di .
[...] CP_2 Parte_1
Tutti i bonifici, a titolo di pagamento dei canoni mensili, erano stati effettuati dalla predetta società e anche la missiva richiedente la stipula del contratto di locazione prodotta dalla ricorrente con la memoria integrativa non proveniva da bensì dalla società Pt_1 CP_2
Con il secondo motivo di appello rilevava la nullità della notifica del ricorso introduttivo poiché era stato notificato, tramite posta, all'indirizzo di residenza di esso Pt_1
Tuttavia , essendo il destinatario una società iscritta presso la CCIA e dotata di pec, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a quest'ultima presso la casella di posta elettronica certificata.
L'appellante formulava inoltre istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
pag. 3/9 Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello CP_1
e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per intervenuto giudicato sulla sentenza del Tribunale di Massa n° 169/2025.
Il ricorso in appello era stato infatti depositato nella cancelleria della Corte di Appello in data 13 Giugno 2025, ben oltre il termine breve dei 30 giorni previsti per l'appello ex art 325 c.p.c.: la sentenza impugnata, unitamente all'atto di precetto, era stata notificata al Sig. in data 7 Aprile 2025, Pt_1
come da copia notificata, che produceva, atto mai ritirato e ritornato per compiuta giacenza al mittente.
Rilevava poi che in data 20 agosto 2025 era stato eseguito dall'Ufficiale
Giudiziario ed alla presenza della forza pubblica l'escomio del Sig. Pt_1
dall'immobile sito in Marina di Carrara, Via Bassagrande n° 130D.
[...]
Nel merito, osservava come l'appello fosse infondato in quanto la “società” che l'appellante riteneva essere la vera conduttrice dell'immobile per cui è causa era in realtà una ditta individuale facente capo allo stesso . Parte_1
Instava quindi per il rigetto dell'appello.
La Corte dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta inibitoria.
La causa veniva quindi discussa all'udienza collegiale del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata pregiudizialmente eccepita dall'appellata la improcedibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 325 c.p.c.
Assume l'appellata che la notifica ex art. 140 c.p.c. della sentenza del
Tribunale eseguita nei confronti dell in data 7.4.2025, poi Pt_1
pag. 4/9 perfezionatasi per compiuta giacenza, ha fatto decorrere, per il destinatario, il termine breve per l'impugnazione.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Infatti,è vero che “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata” (Cass. n. 5682/2006; Id. n. 1647 del 2007).
Pertanto, il ricorso dovrebbe ritenersi non tempestivamente proposto per inosservanza del termine di cui all'art. 327 c. I c.p.c.
Tuttavia, la notifica della sentenza è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio)” (Cass. n. 2683 del 2019).
pag. 5/9 Nel caso di specie l'avviso di ricevimento prodotto in atti reca l'attestazione della compiuta giacenza;
nella parte dedicata alla mancata consegna del plico al domicilio non risulta però barrata alcuna delle caselle relative alle ragioni della mancata consegna.
La notifica non può dirsi quindi perfezionata risultando apposta l'attestazione di "compiuta giacenza" all'esito di un procedimento notificatorio non svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 140 c.p.c., come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ed appare pertanto nulla.
Tale nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo all'ammissibilità dell'appello.
L'appello è dunque tempestivo essendo stato proposto nel termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il
28/3/2025 (il deposito del ricorso è del 13/6/2025).
Ammissibile nel rito, il ricorso è però infondato nel merito.
Non può accogliersi infatti l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante con il primo motivo di appello.
La che avrebbe pagato somme a favore della Sig.ra e che CP_2 CP_1
avrebbe utilizzato l'appartamento non per uso personale, ma come utilizzo per la società, infatti, non è una società ma un'impresa individuale, precisamente la come emerge dalla visura della Controparte_3
Camera di Commercio che è stata prodotta dall'appellante (prod.n. 3).
Con “impresa individuale” ci si riferisce all'attività d'impresa che fa capo a un solo soggetto, cioè all'imprenditore che ne è titolare.
L'impresa individuale è quella in cui vi è una sola persona che sopporta il rischio d'impresa, che risponde con il proprio patrimonio personale delle eventuali perdite subite.
pag. 6/9 Nell'impressa individuale il titolare è il legale rappresentate e gestore dell'attività d'impresa: la ditta individuale si identifica con il suo titolare.
I pagamenti effettuati e di cui ai bonifici prodotti dall'appellante non possono quindi essere considerati provenire da terza persona, in quanto provenienti dalla di (cfr. prod. 4 appellante). CP_2 Parte_1
Neppure appare rilevante, per gli stessi motivi, la richiesta di sottoscrizione di contratto con la ditta individuale di datata 28/1/2025, CP_2 Parte_1
giunta tra l'altro alla proprietaria dell'immobile soltanto dopo il deposito e la notifica del ricorso per occupazione senza titolo di immobile (doc. n. 4 prodotto dalla ricorrente in primo grado).
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
Appurato che non è una società ma un'impresa individuale facente CP_2
capo ad , la notifica del ricorso introduttivo bene è stata eseguita Parte_1
nei confronti del titolare, sig. . Parte_1
La Corte di Cassazione ha chiarito le modalità per la notifica a un imprenditore individuale, affermando che la notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod.civ. - , ma ai sensi degli artt. 138
e seguenti cod. proc. civ.; l'art. 139, comma 1, cod. proc.civ. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio non dispone un ordine tassativo da pag. 7/9 seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n.
6761 del 2025).
La Cassazione stabilisce quindi che, una volta individuato il comune di residenza, la notifica dell'atto è valida sia se effettuata presso l'abitazione sia presso la sede dell'impresa, senza un ordine di preferenza tra i due luoghi.
La notifica nei confronti di è stata eseguita presso la sua residenza. Pt_1
Consegue che è stato rispettato quanto afferma sul punto la giurisprudenza di legittimità.
Anche il secondo motivo di appello va quindi respinto, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss.
D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 1.101 a euro 5.200.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.458,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
pag. 8/9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 18 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
pag. 9/9