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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/08/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Lucio Curcio che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.07.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in Ruoti il 02.10.2004 e che, con decreto n. 3387/2015
[...] del 10.03.2015, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(16.03.2006), (16.03.2006) e Per_2 Persona_3
(07.02.2008); che il , che attualmente vive a CP_1
Lavello, non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, la regolazione della sua frequentazione con il padre e l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per le tre figlie di complessivi 600,00 euro mensili.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 94/2015 (cron. n. 5221/15) del
15.04.2015, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento del resistente, che si è del tutto disinteressato del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ruoti per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la figlia , Persona_3 di 17 anni, va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dalla minore.
Non ricorrono le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, poiché dalla prodotta documentazione risulta che la ricorrente si è trasferita altrove con la prole.
L'età della minore, ormai prossima ai 18 anni, induce a rimettere alla libera volontà degli interessati i tempi e le modalità della sua frequentazione con il padre.
Sia la figlia minore che le due figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti in quanto studentesse, hanno diritto al mantenimento da parte dei genitori, i quali debbono provvedervi proporzionalmente alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali.
Al riguardo la ricorrente ha prodotto:
- CU 2023, rilasciata dall' , da cui emerge che ella ha CP_2 prodotto redditi esenti pari a 11.859,24 euro;
- CU 2024, rilasciata dall' , da cui emerge che ella è CP_2 stata percettrice di redditi esenti pari a 13.591,03 euro;
- estratto conto banco posta con saldo finale al 31.12.2024 pari a 760,85 euro.
- Estratto contributivo da cui emerge che la stessa ha esercitato, anche per periodi discontinui, attività lavorativa sino al 31.12.2021 ed è iscritta nella cd. “gestione separata
”. CP_2
Dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione del
10.03.2015, in produzione ricorrente, emerge che il
, in quel periodo, svolgeva attività di “corriere”. CP_1
Avuto riguardo all'esaminata situazione economica e alla chiesta conferma, da parte della ricorrente, dell'importo del contributo di mantenimento per le tre figlie concordato in separazione, questo va confermato a carico del padre (il quale si era già impegnato al versamento di tale somma), in complessivi 600,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia) da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese. Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie per la prole, ciascuno in ragione della metà.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Per i principi di causalità e soccombenza le spese processuali, liquidate come in dispositivo specificato, vanno poste a carico del resistente ed in favore dell'Erario, poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 25.07.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Ruoti il Parte_1 Controparte_1
02.10.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruoti dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n. 14;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida la figlia minore ad entrambi i Persona_4 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) rimette alla libera volontà degli interessati i tempi e le modalità di frequentazione tra padre e figlia;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per le tre figlie di 600,00 euro mensili (€ 200,00 per ciascuna), da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per le figlie, come indicate e disciplinate in motivazione;
g) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Lucio Curcio che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.07.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in Ruoti il 02.10.2004 e che, con decreto n. 3387/2015
[...] del 10.03.2015, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(16.03.2006), (16.03.2006) e Per_2 Persona_3
(07.02.2008); che il , che attualmente vive a CP_1
Lavello, non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, la regolazione della sua frequentazione con il padre e l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per le tre figlie di complessivi 600,00 euro mensili.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 94/2015 (cron. n. 5221/15) del
15.04.2015, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento del resistente, che si è del tutto disinteressato del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ruoti per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la figlia , Persona_3 di 17 anni, va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dalla minore.
Non ricorrono le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, poiché dalla prodotta documentazione risulta che la ricorrente si è trasferita altrove con la prole.
L'età della minore, ormai prossima ai 18 anni, induce a rimettere alla libera volontà degli interessati i tempi e le modalità della sua frequentazione con il padre.
Sia la figlia minore che le due figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti in quanto studentesse, hanno diritto al mantenimento da parte dei genitori, i quali debbono provvedervi proporzionalmente alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali.
Al riguardo la ricorrente ha prodotto:
- CU 2023, rilasciata dall' , da cui emerge che ella ha CP_2 prodotto redditi esenti pari a 11.859,24 euro;
- CU 2024, rilasciata dall' , da cui emerge che ella è CP_2 stata percettrice di redditi esenti pari a 13.591,03 euro;
- estratto conto banco posta con saldo finale al 31.12.2024 pari a 760,85 euro.
- Estratto contributivo da cui emerge che la stessa ha esercitato, anche per periodi discontinui, attività lavorativa sino al 31.12.2021 ed è iscritta nella cd. “gestione separata
”. CP_2
Dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione del
10.03.2015, in produzione ricorrente, emerge che il
, in quel periodo, svolgeva attività di “corriere”. CP_1
Avuto riguardo all'esaminata situazione economica e alla chiesta conferma, da parte della ricorrente, dell'importo del contributo di mantenimento per le tre figlie concordato in separazione, questo va confermato a carico del padre (il quale si era già impegnato al versamento di tale somma), in complessivi 600,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia) da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese. Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie per la prole, ciascuno in ragione della metà.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Per i principi di causalità e soccombenza le spese processuali, liquidate come in dispositivo specificato, vanno poste a carico del resistente ed in favore dell'Erario, poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 25.07.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Ruoti il Parte_1 Controparte_1
02.10.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruoti dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n. 14;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida la figlia minore ad entrambi i Persona_4 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) rimette alla libera volontà degli interessati i tempi e le modalità di frequentazione tra padre e figlia;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per le tre figlie di 600,00 euro mensili (€ 200,00 per ciascuna), da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per le figlie, come indicate e disciplinate in motivazione;
g) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.