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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A. ZONCA e dell'avv. R. COTA, come da procura alle liti;
nei confronti di
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A. CASA' e dell'avv. S. RONCORONI, come da procura alle liti;
avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2024 – RG 583/2024 – emesso dal Tribunale di Biella, nella persona del Dott. E. CHEMOLLO, in data 14.06.2024;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi in data 12.03.2025, che qui si richiama integralmente;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, ) adiva il Tribunale di
[...] CP_1
Biella nei confronti di (da qui in Controparte_2 Contr avanti, per brevità, ), chiedendo, per quel che qui rileva, la revoca del predetto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite. A fondamento delle proprie richieste parte attrice allegava che i) le fatture non costituiscono prova del credito nell'ambito del giudizio di opposizione;
ii) le somme richieste non appaiono corrette, in quanto i rapporti tra le parti sono molto più ampi di quelli dedotti nel singolo contratto azionato in via monitoria;
iii) “le parti hanno espressamente concordato, all'art. 7 del contratto di locazione (cfr. doc. 4 parte opposta) Cont che, in caso di ritardato pagamento, la soc. avrebbe dovuto procedere alla formale messa in mora dell'attrice opponente (previa messa in mora) ed a seguito di tale messa in mora di avrebbe dovuto pagare per i successivi 30 giorni gli interessi CP_1 CP_1 legali e dal 31° giorno gli interessi convenzionali. La previsione di una formale messa in mora, collegata agli stringenti ed invasivi controlli sulla gestione aziendale del CP_1 previsti all'art. 16 del contratto di locazione (controlli che esulano
[...] evidentemente il semplice rapporto tra conduttore e proprietario), è stata prevista per
1 permettere la gestione degli imprevisti economici legati ai flussi economici (di incasso dal SSN) dell'attrice in opposizione sufficiente a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione che dovrà essere fornita dal creditore opposto, attore in senso sostanziale” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione); iv) “la soc. ha Controparte_1 patito, per tutto il periodo della pandemia COVID 19, la sostanziale “chiusura” delle sale operatorie e la conseguente impossibilità di svolgere la propria attività principale che è l'attività medico sanitaria in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
di conseguenza ha subito, come sarà meglio precisato in corso di causa, una forte contrazione delle entrate. A ciò si aggiunga che molti reparti medici sono stati
“trasformati” nel periodo pandemico in reparti “covid” per i quali le Regioni interessate non hanno ad oggi pagato interamente i corrispettivi dovuti. Appare di conseguenza evidente come, negli scorsi anni (dal 2020 al 2022), la gestione finanziaria delle cliniche, ma di tutte le strutture sanitarie del Paese, è stata difficoltosa e complessa. Ed immediatamente dopo la crisi pandemica la ricorrente ha patito, proprio con riferimento al presente contratto, un aumento del canone per adeguamento ISTAT rilevantissimo, passando (come si evince dal ricorso introduttivo) da un canone annuo di 964.100,00 stabilito contrattualmente all'attuale canone di € 1.153.228,48, con un aumento dal 2022 al 2024 di quasi il 20% su base annua!” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) e che v) controparte ha posto in essere plurime azioni esecutive avverso l'odierna opponente sulla scorta dei titoli esecutivi conseguiti negli anni;
Contr
- si costituiva in giudizio , replicando che i) parte opponente non aveva in alcun modo contestato an e quantum della pretesa monitoria, quindi, pacifici;
ii) “il credito azionato da
nel procedimento monitorio ha ad oggetto i canoni, scaduti e insoluti, in CP_2 relazione al secondo trimestre del 2024, i quali avrebbero dovuto essere pagati, da contratto, entro il 5 aprile 2024 (art.
5.1 del contratto, doc. 4 fasc. monitorio). Ebbene, il pagamento di tali canoni è stato tempestivamente sollecitato da – per il tramite CP_2 della società Revalo S.p.A., di cui l'opposta si avvale per la gestione amministrativa di queste posizioni – con comunicazione trasmessa via pec in data 16 aprile 2024 (doc. 5 fasc. monitorio). La conduttrice è però rimasta inadempiente – così come accaduto per tutti i trimestri precedenti – e pertanto la locatrice – non avendo alcuna speranza di recuperare i canoni in via stragiudiziale – ha depositato il ricorso per d.i. il 30 Maggio 2024, quindi ben oltre trenta giorni dopo la scadenza del trimestre insoluto, nonché dopo la trasmissione del sollecito di pagamento”, con conseguente riconoscimento in favore della parte convenuta opposta, ai sensi dell'art.
7.1 del contratto, degli interessi in misura legale per i primi trenta giorni di ritardo e nella misura convenzionale del 10% da tale termine sino al saldo effettivo e (cfr. pag. 5 della comparsa) e che iii) le procedure esecutive Contr promosse da paiono circostanze irrilevanti nell'ambito del presente giudizio;
- ora, in applicazione del criterio della ragione più liquida - per cui il giudice può porre a fondamento della propria decisione la questione, anche di merito, di più agevole e rapido scrutinio, qualora assorbente questioni di rito quali, nella fattispecie, la valutazione di tempestività dell'opposizione -, si osserva che “in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo
l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio.
Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso
2 processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento” (cfr. Trib. Potenza, 28.11.2024, n.1951).
Nella fattispecie, si rileva come parte convenuta opposta abbia prodotto, sin dal deposito del ricorso, il contratto di locazione stipulato tra le parti, in forza del quale CP_1 Contr è tenuto al versamento in favore di della somma annua pari a € 603.100,00 in quattro rate trimestrali anticipate e scadenti al 5 gennaio, al 5 aprile, al 5 luglio e al 5 ottobre di ciascun anno, avendo detta società creditrice, in particolare, lamentato il mancato pagamento della somma pari € 180.353,44 dovuta a titolo di canoni relativi al secondo trimestre del 2024 (aprile – giugno). A fronte del titolo negoziale, parte opponente non risulta aver né allegato, né comprovato d'aver eseguito la prestazione di pagamento a proprio carico, non avendo neppure dedotto e dimostrato la non imputabilità a sé dell'inadempimento attribuitole, che, pertanto, si considera pacifico ex art. 115 c.p.c. Si evidenzia, inoltre, come parte opponente abbia allegato che durante la pandemia da COVID
19 non aveva potuto svolgere attività operatoria in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, per cui si era determinata una contrazione degli utili, ulteriormente diminuiti anche per via dei ritardi del servizio sanitario nei pagamenti dei corrispettivi dovuti per l'allestimento dei c.d. reparti COVID, circostanze, tuttavia, genericamente allegate, nonché prive di corredo probatorio. Sul punto si precisa che, pur costituendo la pandemia un fatto notorio, non integrano, tuttavia, gli estremi del fatto notorio le conseguenze finanziarie negative determinate dalla stesa, postulando tali circostanze, in virtù del principio dispositivo, l'adeguato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico di parte debitrice, a fortiori in considerazione, al contrario, della crescita di alcuni settori economici proprio grazie agli effetti determinati dal COVID. Si osserva, altresì, come appaiano approssimative, generiche e prive di corredo probatorio le argomentazioni difensive di parte opponente sia in ordine all'aumento del canone locatizio a causa della rivalutazione dell'indice ISTAT, sia in ordine alla complessità dei rapporti tra le parti, anche con riguardo ad altri procedimenti, non avendo , peraltro, avanzato CP_1 alcuna domanda di rinegoziazione del contratto, di re-equilibrio del sinallagama o di interpretazione dello stesso alla luce della c.d. buona fede integrativa. Circa la doglianza attorea in ordine alla mancata messa in mora, si evidenzia come l'art. 7 del titolo negoziale Contr preveda l'obbligo di messa in parola da parte di ai meri fini della decorrenza degli interessi moratori, così come ivi meglio indicato, non costituendo detto adempimento un presupposto prodromico al deposito del ricorso monitorio da parte della società odierna convenuta opposta, che, in ogni caso, risulta aver inviato una lettera di messa in mora in Contr data 16.04.2024 (cfr. doc. 5 fascic. monitorio). A tal proposito, allegava: “Il credito azionato da nel procedimento monitorio ha ad oggetto i canoni, scaduti e CP_2 insoluti, in relazione al secondo trimestre del 2024, i quali avrebbero dovuto essere pagati, da contratto, entro il 5 aprile 2024 (art.
5.1 del contratto, doc. 4 fasc. monitorio). Ebbene, il pagamento di tali canoni è stato tempestivamente sollecitato da – per il tramite CP_2 della società Revalo S.p.A., di cui l'opposta si avvale per la gestione amministrativa di queste posizioni – con comunicazione trasmessa via pec in data 16 aprile 2024 (doc. 5 fasc. monitorio). La conduttrice è però rimasta inadempiente – così come accaduto per tutti i trimestri precedenti – e pertanto la locatrice – non avendo alcuna speranza di recuperare i canoni in via stragiudiziale – ha depositato il ricorso per d.i. il 30 Maggio 2024, quindi ben oltre trenta giorni dopo la scadenza del trimestre insoluto, nonché dopo la trasmissione del sollecito di pagamento (…) Inoltre, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, l'odierna opposta ha certamente diritto a vedersi riconosciuti, ai sensi dell'art.
7.1 del contratto, gli interessi in misura legale per i primi trenta giorni di ritardo,
3 e nella misura convenzionale del 10% da tale termine sino al saldo effettivo”, circostanze pacifiche, poiché non contestate da parte attrice alla prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 171, ter 1° c. n. 1 c.p.c., non depositata da . Ne discende il CP_1 rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti.
In punto spese di lite, esse si pongono a carico di parte opponente in virtù del principio della soccombenza.
Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, coincidente con il valore portato dal decreto ingiuntivo, secondo i compensi minimi spettanti agli avvocati, attesa la semplicità, attesa la semplicità delle questioni dedotte, su cui la giurisprudenza risulta consolidata, con esclusivo riguardo alle fasi processuali effettivamente celebratesi e così per i seguenti importi: fase di studio € 1.126,00 fase introduttiva € 601,00 fase decisionale € 886,00 e così per la complessiva somma pari a € 2.613,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Reputata la temerarietà della lite in considerazione dell'evanescenza delle argomentazioni difensive attoree, si dichiara parte opponente tenuta al versamento in favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.306,50, corrispondente alla metà dei compensi liquidati, ex art. 96, 3° c. c.p.c.;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 248/2024 – RG 583/2024 – emesso dal Tribunale di
Biella, nella persona del Dott. E. CHEMOLLO, in data 14.06.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma pari a € 2.613,00 per compensi relativi al presente procedimento di opposizione, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
CONDANNA parte opponente al versamento in favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.306,50 ex art. 96, 3° c. c.p.c. Biella, 28.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A. ZONCA e dell'avv. R. COTA, come da procura alle liti;
nei confronti di
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. A. CASA' e dell'avv. S. RONCORONI, come da procura alle liti;
avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2024 – RG 583/2024 – emesso dal Tribunale di Biella, nella persona del Dott. E. CHEMOLLO, in data 14.06.2024;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi in data 12.03.2025, che qui si richiama integralmente;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, ) adiva il Tribunale di
[...] CP_1
Biella nei confronti di (da qui in Controparte_2 Contr avanti, per brevità, ), chiedendo, per quel che qui rileva, la revoca del predetto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite. A fondamento delle proprie richieste parte attrice allegava che i) le fatture non costituiscono prova del credito nell'ambito del giudizio di opposizione;
ii) le somme richieste non appaiono corrette, in quanto i rapporti tra le parti sono molto più ampi di quelli dedotti nel singolo contratto azionato in via monitoria;
iii) “le parti hanno espressamente concordato, all'art. 7 del contratto di locazione (cfr. doc. 4 parte opposta) Cont che, in caso di ritardato pagamento, la soc. avrebbe dovuto procedere alla formale messa in mora dell'attrice opponente (previa messa in mora) ed a seguito di tale messa in mora di avrebbe dovuto pagare per i successivi 30 giorni gli interessi CP_1 CP_1 legali e dal 31° giorno gli interessi convenzionali. La previsione di una formale messa in mora, collegata agli stringenti ed invasivi controlli sulla gestione aziendale del CP_1 previsti all'art. 16 del contratto di locazione (controlli che esulano
[...] evidentemente il semplice rapporto tra conduttore e proprietario), è stata prevista per
1 permettere la gestione degli imprevisti economici legati ai flussi economici (di incasso dal SSN) dell'attrice in opposizione sufficiente a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione che dovrà essere fornita dal creditore opposto, attore in senso sostanziale” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione); iv) “la soc. ha Controparte_1 patito, per tutto il periodo della pandemia COVID 19, la sostanziale “chiusura” delle sale operatorie e la conseguente impossibilità di svolgere la propria attività principale che è l'attività medico sanitaria in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
di conseguenza ha subito, come sarà meglio precisato in corso di causa, una forte contrazione delle entrate. A ciò si aggiunga che molti reparti medici sono stati
“trasformati” nel periodo pandemico in reparti “covid” per i quali le Regioni interessate non hanno ad oggi pagato interamente i corrispettivi dovuti. Appare di conseguenza evidente come, negli scorsi anni (dal 2020 al 2022), la gestione finanziaria delle cliniche, ma di tutte le strutture sanitarie del Paese, è stata difficoltosa e complessa. Ed immediatamente dopo la crisi pandemica la ricorrente ha patito, proprio con riferimento al presente contratto, un aumento del canone per adeguamento ISTAT rilevantissimo, passando (come si evince dal ricorso introduttivo) da un canone annuo di 964.100,00 stabilito contrattualmente all'attuale canone di € 1.153.228,48, con un aumento dal 2022 al 2024 di quasi il 20% su base annua!” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) e che v) controparte ha posto in essere plurime azioni esecutive avverso l'odierna opponente sulla scorta dei titoli esecutivi conseguiti negli anni;
Contr
- si costituiva in giudizio , replicando che i) parte opponente non aveva in alcun modo contestato an e quantum della pretesa monitoria, quindi, pacifici;
ii) “il credito azionato da
nel procedimento monitorio ha ad oggetto i canoni, scaduti e insoluti, in CP_2 relazione al secondo trimestre del 2024, i quali avrebbero dovuto essere pagati, da contratto, entro il 5 aprile 2024 (art.
5.1 del contratto, doc. 4 fasc. monitorio). Ebbene, il pagamento di tali canoni è stato tempestivamente sollecitato da – per il tramite CP_2 della società Revalo S.p.A., di cui l'opposta si avvale per la gestione amministrativa di queste posizioni – con comunicazione trasmessa via pec in data 16 aprile 2024 (doc. 5 fasc. monitorio). La conduttrice è però rimasta inadempiente – così come accaduto per tutti i trimestri precedenti – e pertanto la locatrice – non avendo alcuna speranza di recuperare i canoni in via stragiudiziale – ha depositato il ricorso per d.i. il 30 Maggio 2024, quindi ben oltre trenta giorni dopo la scadenza del trimestre insoluto, nonché dopo la trasmissione del sollecito di pagamento”, con conseguente riconoscimento in favore della parte convenuta opposta, ai sensi dell'art.
7.1 del contratto, degli interessi in misura legale per i primi trenta giorni di ritardo e nella misura convenzionale del 10% da tale termine sino al saldo effettivo e (cfr. pag. 5 della comparsa) e che iii) le procedure esecutive Contr promosse da paiono circostanze irrilevanti nell'ambito del presente giudizio;
- ora, in applicazione del criterio della ragione più liquida - per cui il giudice può porre a fondamento della propria decisione la questione, anche di merito, di più agevole e rapido scrutinio, qualora assorbente questioni di rito quali, nella fattispecie, la valutazione di tempestività dell'opposizione -, si osserva che “in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo
l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio.
Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso
2 processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento” (cfr. Trib. Potenza, 28.11.2024, n.1951).
Nella fattispecie, si rileva come parte convenuta opposta abbia prodotto, sin dal deposito del ricorso, il contratto di locazione stipulato tra le parti, in forza del quale CP_1 Contr è tenuto al versamento in favore di della somma annua pari a € 603.100,00 in quattro rate trimestrali anticipate e scadenti al 5 gennaio, al 5 aprile, al 5 luglio e al 5 ottobre di ciascun anno, avendo detta società creditrice, in particolare, lamentato il mancato pagamento della somma pari € 180.353,44 dovuta a titolo di canoni relativi al secondo trimestre del 2024 (aprile – giugno). A fronte del titolo negoziale, parte opponente non risulta aver né allegato, né comprovato d'aver eseguito la prestazione di pagamento a proprio carico, non avendo neppure dedotto e dimostrato la non imputabilità a sé dell'inadempimento attribuitole, che, pertanto, si considera pacifico ex art. 115 c.p.c. Si evidenzia, inoltre, come parte opponente abbia allegato che durante la pandemia da COVID
19 non aveva potuto svolgere attività operatoria in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, per cui si era determinata una contrazione degli utili, ulteriormente diminuiti anche per via dei ritardi del servizio sanitario nei pagamenti dei corrispettivi dovuti per l'allestimento dei c.d. reparti COVID, circostanze, tuttavia, genericamente allegate, nonché prive di corredo probatorio. Sul punto si precisa che, pur costituendo la pandemia un fatto notorio, non integrano, tuttavia, gli estremi del fatto notorio le conseguenze finanziarie negative determinate dalla stesa, postulando tali circostanze, in virtù del principio dispositivo, l'adeguato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico di parte debitrice, a fortiori in considerazione, al contrario, della crescita di alcuni settori economici proprio grazie agli effetti determinati dal COVID. Si osserva, altresì, come appaiano approssimative, generiche e prive di corredo probatorio le argomentazioni difensive di parte opponente sia in ordine all'aumento del canone locatizio a causa della rivalutazione dell'indice ISTAT, sia in ordine alla complessità dei rapporti tra le parti, anche con riguardo ad altri procedimenti, non avendo , peraltro, avanzato CP_1 alcuna domanda di rinegoziazione del contratto, di re-equilibrio del sinallagama o di interpretazione dello stesso alla luce della c.d. buona fede integrativa. Circa la doglianza attorea in ordine alla mancata messa in mora, si evidenzia come l'art. 7 del titolo negoziale Contr preveda l'obbligo di messa in parola da parte di ai meri fini della decorrenza degli interessi moratori, così come ivi meglio indicato, non costituendo detto adempimento un presupposto prodromico al deposito del ricorso monitorio da parte della società odierna convenuta opposta, che, in ogni caso, risulta aver inviato una lettera di messa in mora in Contr data 16.04.2024 (cfr. doc. 5 fascic. monitorio). A tal proposito, allegava: “Il credito azionato da nel procedimento monitorio ha ad oggetto i canoni, scaduti e CP_2 insoluti, in relazione al secondo trimestre del 2024, i quali avrebbero dovuto essere pagati, da contratto, entro il 5 aprile 2024 (art.
5.1 del contratto, doc. 4 fasc. monitorio). Ebbene, il pagamento di tali canoni è stato tempestivamente sollecitato da – per il tramite CP_2 della società Revalo S.p.A., di cui l'opposta si avvale per la gestione amministrativa di queste posizioni – con comunicazione trasmessa via pec in data 16 aprile 2024 (doc. 5 fasc. monitorio). La conduttrice è però rimasta inadempiente – così come accaduto per tutti i trimestri precedenti – e pertanto la locatrice – non avendo alcuna speranza di recuperare i canoni in via stragiudiziale – ha depositato il ricorso per d.i. il 30 Maggio 2024, quindi ben oltre trenta giorni dopo la scadenza del trimestre insoluto, nonché dopo la trasmissione del sollecito di pagamento (…) Inoltre, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, l'odierna opposta ha certamente diritto a vedersi riconosciuti, ai sensi dell'art.
7.1 del contratto, gli interessi in misura legale per i primi trenta giorni di ritardo,
3 e nella misura convenzionale del 10% da tale termine sino al saldo effettivo”, circostanze pacifiche, poiché non contestate da parte attrice alla prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 171, ter 1° c. n. 1 c.p.c., non depositata da . Ne discende il CP_1 rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti.
In punto spese di lite, esse si pongono a carico di parte opponente in virtù del principio della soccombenza.
Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, in considerazione dello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, coincidente con il valore portato dal decreto ingiuntivo, secondo i compensi minimi spettanti agli avvocati, attesa la semplicità, attesa la semplicità delle questioni dedotte, su cui la giurisprudenza risulta consolidata, con esclusivo riguardo alle fasi processuali effettivamente celebratesi e così per i seguenti importi: fase di studio € 1.126,00 fase introduttiva € 601,00 fase decisionale € 886,00 e così per la complessiva somma pari a € 2.613,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Reputata la temerarietà della lite in considerazione dell'evanescenza delle argomentazioni difensive attoree, si dichiara parte opponente tenuta al versamento in favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.306,50, corrispondente alla metà dei compensi liquidati, ex art. 96, 3° c. c.p.c.;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 248/2024 – RG 583/2024 – emesso dal Tribunale di
Biella, nella persona del Dott. E. CHEMOLLO, in data 14.06.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma pari a € 2.613,00 per compensi relativi al presente procedimento di opposizione, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
CONDANNA parte opponente al versamento in favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.306,50 ex art. 96, 3° c. c.p.c. Biella, 28.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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