Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
(continua dal verbale del 27.3.2025) RG 21/2025
Il Giudice, dott.ssa Patrizia Baici, al termine della discussione in assenza delle parti pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Avv.ti Walter Miceli Parte_1
( , Fabio Ganci ( , Nicola Zampieri Email_1 Email_2
( e Giovanni Rinaldi Email_3
( , e presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. Email_4
De Marchi, n. 4/A, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente –
Contro
di Vercelli, Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis co. 1 cpc, dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro- tempore dell e dalla Controparte_2
Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l
[...]
in Piazza Roma n. 17 Controparte_2
- resistente –
Oggetto: Diritto all'esonero contributivo ex art. 1, c.180 e 181 L. 213/2023.
I difensori all'udienza di discussione hanno concluso come riportato a verbale.
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 docente di scuola secondaria di Parte_1
II grado a tempo determinato, ha adito questo Giudice per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23
(nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente,
Cont condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi Parte_1
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la Parte_1
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»;
«2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della
CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni».
CONDANNARSI le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
Cont
-di aver stipulato un contratto di lavoro con il dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'IS “Pastore” di VA (VC) (cfr. doc.1) Cont
- di aver stipulato un contratto di lavoro con i dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'IS “Pastore” di VA (VC) (cfr. doc 1)
-di essere madre di due figli: , nata il [...], e , nata il [...] Persona_1 Persona_2
(cfr. doc. 2);
-di non aver ottenuto il beneficio dell'esonero della ritenuta previdenziale a suo carico, ai sensi della legge 30.12.2023, n. 213, art. 1, commi 180 e 181, come invece previsto per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
-che l'esclusione della fruizione dell'esonero contributivo previdenziale è illegittima per discriminazione delle lavoratrici madri precarie a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento Controparte_1
della domanda non ravvisando lo sgravio contributivo rientrante né negli elementi della retribuzione, né negli elementi pensionistici, nonostante il chiarimento fornito dalla Corte di
Giustizia 15 aprile 2008, Impact C 268/06 secondo la quale tra le condizioni di impiego rientrano le retribuzioni e le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulla base della documentazione allegata in atti.
La domanda è fondata per i motivi di seguito precisati.
Anche se non formalmente eccepito dal resistente, ma adombrato a pag. 8 della CP_1
memoria difensiva, va detto che il contraddittorio non va integrato nei confronti degli enti indicati dal che sono e restano terzi rispetto al presente giudizio. CP_1
Il rapporto di lavoro intercorre tra la ricorrente ed il , datore di lavoro della stessa CP_1
,come risulta dallo stato matricolare in atti e dal contratto individuale a.s. 2023/2024 ed a.s.
2024/2025, oltre che dal cedolino paga prodotto (doc. n. 2 ricorrente).
Excursus del quadro normativo rilevante ai fini decisori.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024 (caso della ricorrente ma assunta a tempo determinato).
Così la previsione dell'art. 1 comma 180 legge n. 213/2023:
“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al
31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Art. 1 comma 181:
“L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
La ricorrente, docente assunta con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 sino al 31.08.2024, e nell'a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024, domanda l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera di una disparità di trattamento rispetto CP_1 alla docente madre assunta a tempo indeterminato, in quanto, secondo l'argomentazione difensiva di parte ricorrente, l'esonero contributivo rappresenta la “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
L'argomentazione è condivisa da questo giudicante.
Giova invero ricordare che:
- l'accordo quadro ha una applicazione estensiva nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata);
- il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, riguarda le “condizioni di impiego” dei lavoratori;
- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio decisivo per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C- Controparte_1
450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata);
- ai sensi della clausola 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata);
- detta clausola esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023, CP_4
, C-660/20, EU:C:2023:789, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). - detta clausola,
[...] sancisce al punto 1 il divieto di trattare, per quanto riguarda le “condizioni di impiego”, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2011, , C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, nonché Persona_3
del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42); Persona_4
- spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione (art.
4.3 del
Trattato sull'Unione Europea), garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato ed alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola
4.1 dell'accordo quadro sopra citata) della normativa interna nazionale. Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme, come è noto, si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto sopra riportato non lascia dubbi interpretativi così da escludere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come richiesto in via subordinata dalla difesa di parte ricorrente.
Premesso quanto sopra, occorre dire che nel caso in esame si è verificata una situazione di discriminazione nei confronti della docente , rispetto alle altre docenti in Parte_1
ruolo.
Vero è che:
- una docente di scuola superiore di II grado, assunta con contratto a Parte_1
tempo determinato, per il periodo dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 1.9.2024 al 30.6.2025
(doc. n. 1 ric.) presso l'IS “Pastore” di VA;
-le condizioni di lavoro sono comparabili con la docente in ruolo, non avendo il MIM addotto ragioni per ritenere lo svolgimento di mansioni differenti da quelle svolte dalla docente in ruolo;
- madre di due figlie nata il [...], e , nata il giorno Parte_1 Per_1 Per_2
8.8.2018
- non ha potuto comunicare la propria volontà di fruire dell'esonero in Parte_1 oggetto attraverso la Piattaforma telematica del , in Controparte_1 quanto la stessa piattaforma impedisce, dopo l'accesso con SPID, l'utilizzo dell'apposita applicazione, evidentemente predisposta soltanto per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. - la possibilità di chiedere l'esonero contributivo totale della quota a carico del lavoratore fino alla concorrenza della soglia massima introdotta dalla legge è un diritto che la legge riconosce alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato;
- l'esonero non può che rappresentare una “condizione di impiego”, dacché riguarda direttamente un elemento del rapporto di impiego della lavoratrice alle dipendenze del
Cont datore pubblico ( ) incentrato sulla retribuzione (si veda il cedolino paga – doc.
2 - con ritenute e competenze), consistente nell'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali;
- la “condizione di impiego” consiste nell'incremento retributivo dello stipendio di cui godrebbe la lavoratrice, perseguendo la normativa una finalità assistenziale del nucleo familiare della lavoratrice madre;
(si richiama Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-307/05, sentenza resa il 13.09.2007, capitoli da 37 a 42 compresi: “ne consegue che l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. 38 Orbene, tale principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo. 39 In secondo luogo, poiché
l'art. 137, n. 5, CE introduce una deroga alle norme di cui ai nn.
1-4 dello stesso articolo, le materie per le quali il detto numero introduce una riserva devono formare oggetto di interpretazione restrittiva, in modo da non incidere indebitamente sulla portata dei suddetti nn.1-4, né rimettere in causa gli obiettivi perseguiti dall'art. 136 CE. 40 Per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt. 136 CE e seguenti. 41 Tuttavia, la detta eccezione non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti. 42
Ne consegue che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”); - la ricorrente, docente a tempo determinato, esclusa dal beneficio senza ragione obiettiva, ogni mese soffre di una trattenuta previdenziale mensile di € 245,01 in busta paga (v. doc. n. 2 ric.), con un decremento delle condizioni retributive rispetto al docente in ruolo che può godere dell'esonero totale con un incremento – fino al tetto massimo annuo, parametrato su base mensile- dello stipendio netto mensile. Cont
- il , non contestando i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente ex art. 115 comma 1
c.p.c., non allega alcuna evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenza di trattamento, alla luce della normativa interna e comunitaria;
Da quanto sopra riportato consegue il fondamento della domanda con conseguente suo accoglimento, risultando il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo
Cont previsto dalla L. n. 213/2023 art. 1 commi 180 e 181, con condanna del al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del massimo di € 3.000,00 annui.
Le spese di lite sono poste a carico de resistente posto che l'intervento CP_1
governativo ha sanato le posizioni con decorrenza 2025, costringendo i docenti a tempo determinato, come la ricorrente, a proporre domanda giudiziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 e, conseguentemente,
CONDANNA il resistente a riconoscere alla ricorrente la quota dei contributi CP_1 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato.
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 CP_1
per compenso, oltre 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore dei difensori antistatari.
Vercelli, 27/03/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI