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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 29.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 5228/2023 R.G. tra
, nato Caserta il 18/08/1981 e residente in [...]
Guglielmo Marconi n. 62, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Letizia Filomena, presso il cui studio come in atti ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall' avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.8.2023 e regolarmente notificato, l'istante in epigrafe - dipendente della , con qualifica di operaio magazziniere - Controparte_2 rappresentava che, in data 14.4.2022, alle ore 12:00 circa mentre si trovava sul posto di lavoro (all'interno dell'area magazzino merci presso cui era assegnato) ad espletare le proprie funzioni, improvvisamente cadevano alcuni scatoloni posti su una pedana di trasporto e nel ripararsi dalla caduta di questi subiva una lesione muscolo tendinea al braccio sinistro. Esponeva che, a seguito dell'incidente, si recava presso il PS di Caserta, con prognosi di 15 gg s.c. e diagnosi di “lesione del capo distale del bicipite brachiale sx”. Rappresentava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e che l' di Caserta, con provvedimento del 23.9.2022, riconosceva un danno CP_1 biologico nella misura del 6%, avverso cui presentava ricorso rigettato con comunicazione del 2.8.2023. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio, la sussistenza di un danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità nella misura non inferiore al 14% o comunque nella diversa percentuale, maggiore e/o minore, accertata in corso di causa;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la ctu medica, depositata la relazione, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127
1 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6 %. Ritenutane la necessità, anche sulla base della documentazione versata in atti, il giudicante ha conferito incarico ad un consulente medico legale, alle cui risultanze peritali ci si riporta perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. Il consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 6%, confermando, dunque, la valutazione già espressa dall' CP_1
Il ctu, infatti, ha innanzitutto dettagliatamente esaminato la documentazione medica presente agli atti che evidenzia come il trauma contusivo dovuto alla caduta si sia innestato una lesione al capo distale del bicipite brachiale e, in proposito, ha precisato che “Per la suddetta lesione ci si può rifare al codice 228 del DL 38/2000 Detto codice prevede un danno biologico fino al 6% per “esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda del deficit di forza”. Orbene, tenuto conto della limitazione di
2 funzionale e della particolare della appropriatezza tra la lesione subita il codice riportato, si ritiene congrua la percentuale massima prevista dalla legge ossia 6%.” Tenuto conto di tutte le considerazioni pocanzi riportate, l'ausiliario del giudice ha concluso formulando la seguente diagnosi: “Il ricorrente di anni 34, ex operaio magazziniere, Parte_1 attualmente disoccupato, a seguito dell'infortunio lavorativo del 14.04.2022 riportava una lesione del capo distale del bicipite brachiale a sinistra in destrimane. Sulla scorta di quanto descritto nelle considerazioni ed ai sensi del DL 38/2000, presenta un danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei per cento), a far data dal 14.04.2022 (data dell'infortunio)”. In merito alle osservazioni di parte resistente, il ctu ha ulteriormente precisato “La richiamata presenza di “complicanze di natura nervosa, unita al deficit di forza, che determina parestesie all'avambraccio” non risulta documentata strumentalmente e pertanto non suscettibile di valutazione”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise e non necessitano di ulteriore approfondimento, né giustificano un rinnovo delle operazioni peritali, non potendo pertanto essere accolte le osservazioni formulate da parte ricorrente con le note depositate in sostituzione dell'udienza in data 17.5.2025 a cui il ctu ha già risposto atteso che la RMX del luglio 2022 attesta una sofferenza del nervo ulnare al passaggio canalicolare ma non una parestesia dell'avambraccio di gravità tale da non essere già ricompresa nella attribuzione del 6% di invalidità riconosciuta dalla commissione medica e confermata dal ctu. CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente, stante le difficoltà connesse all'accertamento tecnico. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese;
c) spese di ctu liquidate con separato decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Santa Maria Capua Vetere, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fabiana Iorio
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, nato Caserta il 18/08/1981 e residente in [...]
Guglielmo Marconi n. 62, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Letizia Filomena, presso il cui studio come in atti ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall' avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.8.2023 e regolarmente notificato, l'istante in epigrafe - dipendente della , con qualifica di operaio magazziniere - Controparte_2 rappresentava che, in data 14.4.2022, alle ore 12:00 circa mentre si trovava sul posto di lavoro (all'interno dell'area magazzino merci presso cui era assegnato) ad espletare le proprie funzioni, improvvisamente cadevano alcuni scatoloni posti su una pedana di trasporto e nel ripararsi dalla caduta di questi subiva una lesione muscolo tendinea al braccio sinistro. Esponeva che, a seguito dell'incidente, si recava presso il PS di Caserta, con prognosi di 15 gg s.c. e diagnosi di “lesione del capo distale del bicipite brachiale sx”. Rappresentava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e che l' di Caserta, con provvedimento del 23.9.2022, riconosceva un danno CP_1 biologico nella misura del 6%, avverso cui presentava ricorso rigettato con comunicazione del 2.8.2023. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio, la sussistenza di un danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità nella misura non inferiore al 14% o comunque nella diversa percentuale, maggiore e/o minore, accertata in corso di causa;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la ctu medica, depositata la relazione, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127
1 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6 %. Ritenutane la necessità, anche sulla base della documentazione versata in atti, il giudicante ha conferito incarico ad un consulente medico legale, alle cui risultanze peritali ci si riporta perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. Il consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 6%, confermando, dunque, la valutazione già espressa dall' CP_1
Il ctu, infatti, ha innanzitutto dettagliatamente esaminato la documentazione medica presente agli atti che evidenzia come il trauma contusivo dovuto alla caduta si sia innestato una lesione al capo distale del bicipite brachiale e, in proposito, ha precisato che “Per la suddetta lesione ci si può rifare al codice 228 del DL 38/2000 Detto codice prevede un danno biologico fino al 6% per “esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda del deficit di forza”. Orbene, tenuto conto della limitazione di
2 funzionale e della particolare della appropriatezza tra la lesione subita il codice riportato, si ritiene congrua la percentuale massima prevista dalla legge ossia 6%.” Tenuto conto di tutte le considerazioni pocanzi riportate, l'ausiliario del giudice ha concluso formulando la seguente diagnosi: “Il ricorrente di anni 34, ex operaio magazziniere, Parte_1 attualmente disoccupato, a seguito dell'infortunio lavorativo del 14.04.2022 riportava una lesione del capo distale del bicipite brachiale a sinistra in destrimane. Sulla scorta di quanto descritto nelle considerazioni ed ai sensi del DL 38/2000, presenta un danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei per cento), a far data dal 14.04.2022 (data dell'infortunio)”. In merito alle osservazioni di parte resistente, il ctu ha ulteriormente precisato “La richiamata presenza di “complicanze di natura nervosa, unita al deficit di forza, che determina parestesie all'avambraccio” non risulta documentata strumentalmente e pertanto non suscettibile di valutazione”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise e non necessitano di ulteriore approfondimento, né giustificano un rinnovo delle operazioni peritali, non potendo pertanto essere accolte le osservazioni formulate da parte ricorrente con le note depositate in sostituzione dell'udienza in data 17.5.2025 a cui il ctu ha già risposto atteso che la RMX del luglio 2022 attesta una sofferenza del nervo ulnare al passaggio canalicolare ma non una parestesia dell'avambraccio di gravità tale da non essere già ricompresa nella attribuzione del 6% di invalidità riconosciuta dalla commissione medica e confermata dal ctu. CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente, stante le difficoltà connesse all'accertamento tecnico. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese;
c) spese di ctu liquidate con separato decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Santa Maria Capua Vetere, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fabiana Iorio
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