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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6173/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 6.10.2022 da
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ucraina) il 06/04/1984, e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi C.F._2 con l'Avv. COMPOSTELLA GIANLUCA, giusta mandato allegato all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
- parti attrici - contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4
- parti convenute contumaci -
***
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
1) Accertare e dichiarare che i sigg. e Parte_1 e prima di loro i r no Parte_2 posseduto per oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico, continuato e non interrotto gli immobili catastalmente censiti Comune di Loria, Catasto Urbano, Foglio 5, mappale 420 sub 3 e mappale 420 sub 4;
1 2) Dichiarare i sigg. e Parte_1 Parte_2 quali proprietari per intervenuta usucapione dei beni immobili sopra identificati;
3) Ordinare, per l'effetto, alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione dell'emananda sentenza e autorizzandosi le necessarie volture catastali;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora la prova per testimoni dei seguenti capitoli di prova, con riserva di ulteriormente capitolare:
1) Vero che il sig. e prima di lui la signora Parte_3 CP_3 ed il signor avuto il possesso paci Parte_4 continuato e non interrotto da più di vent'anni della porzione di immobile catastalmente censita al Comune di Loria, Catasto Urbano, Foglio 5 mappale 420 sub 3 e mappale 420 sub 4?
2) Vero che il sig. e prima di lui la signora Parte_3 CP_3 e il signor zato come giardino per o Parte_4 porzione di immobile catastalmente censita al Comune di Loria, Catasto Urbano, Foglio 5 mappale 420 sub 3 e mappale 420 sub 4?
3) Vero che detti immobili sono sempre stati recintati e di uso esclusivo del signor e prima di lui della signora e del Parte_3 CP_3 defunto signor ? Parte_4
Si indicano sin d'ora a testimoni, con riserva di ulteriormente indicarne ad assegnando termine sui capitoli di prova suenunciati nonché su altri formulandi in sede di memorie ex art 183 VI comma cpc:
- residente in [...]; Parte_3
- residente in [...], 36028 Rossano Veneto Controparte_4 (VI);
- residente in [...], 36028 Rossano Veneto (VI).” CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, premesso che gli immobili meglio identificati in atto di citazione sono stati per oltre vent'anni posseduti in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto dagli attori medesimi nonché, prima di loro, dal loro dante causa e, prima di lui, dalla sua dante causa , e Parte_3 CP_3 che tali beni risultano formalmente intestati ai convenuti, instaurano il presente procedimento affinché ne sia accertata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva in proprio favore.
In particolare, gli immobili oggetto di causa costituiscono una porzione del giardino dell'abitazione acquistata dagli attori nel 2022 attraverso una
2 compravendita immobiliare conclusa con , il quale aveva a sua Parte_3 volta ricevuto detto immobile per donazione dalla madre nel CP_3
2018, che l'aveva a sua volta ereditato dal padre , suo dante Parte_4 causa.
A seguito della notifica dell'atto introduttivo e della dichiarazione di contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita mediante assunzione di alcune testimonianze.
La teste ha dichiarato di ben conoscere i luoghi di causa, CP_3 essendo nata e cresciuta nell'abitazione ora di proprietà degli attori – la quale
è stata costruita dal padre della teste stessa, che successivamente l'ha ereditata e donata al dante causa degli attori – e di cui gli immobili oggetto del presente giudizio costituiscono una porzione dell'area scoperta;
quanto agli attori, ha dichiarato di conoscerli soltanto di vista, in quanto frequenta ancora saltuariamente i luoghi di causa per recarsi a far visita a delle amiche residenti in zona.
Il teste marito della teste , ha dichiarato di Controparte_4 CP_3 ben conoscere i luoghi di causa, avendoli frequentati per oltre cinquant'anni, fin quando il figlio ha ceduto agli odierni attori l'abitazione di cui gli immobili de quibus costituiscono una porzione di giardino.
I predetti testi, riconosciuti i terreni de quibus nella planimetria sub doc. 4 e nelle fotografie sub doc. 6 loro esibite all'udienza, hanno invero confermato che i mappali oggetto di causa sono stati utilizzati come giardino per oltre vent'anni dalla teste , successivamente dal di lei figlio e CP_3 Parte_3 poi dagli odierni attori, esercitando da oltre vent'anni il possesso pacifico, continuo, ininterrotto, pubblico, non equivoco, incontestato, esclusivo, con l'animo di tenere i terreni come propri, attraverso il continuo, esclusivo ed indisturbato utilizzo degli appezzamenti di terreno appena sopra individuati, recintandoli ed utilizzandoli come giardino della propria abitazione, senza che alcuno abbia mai frapposto opposizioni, impedimenti od ostacoli di sorta a detto utilizzo né che siano mai state avanzate contestazioni a nessuno dei menzionati soggetti.
In base alle predette dichiarazioni, si può ritenere che siano maturati nei
3 riguardi degli attori i presupposti per l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili de quibus per usucapione ventennale, avendo essi posseduto i beni per cui è causa, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre venti anni, considerato che il possesso ad usucapionem iniziato in capo ai precedenti danti causa è continuato ex art. 1146, secondo comma, c.c. in capo agli odierni attori.
Per tutti i predetti motivi, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento.
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia delle parti convenute, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:
1) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione da parte degli attori e della proprietà Parte_1 Parte_2 piena ed esclusiva sugli immobili siti in Loria (TV), così catastalmente censiti:
Comune di Loria (TV), Catasto Urbano, Foglio 5, mappale 420 sub 3 e mappale 420 sub 4, catastalmente intestati ai convenuti;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, il 24 gennaio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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