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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Federica Bonsangue Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2069 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni Loforte per Parte_1 mandato in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Assunta Pillitteri per Controparte_1 mandato in atti resistente
e con l'intervento del PM. interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 3.10.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni Parte_1 del divorzio statuite da questo tribunale con sentenza n. 274/2013, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e Controparte_1 alle condizioni pattuite tra i coniugi, di cui al ricorso introduttivo.
Ha dedotto il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni, che i due figli, minori all'epoca del divorzio e nei cui confronti si era obbligato a versare alla resistente la complessiva somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento di entrambi, erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ha precisato il ricorrente che la figlia nata il [...], aveva conratto Per_1 matrimonio costituendo autonomo nucleo familiare, e che il figlio , nato il Per_2
7.9.2005, era divenuto economicamente indipendente.
Ha chiesto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei due figli e di cui alla sentenza di Per_1 Per_2 divorzio congiunto pronunciata tra le parti;
in subordine, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio in favore della figlia e il Per_1 versamento diretto dell'assegno nei confronti del figlio . Per_2
Assegnati i termini per la notifica a parte resistente e fissato termine per la costituzione, si è costituita in giudizio , la quale, ha precisato che EL già da anni Controparte_1 aveva rinunciato all'assegno di mantenimento versato in suo favore dal padre;
quanto a
, ha dedotto che lo stesso, appena maggiorenne, non fosse affatto economicamente Per_2 indipendente;
ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale, disporsi l'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 150,00 mensili;
Per_2 in subordine, la conferma dell'assegno previsto in sede di divorzio in favore del figlio
, pari a € 100,00 mensili. Per_2
All'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e chiedevano un rinvio al fine di depositare l'accordo raggiunto.
Il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 30.5.2025, ove, sulle conclusioni assunte dalle parti con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva assunta in decisione, con riserva del Giudice delegato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda congiunta di modifica delle condizioni del divorzio di cui all'accordo raggiunto tra le parti e telematicamente depositato in data 25.4.2025 sia meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio telematicamente depositato dalle parti in data 25.4.2025, revoca l'assegno di mantenimento per la figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, previsto a carico del Per_1 ricorrente e in favore di dalla sentenza n. 274/13 del 23-30.5.2013 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese;
pone a carico di un Parte_1 assegno mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, disponendone il versamento diretto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Federica Bonsangue Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2069 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni Loforte per Parte_1 mandato in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Assunta Pillitteri per Controparte_1 mandato in atti resistente
e con l'intervento del PM. interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 3.10.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni Parte_1 del divorzio statuite da questo tribunale con sentenza n. 274/2013, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e Controparte_1 alle condizioni pattuite tra i coniugi, di cui al ricorso introduttivo.
Ha dedotto il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni, che i due figli, minori all'epoca del divorzio e nei cui confronti si era obbligato a versare alla resistente la complessiva somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento di entrambi, erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Ha precisato il ricorrente che la figlia nata il [...], aveva conratto Per_1 matrimonio costituendo autonomo nucleo familiare, e che il figlio , nato il Per_2
7.9.2005, era divenuto economicamente indipendente.
Ha chiesto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei due figli e di cui alla sentenza di Per_1 Per_2 divorzio congiunto pronunciata tra le parti;
in subordine, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio in favore della figlia e il Per_1 versamento diretto dell'assegno nei confronti del figlio . Per_2
Assegnati i termini per la notifica a parte resistente e fissato termine per la costituzione, si è costituita in giudizio , la quale, ha precisato che EL già da anni Controparte_1 aveva rinunciato all'assegno di mantenimento versato in suo favore dal padre;
quanto a
, ha dedotto che lo stesso, appena maggiorenne, non fosse affatto economicamente Per_2 indipendente;
ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale, disporsi l'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 150,00 mensili;
Per_2 in subordine, la conferma dell'assegno previsto in sede di divorzio in favore del figlio
, pari a € 100,00 mensili. Per_2
All'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e chiedevano un rinvio al fine di depositare l'accordo raggiunto.
Il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 30.5.2025, ove, sulle conclusioni assunte dalle parti con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva assunta in decisione, con riserva del Giudice delegato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda congiunta di modifica delle condizioni del divorzio di cui all'accordo raggiunto tra le parti e telematicamente depositato in data 25.4.2025 sia meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio telematicamente depositato dalle parti in data 25.4.2025, revoca l'assegno di mantenimento per la figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, previsto a carico del Per_1 ricorrente e in favore di dalla sentenza n. 274/13 del 23-30.5.2013 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese;
pone a carico di un Parte_1 assegno mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, disponendone il versamento diretto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci