Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02652/2025REG.PROV.COLL.
N. 09553/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9553 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pietricola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 363/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 363/2023 il T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del diniego del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103, comma 1 del d.l. n. 34/2020.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la Questura di Latina.
Con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025.
2. Come riporta la sentenza gravata, “Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il certificato di idoneità alloggiativa non risulta formalmente richiesto all’Amministrazione con atto protocollato”.
In particolare, come dedotto nel ricorso di primo grado, “ la motivazione del provvedimento in oggetto si fonda sulla falsità della documentazione presentata. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che la richiesta di rilascio del certificato di idoneità abitativa non risultava acquisita dal Comune di -OMISSIS-. Tuttavia, l’odierno ricorrente è totalmente estraneo a tale produzione documentale, poiché l’istanza è stata avanzata dal datore di lavoro ”.
Più precisamente, il decreto questorile -OMISSIS- è motivato per relationem mediante il richiamo al decreto -OMISSIS- (del quale invece non si ha evidenza della notifica) con il quale la Prefettura di Latina, Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca dei provvedimenti adottati a seguito dell’istanza di emersione presentata dai richiedenti.
Il ricorso di primo grado ha espressamente ad oggetto sia il diniego conclusivo che gli atti ad esso presupposti: fermo restando che detto ricorso specificava chiaramente, nel contestare il presupposto della revoca e del successivo provvedimento di diniego, che “Il suindicato decreto della Prefettura di Latina è stato regolarmente impugnato mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.
3. L’appellante deduce, tra l’altro, che il certificato di idoneità alloggiativa, che ha costituito l’unico motivo del rigetto, è stato prodotto non da lui ma dal datore di lavoro, e che in ogni caso lo stesso ricorrente, che rispetto a tale vicenda è terzo, e che comunque prima della notificazione del diniego ha provveduto a reperire altro alloggio, non ha avuto la possibilità di esternare all’amministrazione, le proprie ragioni, sostanzialmente riconducibili all’estraneità al fatto ritenuto ostativo dall’amministrazione, prima di detta notifica.
Il mezzo è fondato.
Il diniego di emersione è motivato in relazione alla pretesa falsità della documentazione inerente la c.d. idoneità alloggiativa: falsità che detto provvedimento inferisce dalla circostanza che il Comune di -OMISSIS- ha comunicato di non avere ricevuto la relativa istanza presentata dal datore di lavoro.
La sentenza di questa Sezione n. 6904/2024, resa in fattispecie analoga, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, ha chiarito che “ Come ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è da escludere che nel caso di specie si sia al cospetto di un provvedimento vincolato perché la falsità della dichiarazione alloggiativa è solo presunta dalla Prefettura, sulla base di una generica comunicazione del Comune di -OMISSIS-il quale afferma che il certificato di idoneità alloggiativa non risulta rilasciato dall’Ente (Cons. St., Sez. III, 4 aprile 2024, n. 3123) ”.
4. Tale sentenza ha inoltre affermato che “ La partecipazione procedimentale, attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, avrebbe consentito dunque all’interessato di spiegare e illustrare, anche con nuova documentazione, la sua effettiva situazione alloggiativa, con conseguente possibilità di conclusione diversa del procedimento di revoca ”.
Si tratta di una conclusione già affermata dalla sentenza di questa Sezione n. 3113/2024 (in coerenza peraltro all’orientamento inaugurato con la sentenza n. 8387/2023),
L’appello risulta dunque fondato anche nella parte in cui, lamentando di non aver potuto rappresentare le proprie ragioni in un segmento procedimentale a lui sostanzialmente estraneo, rivolge profili di critica alla sentenza gravata laddove questa ha affermato che “ Con riguardo alla contestata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, va detto che la mancanza di un documento ritenuto imprescindibile dal legislatore ai fini del rilascio dell’invocato permesso di soggiorno rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e, dunque, irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l'impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 considerato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso ”.
4. Il ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito quant’altro, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO