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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 24.7.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Paride Pellegrino
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 10
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià
pec Email_2
convenuta
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_3
Marinelli pec t Email_5
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO:
preliminarmente accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti e CP_2
dichiarare nulli, illegittimi e annullare gli avvisi di pagamento tutt'uno con le cartelle
esattoriali in uno con i ruoli impugnati, nel presente ricorso, stante estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
• accertare e dichiarare la irregolarità formale e l'illegittimità degli atti
presumibilmente notificati al ricorrente nonché di ogni atto pregresso connesso e
conseguenziale del procedimento e, conseguentemente, dichiarare le stesse privi di
qualsivoglia efficacia;
• dichiarare in ogni caso non dovuto l' importo totale di €18.616,48 somma totale dei crediti vantati dall' comprensivi di riscossione/altre spese, oltre interessi di mora, CP_2
per i motivi di cui in premessa;
pagina 2 di 10 • sempre in forza di tale pronuncia, ordinare a Controparte_1
nonché all'Ente Creditore, per quanto di competenza ad annullare i ruoli e le cartelle
opposti, revocando la pretesa di pagamento;
• condannare in persona del Legale rappresentante Controparte_1
p.t., nonché l' e la al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre spese CP_2 CP_3
generali del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, la legittimità dell'operato e degli atti dell'Agente della Riscossione, rigettare l'avversa opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Valutata l'avversa condotta processuale, la pretestuosità e temerarietà della azione, condannare la ricorrente ex art.96 c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale riterrà di
giustizia, in favore di CP_4
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
CP_2
“Voglia il Giudice adito, per i motivi sopra esposti in narrativa, contrariis rejectis
Nel merito voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e respingere
tutte le domande formulate dalla parte ricorrente in opposizione nei confronti dell' e dichiarare le eccezioni sollevate infondate, con conferma degli avvisi di CP_2
pagina 3 di 10 addebito oggetto di causa e con condanna della parte opponente al pagamento delle
somme ivi indicate.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente propone nei confronti di Parte_1 [...]
e di opposizione all'esecuzione in riferimento Controparte_1 CP_2
all'intimazione ex art. 50 d.P.R. 29.9.1973, n. 602, sub n. 112 2024 9001101621/000, che le è stata notificata da in data Controparte_1
4.7.2024, in parte afferente ai crediti previdenziali pretesi da con: CP_2
1) avviso di addebito n. 41220160000040451000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2015, per un totale di €
2.449,77 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 14/04/2016;
2) avviso di addebito n. 41220160000432566000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2015, per un totale di € 466,93
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
13/05/2016;
3) avviso di addebito n. 41220160001204365000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2015, per un totale di € 2.758,85
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
17/11/2016;
4) avviso di addebito n. 41220160001514404000 - avente ad oggetto crediti contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2016, per un totale di € pagina 4 di 10 5.542,61 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 11/10/2017;
5) avviso di addebito n. 41220170001081529000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017, per un totale di
€ 3.223,83 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 02/12/2017;
6) avviso di addebito n. 41220170001122567000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017, per un totale di
€ 109,53 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 02/12/2017;
7) avviso di addebito n. 41220180000328111000 - avente ad oggetto contributi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2017 per un totale di € 4.174,49
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
16/07/2018;
8) avviso di addebito n. 41220180000428686000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017 per un totale di €
950.00 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 04/09/2018;
Fonda l'opposizione sulle seguenti causae petendi:
1) eccepisce la “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione;
2) eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 dei crediti contributivi pretesi dall' con gli avvisi di addebito relativi all'intimazione di CP_2
pagamento cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
pagina 5 di 10 §2 le ragioni della decisione
1. in ordine all'eccezione di “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 n. 112 2024
9001101621/000
L'opponente eccepisce la “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000 cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
L'eccezione non è fondata.
a)
In primo luogo occorre evidenziare che l'opponente ha presentato, in data 19.6.2023,
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 231 segg. L. 29.12.2022,
n. 197, con richiesta di rateizzazione, in ordine a tutti i crediti afferenti agli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
Orbene, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 16.5.2022,
n. 19401; Cass. 16.2.2022, n. 5160; Cass. 3.12.2020, n. 27672;), l'istanza di rateizzazione del debito contributivo è incompatibile con l'allegazione del debitore di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito), atteso che la sua formulazione presuppone aver preventivamente acquisito la conoscenza degli atti con cui l'Istituto previdenziale e/o l'agente della riscossione hanno fatto valere le loro pretese.
b)
Inoltre, in ordine a tutti gli otto avvisi di addebito de quibus, l' ha offerto prova CP_2
documentale delle avvenute notificazioni e precisamente:
1) l'avviso di addebito n. 41220160000040451000 è stato notificato a mezzo pec in data
14.4.2016 (doc. 2-3); pagina 6 di 10 2) l'avviso di addebito n. 41220160000432566000 è stato notificato a mezzo pec in data
13.5.2016 (doc. 8-9);
3) l'avviso di addebito n. 41220160001204365000 è stato notificato a mezzo pec in data
17.11.2016 (doc. 11-12);
4) l'avviso di addebito n. 41220160001514404000 è stato notificato a mezzo pec in data
21.12.2016 (doc. 5-6);
5) l'avviso di addebito n. 41220170001081529000 è stato notificato a mezzo pec in data
2.12.2017 (doc. 14-15);
6) l'avviso di addebito n. 41220170001122567000 è stato notificato a mezzo pec in data
2.12.2017 (doc. 17-18);
7) l'avviso di addebito n. 41220180000328111000 è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.8.2018 per compiuta giacenza (doc. 20);
8) l'avviso di addebito n. 41220180000428686000 è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.8.2018 per compiuta giacenza (doc. 22).
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato di “disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito”.
Il disconoscimento è, in primo luogo, inconferente, atteso che nessun avviso di ricevimento degli avvisi di addebito è stato sottoscritto dalla ricorrente. Infatti gli avvisi di addebito da n. 1) a n. 6) sono stati notificati a mezzo pec, mentre gli avvisi di addebito n. 7 e 8 sono stati notificati a mezzo raccomandata a.r. per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 40 co. 3 d.P.R. 29.5.1982, n. 655 costituente il regolamento del servizio postale ordinario (nonostante l'indicazione di “copia A.R. sottoscritta dalla al doc. n. 20 Pt_1
di anche l'avviso di addebito n. 41220180000328111000 è stato notificato a CP_2
mezzo raccomandata a.r. per compiuta giacenza).
pagina 7 di 10 Inoltre, ad abundantiam, è opportuno evidenziare anche l'irrilevanza del disconoscimento alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
5.12.2017, n. 29022; Cass. 12.1.2012, n. 270;), secondo cui le questioni circa la riferibilità della firma sull'avviso di ricevimento del destinatario della notificazione a mezzo raccomandata possono essere fatte valere esclusivamente mediante querela di falso.
3. in ordine all'eccezione di prescrizione
L'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 dei crediti pretesi mediante gli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112
2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione, asserendo che tra le date di notificazione dei predetti avvisi di addebito e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000 (4.7.2024) sono decorsi oltre cinque anni.
L'eccezione non è fondata.
Infatti ha offerto prova documentale Controparte_1
delle avvenute notificazioni dei seguenti atti interruttivi:
➢ intimazione di pagamento n. 11220189000364405000 afferente ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 1, 2, 3 e 4 e notificata il 22.05.2018 (doc. 5);
➢ intimazione di pagamento n. 11220199000160083000 afferente ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e notificata il 23.03.2019 (doc. 6);
➢ intimazione di pagamento n. 11220229000958014000 afferente ai crediti oggetto di tutti gli avvisi di addebito e notificata il 27.05.2022 (doc. 7);
➢ intimazione di pagamento n. 11220239000379773000 afferente ai crediti oggetto di tutti gli avvisi di addebito e notificata il 20.06.2023 (doc. 8). pagina 8 di 10 Da ultimo occorre considerare che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 231 segg. L. 197/2022 – presentata dall'opponente in data 19.6.2023, con richiesta di rateizzazione, in ordine a tutti i crediti afferenti agli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione – integra, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 19401/2022 cit.; Cass. 27672/2020 cit.;), un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod.civ..
* * *
In definitiva l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente Parte_1
deve essere integralmente rigettata.
[...]
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza (infatti non è fondata la richiesta, formulata dalla ricorrente, di applicazione dell'art. 152 disp.
att. proc.civ., il quale, riguardando i “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, è del tutto inconferente alla controversia in esame, che ha per oggetto la debenza di contributi), con distrazione limitatamente in favore del difensore di avv. Giuseppa Bascià, che Controparte_1
si è dichiarata antistatario ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ..
Pro bono pacis non si dispone la condanna della ricorrente alla responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente Parte_1
[...]
pagina 9 di 10 2. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Parte_1
e di delle spese di Controparte_1 CP_2
giudizio, liquidate, per ciascun convenuto, nella somma di € 3.500,00, maggiorata del
15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA,
con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. limitatamente in favore del difensore di avv. Giuseppa Bascià. Controparte_1
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 24.7.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Paride Pellegrino
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 10
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià
pec Email_2
convenuta
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_3
Marinelli pec t Email_5
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO:
preliminarmente accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti e CP_2
dichiarare nulli, illegittimi e annullare gli avvisi di pagamento tutt'uno con le cartelle
esattoriali in uno con i ruoli impugnati, nel presente ricorso, stante estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
• accertare e dichiarare la irregolarità formale e l'illegittimità degli atti
presumibilmente notificati al ricorrente nonché di ogni atto pregresso connesso e
conseguenziale del procedimento e, conseguentemente, dichiarare le stesse privi di
qualsivoglia efficacia;
• dichiarare in ogni caso non dovuto l' importo totale di €18.616,48 somma totale dei crediti vantati dall' comprensivi di riscossione/altre spese, oltre interessi di mora, CP_2
per i motivi di cui in premessa;
pagina 2 di 10 • sempre in forza di tale pronuncia, ordinare a Controparte_1
nonché all'Ente Creditore, per quanto di competenza ad annullare i ruoli e le cartelle
opposti, revocando la pretesa di pagamento;
• condannare in persona del Legale rappresentante Controparte_1
p.t., nonché l' e la al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre spese CP_2 CP_3
generali del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“1) Accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, la legittimità dell'operato e degli atti dell'Agente della Riscossione, rigettare l'avversa opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Valutata l'avversa condotta processuale, la pretestuosità e temerarietà della azione, condannare la ricorrente ex art.96 c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale riterrà di
giustizia, in favore di CP_4
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
CP_2
“Voglia il Giudice adito, per i motivi sopra esposti in narrativa, contrariis rejectis
Nel merito voglia rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e respingere
tutte le domande formulate dalla parte ricorrente in opposizione nei confronti dell' e dichiarare le eccezioni sollevate infondate, con conferma degli avvisi di CP_2
pagina 3 di 10 addebito oggetto di causa e con condanna della parte opponente al pagamento delle
somme ivi indicate.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente propone nei confronti di Parte_1 [...]
e di opposizione all'esecuzione in riferimento Controparte_1 CP_2
all'intimazione ex art. 50 d.P.R. 29.9.1973, n. 602, sub n. 112 2024 9001101621/000, che le è stata notificata da in data Controparte_1
4.7.2024, in parte afferente ai crediti previdenziali pretesi da con: CP_2
1) avviso di addebito n. 41220160000040451000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2015, per un totale di €
2.449,77 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 14/04/2016;
2) avviso di addebito n. 41220160000432566000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2015, per un totale di € 466,93
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
13/05/2016;
3) avviso di addebito n. 41220160001204365000 - avente ad oggetto crediti contributivi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2015, per un totale di € 2.758,85
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
17/11/2016;
4) avviso di addebito n. 41220160001514404000 - avente ad oggetto crediti contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2016, per un totale di € pagina 4 di 10 5.542,61 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 11/10/2017;
5) avviso di addebito n. 41220170001081529000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017, per un totale di
€ 3.223,83 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 02/12/2017;
6) avviso di addebito n. 41220170001122567000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017, per un totale di
€ 109,53 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 02/12/2017;
7) avviso di addebito n. 41220180000328111000 - avente ad oggetto contributi
Gestione commercianti e relativi all' anno 2017 per un totale di € 4.174,49
(comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data
16/07/2018;
8) avviso di addebito n. 41220180000428686000 - avente ad oggetto contributi
Gestione aziende con lavoratori dipendenti e relativi all' anno 2017 per un totale di €
950.00 (comprensivo di somme aggiuntive, spese, ecc.), assertamente notificata in data 04/09/2018;
Fonda l'opposizione sulle seguenti causae petendi:
1) eccepisce la “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione;
2) eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 dei crediti contributivi pretesi dall' con gli avvisi di addebito relativi all'intimazione di CP_2
pagamento cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
pagina 5 di 10 §2 le ragioni della decisione
1. in ordine all'eccezione di “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 n. 112 2024
9001101621/000
L'opponente eccepisce la “mancata notifica” degli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000 cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
L'eccezione non è fondata.
a)
In primo luogo occorre evidenziare che l'opponente ha presentato, in data 19.6.2023,
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 231 segg. L. 29.12.2022,
n. 197, con richiesta di rateizzazione, in ordine a tutti i crediti afferenti agli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione.
Orbene, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 16.5.2022,
n. 19401; Cass. 16.2.2022, n. 5160; Cass. 3.12.2020, n. 27672;), l'istanza di rateizzazione del debito contributivo è incompatibile con l'allegazione del debitore di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito), atteso che la sua formulazione presuppone aver preventivamente acquisito la conoscenza degli atti con cui l'Istituto previdenziale e/o l'agente della riscossione hanno fatto valere le loro pretese.
b)
Inoltre, in ordine a tutti gli otto avvisi di addebito de quibus, l' ha offerto prova CP_2
documentale delle avvenute notificazioni e precisamente:
1) l'avviso di addebito n. 41220160000040451000 è stato notificato a mezzo pec in data
14.4.2016 (doc. 2-3); pagina 6 di 10 2) l'avviso di addebito n. 41220160000432566000 è stato notificato a mezzo pec in data
13.5.2016 (doc. 8-9);
3) l'avviso di addebito n. 41220160001204365000 è stato notificato a mezzo pec in data
17.11.2016 (doc. 11-12);
4) l'avviso di addebito n. 41220160001514404000 è stato notificato a mezzo pec in data
21.12.2016 (doc. 5-6);
5) l'avviso di addebito n. 41220170001081529000 è stato notificato a mezzo pec in data
2.12.2017 (doc. 14-15);
6) l'avviso di addebito n. 41220170001122567000 è stato notificato a mezzo pec in data
2.12.2017 (doc. 17-18);
7) l'avviso di addebito n. 41220180000328111000 è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.8.2018 per compiuta giacenza (doc. 20);
8) l'avviso di addebito n. 41220180000428686000 è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.8.2018 per compiuta giacenza (doc. 22).
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato di “disconoscere la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito”.
Il disconoscimento è, in primo luogo, inconferente, atteso che nessun avviso di ricevimento degli avvisi di addebito è stato sottoscritto dalla ricorrente. Infatti gli avvisi di addebito da n. 1) a n. 6) sono stati notificati a mezzo pec, mentre gli avvisi di addebito n. 7 e 8 sono stati notificati a mezzo raccomandata a.r. per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 40 co. 3 d.P.R. 29.5.1982, n. 655 costituente il regolamento del servizio postale ordinario (nonostante l'indicazione di “copia A.R. sottoscritta dalla al doc. n. 20 Pt_1
di anche l'avviso di addebito n. 41220180000328111000 è stato notificato a CP_2
mezzo raccomandata a.r. per compiuta giacenza).
pagina 7 di 10 Inoltre, ad abundantiam, è opportuno evidenziare anche l'irrilevanza del disconoscimento alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
5.12.2017, n. 29022; Cass. 12.1.2012, n. 270;), secondo cui le questioni circa la riferibilità della firma sull'avviso di ricevimento del destinatario della notificazione a mezzo raccomandata possono essere fatte valere esclusivamente mediante querela di falso.
3. in ordine all'eccezione di prescrizione
L'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 dei crediti pretesi mediante gli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112
2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione, asserendo che tra le date di notificazione dei predetti avvisi di addebito e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000 (4.7.2024) sono decorsi oltre cinque anni.
L'eccezione non è fondata.
Infatti ha offerto prova documentale Controparte_1
delle avvenute notificazioni dei seguenti atti interruttivi:
➢ intimazione di pagamento n. 11220189000364405000 afferente ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 1, 2, 3 e 4 e notificata il 22.05.2018 (doc. 5);
➢ intimazione di pagamento n. 11220199000160083000 afferente ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e notificata il 23.03.2019 (doc. 6);
➢ intimazione di pagamento n. 11220229000958014000 afferente ai crediti oggetto di tutti gli avvisi di addebito e notificata il 27.05.2022 (doc. 7);
➢ intimazione di pagamento n. 11220239000379773000 afferente ai crediti oggetto di tutti gli avvisi di addebito e notificata il 20.06.2023 (doc. 8). pagina 8 di 10 Da ultimo occorre considerare che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 co. 231 segg. L. 197/2022 – presentata dall'opponente in data 19.6.2023, con richiesta di rateizzazione, in ordine a tutti i crediti afferenti agli avvisi di addebito relativi all'intimazione di pagamento n. 112 2024 9001101621/000, cui si riferisce la presente opposizione all'esecuzione – integra, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 19401/2022 cit.; Cass. 27672/2020 cit.;), un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod.civ..
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In definitiva l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente Parte_1
deve essere integralmente rigettata.
[...]
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza (infatti non è fondata la richiesta, formulata dalla ricorrente, di applicazione dell'art. 152 disp.
att. proc.civ., il quale, riguardando i “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, è del tutto inconferente alla controversia in esame, che ha per oggetto la debenza di contributi), con distrazione limitatamente in favore del difensore di avv. Giuseppa Bascià, che Controparte_1
si è dichiarata antistatario ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ..
Pro bono pacis non si dispone la condanna della ricorrente alla responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente Parte_1
[...]
pagina 9 di 10 2. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Parte_1
e di delle spese di Controparte_1 CP_2
giudizio, liquidate, per ciascun convenuto, nella somma di € 3.500,00, maggiorata del
15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA,
con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. limitatamente in favore del difensore di avv. Giuseppa Bascià. Controparte_1
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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