Art. 82. (Appello contro la sentenza di estinzione del processo)
1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo).
- Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo).
- Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.