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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO di POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
R.G. 217 /2025
Il Consigliere
Dott. Cataldo C. Collazzo, all'esito della riserva assunta dopo l'audizione dell'interessato, ha pronunciato il seguente
DECRETO
-letti gli atti di causa;
- vista la richiesta del Questore di Potenza di convalida del provvedimento di trattenimento presso il
CPR di Palazzo San Gervasio, per giorni 60 di
, nato il [...] in [...], CUI 04VBQPB , presso il Parte_1
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervaso in data 29/03/2025 , pervenuto il
31/3/2025 alle ore 11.16, notificato il 29/3/2025 alle ore 12:45;
-preso atto del provvedimento di espulsione del Prefetto di Palermo del 26/2/2025, esecutivo con provvedimento di trattenimento emesso il 26/2/2025 dal Questore di Palermo e convalidato dal
GdP di Melfi il 28/2/2025;
- preso atto che il Questore di Potenza, vista la richiesta di protezione internazionale, formalizzata dallo straniero in data 29.03.2025, durante la fase di rimpatrio, ha disposto decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza – Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D lgt145/2015, in data 29.03.2025;
- rilevato che, come è dato evincersi dagli atti, e come sottolineato nella detta richiesta, il cittadino straniero ha richiesto protezione internazionale in esecuzione della fase espulsiva, avendo già proposto analogo istanza in data 26.1.2015, definitivamente respinta in data 4.10.2017;
- rilevato che a seguito di accertamenti svolti dalla Questura, il suddetto trattenuto risulta privo di permesso di soggiorno in corso di validità, caratterizzato da diversi alias e gravato da precedenti penali come riportati in dettaglio nella richiesta di convalida della Questura
(arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti il 25.2.2025 e condannato in primo grado a seguito di giudizio direttissimo, nonché condannato per immigrazione clandestina nel 2021), i quali, per la loro numerosità denotano una pericolosità dell'interessato;
- rilevato che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato che …
- considerato che in data odierna la Questura richiedente ha depositato il provvedimento della
Commissione Territoriale di Palermo assunto nella seduta del 31 marzo 2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale proposta dal ai sensi Parte_1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 25/2008;
OSSERVA
Sul trattenimento richiesto ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. n. 142/2015
La norma di cui all'art. 6, co. 3, del D.L.vo n.142/2015 trova applicazione “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”, avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme.
Nel caso in esame si tratta di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di pace, di talché l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 dell'art. 6 cit., vale a dire la 'pretestuosità o strumentalità della domanda' in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento.
Occorre precisare che “strumentalità” della domanda e “infondatezza” (o apparente infondatezza) della domanda sono due concetti del tutto distinti, che trovano il proprio spazio di analisi in contesti procedurali e processuali diversi.
Invero, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale – e le garanzie ad esso connesse – nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del D.Lgs. n. 251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi.
Non a caso il legislatore, nell'ipotesi di domanda presentata da persona già trattenuta Contr presso il , usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione…dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine “infondatezza” della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, co. 3, del D.L.vo n.142/2015.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che in una ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale ha chiarito che il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (V. Cass. sez.I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128).
Ne consegue che nella fattispecie in esame lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale “l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione” (v. pag. 2 del decreto di trattenimento reso in data 12.2.2025).
Orbene, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art. 6 co.3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici.
È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo:
a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo…»);
c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di Pace o nei giorni immediatamente successivi.
Facendo applicazione degli enunciati principi e criteri, ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione solo in data 29.03.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero per la convalida del decreto di trattenimento in esame.
Ed invero:
1) dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo si evince che il ha fatto ingresso in Italia il 3.6.2014 attraverso il confine di Agrigento, Parte_1 sconoscendosi le modalità di arrivo e lo stesso richiedente, in sede di audizione nel corso dell'udienza di convalida, ha dichiarato di essere arrivato in Italia il 3 giugno 2014;
2) sempre dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermosi evince che il sig. lo stesso non ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine normativamente previsto;
3) dai contenuti del decreto di trattenimento emesso dal Prefetto di Potenza in data 29.03.2025 si evince che il era titolare di permesso di soggiorno per Parte_1
Protezione Umanitaria dal quale è stato dichiarato decaduto l'8.04.2015 e che il ricorso avverso tale provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di Palermo il 4.10.2017; circostanze confermate in sede di audizione;
4) dagli atti a disposizione della Corte non emerge che il sig. abbia Parte_2 richiesto la protezione internazionale né in occasione o immediatamente dopo la notificazione del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Palermo in data 26.2.2025 e neppure nel corso del giudizio di convalida dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta;
Sul trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. 142/2015
Quanto alla richiesta di convalida del trattenimento anche ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. C del D. Lgs. n. 142/2015, l'Autorità richiedente ha evidenziato che il prevenuto è gravato da precedenti penali con arresto per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (condannato in primo grado a seguito di giudizio direttissimo) nonché per immigrazione clandestina, oltre ad aver riferito un alias.
Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett C del D. Lgs. n. 142/2015 “nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito della applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero … per reati inerenti agli stupefacenti”.
Il pregiudizio alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico può giustificare, in considerazione del requisito della necessità, il trattenimento o il proseguimento del trattenimento di un richiedente soltanto quando il suo comportamento individuale costituisca “una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato” (cfr. Sent. JN CGUE).
Alla stregua di tanto, gli indicati precedenti integrano i presupposti della minaccia reale, attuale e sufficientemente grave verso un interesse fondamentale della società o della sicurezza dello Stato.
Sul provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione reso dalla
Commissione Territoriale di Palermo il 31 marzo 2025.
La Questura richiedente ha depositato, in data odierna, il provvedimento della Commissione Territoriale di Palermo del 31.3.2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dal Parte_1
L'art. 6 co. 6 del D. Lgs. n. 142/2015 dispone che “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Il successivo comma 7 dello stesso art. 6 dispone inoltre che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”.
A tal fine il Questore richiede la proroga del trattenimento in corso, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 6 D. Lgs. n. 142/2015.
L'art. 35 bis comma 5 del D. Lgs. n. 25/2008 dispone che “La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis”.
Deve ritenersi che il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale di Palermo risponda al dettato dell'art. 29 bis D. Lgs. n. 25/2008, ovvero di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.
Alla luce di tanto, tale provvedimento non è soggetto alla sospensione di cui all'art. 35 bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, con la conseguenza che non possono trovare neppure applicazione i commi 7 e 8 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 142/2015.
A tanto consegue, dunque, che il trattenimento disposto ex art. 6 co. 3 D. Lgs. 142/2015 ha cessato di produrre i suoi effetti, essendosi già la Commissione Territoriale espressa sulla domanda di protezione e non potendo, a seguito di ricorso giurisdizionale avverso tale decisione, il richiedente proporre domanda di sospensione della sua efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 35 bis co. 4 D. Lgs. n. 25/2008.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento emesso dalla Questura di Potenza di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervaso per giorni 60 nei confronti di nato il [...] in [...], Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 6 co. 2 e co. 3 D. Lgs. n. 142/15; C.F._1
DICHIARA non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida dello stesso provvedimento, ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. n. 142/15, per quanto in motivazione.
Potenza 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Cataldo Collazzo