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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teramo, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Alessio De Iuliis e dell'Avv. Annalisa De Iuliis che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 CP_2
giusta procura speciale a rogito del Notaio i Bologna del 14.05.2021 Persona_1 rep. n. 31041, racc. n. 19915, in tale qualità rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta
Boccanera del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'Avv. Silvia Gioia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30.11.2023 – Altri contratti tipici
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 1125/2023 (repert. n. 1491/2023 del 30 novembre 2023) resa inter partes dal Tribunale civile di Teramo in data 30 novembre 2023
RGN 717/2021, depositata in Cancelleria in pari data e notificata a mezzo pec in data
14.12.2023 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnativa:
- in via preliminare: previa conferma del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., dichiarare l'estinzione totale del credito accertato nel giudizio di primo grado per intervenuta decorrenza del termine breve di prescrizione quinquennale e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1/2021 del 3 gennaio 2021, (giudizio monitorio R.G. n.
3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021;
- nel merito: 1) nella denegata ipotesi che venga superata la sopra estesa eccezione preliminare, rigettare la domanda di parte opposta poiché infondata in fatto e in diritto, dichiarando nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1/2021 del 3 gennaio 2021,
(giudizio monitorio R.G. n. 3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021 perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare l'estinzione totale o parziale del debito per intervenuta prescrizione ovvero svolgere le dovute riduzioni per le ragioni da accertarsi in corso di causa;
3) accogliere il presente gravame e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 1/2021 del 3 gennaio 2021, (giudizio monitorio R.G. n. 3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021, siccome infondato ed illegittimo per le causali esposte nella parte motiva dichiarando non dovuta la somma ingiunta;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare:
- per i motivi in atti esposti, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342, comma 1, c.p.c.; in via principale:
- respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1125/2023 repert. n. Pt_1
1491/2023 del 30.11.2023 (RG 717/2023) del Tribunale di Teramo, non notificata, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 717/2021 – promosso da contro la (per brevità ) con Parte_1 Controparte_1 CP_1
atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 01/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.110,11 oltre accessori e spese di procedura, per il corrispettivo di forniture di gas metano CP_ erogate dalla (ora ) e relative agli anni dal 2010 al 2013) del quale aveva invocato la CP_3 revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta invocando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo- il Tribunale di Teramo così statuiva:
“Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1/2021; - condanna
a corrispondere in favore di l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'attore aveva: - preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione ed estinzione del diritto di credito della ex artt. 2948 n. 4 e 2934 c.c.; - nel merito, dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo CP_1
per indeterminatezza, genericità del credito e difetto di prova scritta.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal , rilevando che la creditrice, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, aveva Pt_1
compiuto atti interruttivi della prescrizione inviando solleciti di pagamento.
1.4. Inoltre rilevava che l'opposta, attrice sostanziale, aveva dato prova della sussistenza del credito vantato mediante la produzione del contratto di somministrazione, non contestato dal debitore, e delle fatture relative ai consumi rilevati e contabilizzati dal contatore, non adeguatamente contestati dall'opponente.
Riteneva pertanto assolto l'onere probatorio da parte della , quale attrice sostanziale, CP_1 secondo le prescrizioni dettate dall'art.2697 c.c..
1.5. Di converso, riteneva infondata la censura relativa alla carenza di prova scritta del credito, in quanto eccessivamente generica.
Pertanto, ribadendo la propria competenza, confermava il decreto ingiuntivo n.1/2021 e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite per lo scaglione di riferimento, con la riduzione del 50% stante la non complessità delle questioni affrontate, per l'importo di € 2.540,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di otto motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 132 II comma n. 4 c.p.c. per essere la sentenza priva dell'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con particolare riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione, per non avere il giudice indicato i solleciti di pagamento ricevuti dal debitore che avrebbero legittimamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale;
risultando in atti le sole quattordici (14) fatture relative agli anni dal 2010 al 2013 (contenenti il riepilogo degli insoluti senza alcuna prova di ricezione), nonché la comunicazione di messa in mora ricevuta dal debitore in data 01.04.2019; 2) Violazione del disposto di cui all'art. 115 I comma c.p.c., per aver il giudice erroneamente posto a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione fonti di prova mai prodotte dalla creditrice, omettendo qualsiasi specificazione in merito all'iter logico seguito per addivenire alla decisione assunta;
3) Illogicità della motivazione per erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione al principio della non contestazione, per avere il giudice considerato correttamente allegato il credito della opposta e l'interruzione del termine di prescrizione in seguito alla contestazione della pretesa da parte del debitore;
4) Illegittima emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta di elementi probatori inidonei, stante il difetto di prova scritta, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente; 5) Erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2934 c.c., con conseguente illegittimo rigetto dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di fatture emesse prima del 2 marzo 2018, soggette al termine di prescrizione quinquennale, contenenti un semplice riepilogo delle bollette inevase, quindi prive di qualsiasi efficacia quali atti interruttivi della prescrizione;
6)
Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per essersi il giudice inutilmente dilungato sulla necessità di definire il giudizio con sentenza anziché con ordinanza, non avendo le parti sollevato alcuna eccezione sul punto; 7) Illegittimo riconoscimento delle somme ingiunte, stante la genericità ed indeterminatezza delle stesse e il difetto di allegazione di adeguata prova scritta, stante l'intervenuta prescrizione del diritto di credito della;
8) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite, alla luce della CP_1
evidente prescrizione del credito ingiunto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.04.2024 si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito CP_1 sostenendo l'infondatezza del gravame.
4. Con ordinanza in data 9.05.2024 (resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 7.05.2024) il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente disattendere le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellante per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
5.1. Quanto alla prima eccezione, va rilevato che dall'esame dell'atto di impugnazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e le censure mosse, dovendo escludersi, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi sent.
n. 27199 del 2017), la necessità che l'appellante utilizzi particolari formule sacramentali o rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5.2. Quanto alla seconda eccezione, va osservato come alla luce del testo dell'art. 348 bis c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, l'eventuale manifesta infondatezza
(comunque non ricorrente nella specie, tanto che si è provveduto ad accogliere l'istanza formulata dall'appellante ex art. 283 c.p.c.) non conduce più a dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
6. Venendo alla disamina dei profili di censura sollevati dall'appellante, si rileva che per ragioni di ordine logico e sistematico nonché di correttezza espositiva, debbono essere esaminati quelli, aventi natura assorbente, con i quali si denuncia l'erroneità della decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
6.1. Come anticipato in sede di sintetica esposizione dei motivi di gravame, l'appellante sostanzialmente si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione pronunciato in difetto di allegazione e prova da parte della creditrice di atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti dai contratti di somministrazione di fornitura di gas metano.
6.2. Come correttamente rilevato dal primo giudice (senza peraltro che in questa sede parte appellata abbia svolto rilievi sul punto), i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2948 comma 4 c.c.
Ed infatti il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, che ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata e ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermate che "il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito” (Cass. SS.UU.
n. 6458/1985; Cass. 1442/2015)
Va anche ricordato che il contratto di fornitura di gas metano ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di fornitura (cfr. Corte Cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
6.3. Nel caso di specie, relativo a rapporto contrattuale originato dal contratto di fornitura n.
567 ripassato tra le parti in data 21.01.2009, l'opponente ha tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, sul rilievo che fosse decorso il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di idonei atti interruttivi posti in essere dal creditore.
Sarebbe pertanto stato onere del creditore opposto (che è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
6.4. E' documentalmente provato che i corrispettivi richiesti dalla si riferiscono ad un CP_1
periodo di fornitura di gas metano compreso tra il 15.04.2011 (data di emissione della prima fattura n. 24845/2011 relativa a consumi erogati nel 2010) e il 1.03.2013 (data di emissione dell'ultima fattura n.12899/2013), mentre la prima lettera interruttiva della prescrizione in atti risulta ricevuta dal in data 01.04.2019 (cfr. ricevuta allegato n. 4 al fascicolo Pt_1
monitorio). Ne consegue che i crediti anteriori al 01.04.2014 debbono ritenersi prescritti, nello specifico tutti quelli relativi alle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1/2021 di cui è causa come certificato dall'estratto conto autenticato prodotto dalla a fondamento del ricorso per CP_1 un importo totale di € 11.110,11 (all.3 del fascicolo monitorio).
6.4. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellante deve dunque ritenersi fondata, non risultando, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, solleciti di pagamento, ricevuti dal debitore in data anteriore alla messa in mora del 1.04.2019, idonei ad interrompere il termine quinquennale prescrizionale.
Dalla documentazione prodotta è infatti emerso come le fatture inerenti al contratto di fornitura di cui è causa siano state tutte emesse entro il primo marzo 2013 e, considerato che il primo atto interruttivo utile ai fini della prescrizione è intervenuto tramite diffida a mezzo raccomandata in data 01.04.2019, risulta inevitabilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito di cui è causa.
6.5. Risulta irrilevante a fini interruttivi la circostanza, evidenziata dall'appellata, della comunicazione del riepilogo delle fatture insolute all'interno delle bollette successive.
Al riguardo va ribadito il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ., costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr., per tutte, Cass. n. 19359/2007).
Si è anche precisato che “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (Cass. n. 279/2024); ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. 15140/2021; Cass.
15714/2018; Cass. 17123/2015). 6.6. Nella specie risulta testualmente dal contenuto delle fatture inviate, che reca il mero riepilogo delle bollette inevase, il difetto delle caratteristiche anche minime necessarie per qualificarle come atti interruttivi della prescrizione.
Di conseguenza l'appello va accolto, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
7. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo e del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, REVOCA il decreto ingiuntivo n.1/2021 del Tribunale di Teramo e RIGETTA la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_1
2) CONDANNA l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 2.658,50, di cui €
118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi €
2.366,50, di cui 382,50 per esborsi ed € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teramo, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Alessio De Iuliis e dell'Avv. Annalisa De Iuliis che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 CP_2
giusta procura speciale a rogito del Notaio i Bologna del 14.05.2021 Persona_1 rep. n. 31041, racc. n. 19915, in tale qualità rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta
Boccanera del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'Avv. Silvia Gioia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30.11.2023 – Altri contratti tipici
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Accogliere l'appello e in riforma della sentenza n. 1125/2023 (repert. n. 1491/2023 del 30 novembre 2023) resa inter partes dal Tribunale civile di Teramo in data 30 novembre 2023
RGN 717/2021, depositata in Cancelleria in pari data e notificata a mezzo pec in data
14.12.2023 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnativa:
- in via preliminare: previa conferma del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., dichiarare l'estinzione totale del credito accertato nel giudizio di primo grado per intervenuta decorrenza del termine breve di prescrizione quinquennale e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1/2021 del 3 gennaio 2021, (giudizio monitorio R.G. n.
3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021;
- nel merito: 1) nella denegata ipotesi che venga superata la sopra estesa eccezione preliminare, rigettare la domanda di parte opposta poiché infondata in fatto e in diritto, dichiarando nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1/2021 del 3 gennaio 2021,
(giudizio monitorio R.G. n. 3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021 perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare l'estinzione totale o parziale del debito per intervenuta prescrizione ovvero svolgere le dovute riduzioni per le ragioni da accertarsi in corso di causa;
3) accogliere il presente gravame e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 1/2021 del 3 gennaio 2021, (giudizio monitorio R.G. n. 3092/2020), emesso dal Tribunale civile di Teramo in data 3 gennaio 2021 e notificato in data 21 gennaio 2021, siccome infondato ed illegittimo per le causali esposte nella parte motiva dichiarando non dovuta la somma ingiunta;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare:
- per i motivi in atti esposti, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342, comma 1, c.p.c.; in via principale:
- respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1125/2023 repert. n. Pt_1
1491/2023 del 30.11.2023 (RG 717/2023) del Tribunale di Teramo, non notificata, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 717/2021 – promosso da contro la (per brevità ) con Parte_1 Controparte_1 CP_1
atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 01/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.110,11 oltre accessori e spese di procedura, per il corrispettivo di forniture di gas metano CP_ erogate dalla (ora ) e relative agli anni dal 2010 al 2013) del quale aveva invocato la CP_3 revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta invocando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo- il Tribunale di Teramo così statuiva:
“Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1/2021; - condanna
a corrispondere in favore di l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 2.540,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'attore aveva: - preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione ed estinzione del diritto di credito della ex artt. 2948 n. 4 e 2934 c.c.; - nel merito, dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo CP_1
per indeterminatezza, genericità del credito e difetto di prova scritta.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal , rilevando che la creditrice, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, aveva Pt_1
compiuto atti interruttivi della prescrizione inviando solleciti di pagamento.
1.4. Inoltre rilevava che l'opposta, attrice sostanziale, aveva dato prova della sussistenza del credito vantato mediante la produzione del contratto di somministrazione, non contestato dal debitore, e delle fatture relative ai consumi rilevati e contabilizzati dal contatore, non adeguatamente contestati dall'opponente.
Riteneva pertanto assolto l'onere probatorio da parte della , quale attrice sostanziale, CP_1 secondo le prescrizioni dettate dall'art.2697 c.c..
1.5. Di converso, riteneva infondata la censura relativa alla carenza di prova scritta del credito, in quanto eccessivamente generica.
Pertanto, ribadendo la propria competenza, confermava il decreto ingiuntivo n.1/2021 e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite per lo scaglione di riferimento, con la riduzione del 50% stante la non complessità delle questioni affrontate, per l'importo di € 2.540,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di otto motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) Violazione del disposto di cui all'art. 132 II comma n. 4 c.p.c. per essere la sentenza priva dell'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con particolare riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione, per non avere il giudice indicato i solleciti di pagamento ricevuti dal debitore che avrebbero legittimamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale;
risultando in atti le sole quattordici (14) fatture relative agli anni dal 2010 al 2013 (contenenti il riepilogo degli insoluti senza alcuna prova di ricezione), nonché la comunicazione di messa in mora ricevuta dal debitore in data 01.04.2019; 2) Violazione del disposto di cui all'art. 115 I comma c.p.c., per aver il giudice erroneamente posto a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione fonti di prova mai prodotte dalla creditrice, omettendo qualsiasi specificazione in merito all'iter logico seguito per addivenire alla decisione assunta;
3) Illogicità della motivazione per erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione al principio della non contestazione, per avere il giudice considerato correttamente allegato il credito della opposta e l'interruzione del termine di prescrizione in seguito alla contestazione della pretesa da parte del debitore;
4) Illegittima emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta di elementi probatori inidonei, stante il difetto di prova scritta, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente; 5) Erronea e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2934 c.c., con conseguente illegittimo rigetto dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di fatture emesse prima del 2 marzo 2018, soggette al termine di prescrizione quinquennale, contenenti un semplice riepilogo delle bollette inevase, quindi prive di qualsiasi efficacia quali atti interruttivi della prescrizione;
6)
Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per essersi il giudice inutilmente dilungato sulla necessità di definire il giudizio con sentenza anziché con ordinanza, non avendo le parti sollevato alcuna eccezione sul punto; 7) Illegittimo riconoscimento delle somme ingiunte, stante la genericità ed indeterminatezza delle stesse e il difetto di allegazione di adeguata prova scritta, stante l'intervenuta prescrizione del diritto di credito della;
8) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite, alla luce della CP_1
evidente prescrizione del credito ingiunto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.04.2024 si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito CP_1 sostenendo l'infondatezza del gravame.
4. Con ordinanza in data 9.05.2024 (resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 7.05.2024) il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente disattendere le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellante per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
5.1. Quanto alla prima eccezione, va rilevato che dall'esame dell'atto di impugnazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e le censure mosse, dovendo escludersi, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi sent.
n. 27199 del 2017), la necessità che l'appellante utilizzi particolari formule sacramentali o rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5.2. Quanto alla seconda eccezione, va osservato come alla luce del testo dell'art. 348 bis c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, l'eventuale manifesta infondatezza
(comunque non ricorrente nella specie, tanto che si è provveduto ad accogliere l'istanza formulata dall'appellante ex art. 283 c.p.c.) non conduce più a dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
6. Venendo alla disamina dei profili di censura sollevati dall'appellante, si rileva che per ragioni di ordine logico e sistematico nonché di correttezza espositiva, debbono essere esaminati quelli, aventi natura assorbente, con i quali si denuncia l'erroneità della decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
6.1. Come anticipato in sede di sintetica esposizione dei motivi di gravame, l'appellante sostanzialmente si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione pronunciato in difetto di allegazione e prova da parte della creditrice di atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti dai contratti di somministrazione di fornitura di gas metano.
6.2. Come correttamente rilevato dal primo giudice (senza peraltro che in questa sede parte appellata abbia svolto rilievi sul punto), i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2948 comma 4 c.c.
Ed infatti il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, che ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata e ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermate che "il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito” (Cass. SS.UU.
n. 6458/1985; Cass. 1442/2015)
Va anche ricordato che il contratto di fornitura di gas metano ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di fornitura (cfr. Corte Cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
6.3. Nel caso di specie, relativo a rapporto contrattuale originato dal contratto di fornitura n.
567 ripassato tra le parti in data 21.01.2009, l'opponente ha tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, sul rilievo che fosse decorso il termine quinquennale previsto dalla legge in assenza di idonei atti interruttivi posti in essere dal creditore.
Sarebbe pertanto stato onere del creditore opposto (che è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
6.4. E' documentalmente provato che i corrispettivi richiesti dalla si riferiscono ad un CP_1
periodo di fornitura di gas metano compreso tra il 15.04.2011 (data di emissione della prima fattura n. 24845/2011 relativa a consumi erogati nel 2010) e il 1.03.2013 (data di emissione dell'ultima fattura n.12899/2013), mentre la prima lettera interruttiva della prescrizione in atti risulta ricevuta dal in data 01.04.2019 (cfr. ricevuta allegato n. 4 al fascicolo Pt_1
monitorio). Ne consegue che i crediti anteriori al 01.04.2014 debbono ritenersi prescritti, nello specifico tutti quelli relativi alle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1/2021 di cui è causa come certificato dall'estratto conto autenticato prodotto dalla a fondamento del ricorso per CP_1 un importo totale di € 11.110,11 (all.3 del fascicolo monitorio).
6.4. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellante deve dunque ritenersi fondata, non risultando, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, solleciti di pagamento, ricevuti dal debitore in data anteriore alla messa in mora del 1.04.2019, idonei ad interrompere il termine quinquennale prescrizionale.
Dalla documentazione prodotta è infatti emerso come le fatture inerenti al contratto di fornitura di cui è causa siano state tutte emesse entro il primo marzo 2013 e, considerato che il primo atto interruttivo utile ai fini della prescrizione è intervenuto tramite diffida a mezzo raccomandata in data 01.04.2019, risulta inevitabilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito di cui è causa.
6.5. Risulta irrilevante a fini interruttivi la circostanza, evidenziata dall'appellata, della comunicazione del riepilogo delle fatture insolute all'interno delle bollette successive.
Al riguardo va ribadito il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ., costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr., per tutte, Cass. n. 19359/2007).
Si è anche precisato che “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (Cass. n. 279/2024); ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. 15140/2021; Cass.
15714/2018; Cass. 17123/2015). 6.6. Nella specie risulta testualmente dal contenuto delle fatture inviate, che reca il mero riepilogo delle bollette inevase, il difetto delle caratteristiche anche minime necessarie per qualificarle come atti interruttivi della prescrizione.
Di conseguenza l'appello va accolto, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
7. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo e del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, REVOCA il decreto ingiuntivo n.1/2021 del Tribunale di Teramo e RIGETTA la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_1
2) CONDANNA l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 2.658,50, di cui €
118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi €
2.366,50, di cui 382,50 per esborsi ed € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)