Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
04.03.2025, ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 24500/2024, avente ad oggetto: impugnativa a provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro.
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
MA di ST (Na) alla Via Annunziatella n.23, presso lo studio dell'avv. Luigi
Gattuso, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen P.IVA_1
Moscariello, elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiarare cessata materia del contendere, con vittoria delle spese Parte_1 di lite, con attribuzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, deduceva di aver Parte_1 ricevuto, in data 08.10.2024, il provvedimento n. 5100.08/10/2024.0816838 di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la ABBINGERC s.r.l., emesso a seguito dell'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022000269/DDL del
20.04.2022, riferito al periodo dal 24.10.2018 al 31.12.2018 e dal 20.01.2022 al 22.03.2022.
Lamentava la illegittimità del predetto provvedimento, in quanto il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 2515/2024 del 05.04.2024, aveva annullato il verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento del provvedimento di disconoscimento e contestualmente aveva dichiarato la regolarità del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' al fine di annullare il citato provvedimento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, l' si costituiva tempestivamente in giudizio dichiarando di aver annullato in sede amministrativa il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, con contestuale ripristino della posizione contributiva, come da documentazione in atti.
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti, i quali chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite;
all'esito, veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia
2 alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto ad annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato avente prot. n. 5100.08/10/2024.0816838.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato, solo successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
CP_
3. In ordine alle spese di lite, il tempestivo annullamento da parte dell' del provvedimento di disconoscimento impugnato in questa, peraltro avente natura non esecutiva, ne giustificano la compensazione in misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Gattuso.
3
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.455,00 oltre I.VA.,
C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 04.3.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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