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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 22 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att.
c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LAPENNA LORENZA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che dalle cartelle cliniche emerge lo stato di non autosufficienza del ricorrente, perlomeno da 2 anni prima della morte;
fa riferimento al doc. 77 di parte resistente;
Per la parte resistente compare l'avvocato MONTI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
sono presenti personalmente , , , Persona_1 Per_2 Per_3
, e Per_4 Per_5 Persona_6
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
pagina 1 di 8 I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LAPENNA LORENZA Parte_1
RICORRENTE contro
, , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 Controparte_7
MONTI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con ricorso domandava: “− previo ogni e più opportuno accertamento, Parte_1
dichiarare che a partire dal 01/01/2019 e sino al 12/03/2022 tra le Parti sig.ra
[...]
e sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 Parte_2
pieno indeterminato con modalità e termini di cui alla narrativa svolgendo la ricorrente continuativamente mansioni corrispondenti al livello B Super CCNL per lavoratore domestico incaricato all'assistenza del sig. − conseguentemente, Parte_2
dichiarare dovute a titolo di differenze retributive in favore della sig.ra , ai Parte_1
sensi dell'art. 2099 C.C. e art. 36 Cost. la somma complessiva pari ad euro ad €
46.740,35 di cui, a titolo di differenze retributive lorde, la somma pari ad € 41.050,47
(nel dettaglio € 11.730,96 per l'anno 2019, € 14.032,15 per l'anno 2020, € 12.741,71 per l'anno 2021, € 2.545,65 per l'anno 2022), ed a titolo di differenze su TFR €
5.689,88 (TFR da erogare e maturato al 12/03/2022 pari ad € 19.831,43 da cui detrarre
TFR percepito pari ad € 14.141,55) per i titoli esposti in narrativa ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa CTU contabile, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
− per l'effetto, condannare i signori , , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 Controparte_6
, quali eredi del de cuius ed in solido tra loro, a Controparte_7 Parte_2
corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad euro ad € 46.740,35 di cui, a titolo di differenze retributive lorde, la somma pari ad € 41.050,47 (nel dettaglio €
11.730,96 per l'anno 2019, € 14.032,15 per l'anno 2020, € 12.741,71 per l'anno 2021, €
2.545,65 per l'anno 2022), ed a titolo di differenze su TFR € 5.689,88 (TFR da erogare
e maturato al 12/03/2022 pari ad € 19.831,43 da cui detrarre TFR percepito pari ad €
14.141,55) per i titoli esposti in narrativa ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa CTU contabile, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo”.
, , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 4 di 8 , , figli ed eredi del defunto datore Persona_6 Controparte_7
di lavoro , resistevano al ricorso. Parte_2
La causa veniva istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'istruttoria orale non permette di ritenere dimostrati gli assunti attorei (che sono quelli di avere lavorato quale lavoratrice domestica addetta all'assistenza di Parte_2
in regime di convivenza “tutti i giorni della settimana ossia dal lunedì al
[...]
sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00” nel “periodo lavorativo che va dal 1/1/2019 al 12/3/2022”).
Innanzitutto, nel ricorso manca qualunque specificazione delle ragioni che avrebbero reso ciò necessario e verosimile: non si indica mai l'esistenza di un'invalidità, né di una malattia invalidante, né la circostanza che il non fosse autosufficiente (e Pt_2
ciò per l'intero periodo ultratriennale in rilievo).
Solo alla prima udienza (e, quindi, tardivamente) la difesa di parte ricorrente introduce per la prima volta un tema sanitario, sostenendo che “il ricorrente era malato di
Alzheimer in forma grave dal 2019”, ma senza nemmeno tempestivamente instare per alcun tipo di prova al riguardo (se non a processo ormai quasi completamente istruito fare una richiesta di audizione del medico di base del ). Pt_2
Neppure la documentazione sanitaria depositata all'atto della costituzione da parte resistente, che riguarda gli ultimi mesi di vita del ricorrente, giunge in aiuto della ricorrente, posto che la stessa (1) certamente non riguarda l'intero periodo del ricorso;
(2) fa emergere come in effetti nell'ultimo periodo di vita dell'assistito lo stesso fosse per molto tempo al giorno fuori casa (prima un centro diurno, poi ricoveri ospedalieri), risultando così anche sotto questo punto di vista sconfessato il teorema attoreo iniziale.
Ne risulta evidente una duplice decadenza, sia in punto ad allegazioni, che in punto a mezzi istruttori relativamente a tale aspetto, mentre i mezzi istruttori officiosi certamente non possono attivarsi di fronte a un pressoché totale iniziale disinteresse processuale pagina 5 di 8 della parte.
L'istruttoria ha comunque fatto trapelare che negli ultimi mesi di vita il ricorrente era
“malato”, seppure non si sappia con esattezza da quando (si consideri come il teste abbia dichiarato che “il nonno che arrivava con il suo Testimone_1 Pt_2
motorino e con il secchio del mangime tra le gambe e dava da mangiare ai polli. Questo avveniva anche nel 2021”, il che deporrebbe per una malattia aggravatasi negli ultimi mesi di vita;
analogamente il teste : “Negli ultimi tempi dimenticava le cose e per Pt_1
esempio, pur conoscendomi da anni, mi chiedeva ripetutamente che lavoro facevo”, che poi contestualizza questi “ultimi tempi” negli ultimi due anni: “Cap.13) “Con il motorino il andava in chiesa o al mercato. Non usava più il motorino dopo Pt_2
che ha cominciato a dimenticare le cose ed a girargli la testa. Mi chiedeva di accompagnarlo con l'auto al mercato o dove aveva bisogno di andare se ero libero.
Questo accadeva negli ultimi due anni”).
Sul punto va comunque dato anche atto che in tale ultimo periodo risulta che il ricorrente non vivesse sempre presso la propria residenza (teste Testimone_2
ADR. “Nell'ultimo anno di vita di non sono andata spesso dai Parte_2
ma ho visto a casa di che non stava bene. So che a casa di Pt_2 Pt_2 CP_4
è stato un paio di mesi”. ADR. “ dormiva nella camera di . CP_4 Pt_2 CP_4
vive con la sorella che ha una propria camera e CP_4 CP_5 CP_4
dormiva con la sorella. Io durante le mie visite dormivo sul divano letto”. ADR. “ Io ho visto a casa di due volte”). Pt_2 CP_4
Va anche considerato come la stessa difesa resistente ha dato atto e dimostrato che
“nelle ultime settimane di vita in cui era ospitato al “diurno” di (in via Parte_3
Grado di Ravenna), quando di lui si occuparono gli infermieri e le OSS del
[...]
, e, poi, nell'ultimo mese prima del decesso, dagli infermieri quando è stato Pt_3
ricoverato presso l'Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna” (allegazioni non contestata dalla controparte).
Circa l'assistenza prestata dalla ricorrente al durante i ricoveri di Pt_2
pagina 6 di 8 quest'ultimo, si fa riferimento a periodi diversi da quelli per cui è causa (teste
[...]
: “Ricordo che in due o tre occasioni la Sig. è venuta in Testimone_3 Pt_1
ospedale dove io lavoro dal giugno 2007, per assistere il Sig. ricoverato. I Pt_2
ricoveri del Sig. a cui faccio riferimento sono avvenuti nel 2010, 2012 ma non Pt_2
ricordo con esattezza”)
È pure risultato confermato che la ricorrente ebbe problemi di salute nell'arco del periodo 2019-2022, problemi che la portarono ad assentarsi in più occasioni da casa e del (teste : “ADR. “Mia madre è stata ricoverata per circa due mesi Pt_2 Pt_1
a Faenza e poi andava per le terapie o a Faenza o a Meldola che duravano una giornata. Non so dire se poi tornata a casa mia madre lavorasse”), con la conseguenza che, evidentemente, il teorema delle 90 e rotte ore di lavoro prolungate per oltre 3 anni non appare certamente verosimile.
Sotto un altro punto di vista, anche la teste a favore , che avrebbe visitato la Tes_4
ricorrente presso la residenza sua e del (“ADR. “Dal gennaio 2019 al Pt_2
marzo 2022 io sarò andata dal Sig. almeno una volta al mese quando ero Pt_2
libera. Io in quel periodo ero libera la domenica ed un pomeriggio-notte alla settimana”) ha precisato che in tali occasioni la stessa curava i capelli della ricorrente
(“Quando io davo la tinta ai capelli della Sig.ra le volte che l'andavo a trovare, si Pt_1
doveva scaldare l'acqua per lavare i capelli perché l'acqua calda non veniva dal rubinetto”), dal che se ne desume che l'equazione “casa=lavoro” non può trovare accoglimento e che la ricorrente, anche durante la sua permanenza presso l'abitazione del , curava i propri interessi e, verosimilmente, aveva le sue ore di riposo e, Pt_2
comunque, non era dedita all'assistenza h24 al suo convivente.
È inoltre risultato, come già detto, che anche altre persone si occupassero del (o, comunque, passassero del tempo col) (oltre alle sorelle, anche il figlio della Pt_2
ricorrente, che lo accompagnava al mercato o all'orto, “negli ultimi tempi”).
Ne esce un quadro evidentemente incompatibile con l'idea delle oltre 90 ore settimanali lavorate e l'incertezza totale sull'orario svolto rende la domanda passibile di rigetto.
pagina 7 di 8 Le spese di lite possono compensarsi attesa la particolarità in fatto della vicenda oltre che tenuto conto dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 22 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att.
c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LAPENNA LORENZA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che dalle cartelle cliniche emerge lo stato di non autosufficienza del ricorrente, perlomeno da 2 anni prima della morte;
fa riferimento al doc. 77 di parte resistente;
Per la parte resistente compare l'avvocato MONTI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
sono presenti personalmente , , , Persona_1 Per_2 Per_3
, e Per_4 Per_5 Persona_6
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
pagina 1 di 8 I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LAPENNA LORENZA Parte_1
RICORRENTE contro
, , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 Controparte_7
MONTI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con ricorso domandava: “− previo ogni e più opportuno accertamento, Parte_1
dichiarare che a partire dal 01/01/2019 e sino al 12/03/2022 tra le Parti sig.ra
[...]
e sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 Parte_2
pieno indeterminato con modalità e termini di cui alla narrativa svolgendo la ricorrente continuativamente mansioni corrispondenti al livello B Super CCNL per lavoratore domestico incaricato all'assistenza del sig. − conseguentemente, Parte_2
dichiarare dovute a titolo di differenze retributive in favore della sig.ra , ai Parte_1
sensi dell'art. 2099 C.C. e art. 36 Cost. la somma complessiva pari ad euro ad €
46.740,35 di cui, a titolo di differenze retributive lorde, la somma pari ad € 41.050,47
(nel dettaglio € 11.730,96 per l'anno 2019, € 14.032,15 per l'anno 2020, € 12.741,71 per l'anno 2021, € 2.545,65 per l'anno 2022), ed a titolo di differenze su TFR €
5.689,88 (TFR da erogare e maturato al 12/03/2022 pari ad € 19.831,43 da cui detrarre
TFR percepito pari ad € 14.141,55) per i titoli esposti in narrativa ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa CTU contabile, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
− per l'effetto, condannare i signori , , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 Controparte_6
, quali eredi del de cuius ed in solido tra loro, a Controparte_7 Parte_2
corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad euro ad € 46.740,35 di cui, a titolo di differenze retributive lorde, la somma pari ad € 41.050,47 (nel dettaglio €
11.730,96 per l'anno 2019, € 14.032,15 per l'anno 2020, € 12.741,71 per l'anno 2021, €
2.545,65 per l'anno 2022), ed a titolo di differenze su TFR € 5.689,88 (TFR da erogare
e maturato al 12/03/2022 pari ad € 19.831,43 da cui detrarre TFR percepito pari ad €
14.141,55) per i titoli esposti in narrativa ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa CTU contabile, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo”.
, , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 4 di 8 , , figli ed eredi del defunto datore Persona_6 Controparte_7
di lavoro , resistevano al ricorso. Parte_2
La causa veniva istruita con prove orali e posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
L'istruttoria orale non permette di ritenere dimostrati gli assunti attorei (che sono quelli di avere lavorato quale lavoratrice domestica addetta all'assistenza di Parte_2
in regime di convivenza “tutti i giorni della settimana ossia dal lunedì al
[...]
sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00” nel “periodo lavorativo che va dal 1/1/2019 al 12/3/2022”).
Innanzitutto, nel ricorso manca qualunque specificazione delle ragioni che avrebbero reso ciò necessario e verosimile: non si indica mai l'esistenza di un'invalidità, né di una malattia invalidante, né la circostanza che il non fosse autosufficiente (e Pt_2
ciò per l'intero periodo ultratriennale in rilievo).
Solo alla prima udienza (e, quindi, tardivamente) la difesa di parte ricorrente introduce per la prima volta un tema sanitario, sostenendo che “il ricorrente era malato di
Alzheimer in forma grave dal 2019”, ma senza nemmeno tempestivamente instare per alcun tipo di prova al riguardo (se non a processo ormai quasi completamente istruito fare una richiesta di audizione del medico di base del ). Pt_2
Neppure la documentazione sanitaria depositata all'atto della costituzione da parte resistente, che riguarda gli ultimi mesi di vita del ricorrente, giunge in aiuto della ricorrente, posto che la stessa (1) certamente non riguarda l'intero periodo del ricorso;
(2) fa emergere come in effetti nell'ultimo periodo di vita dell'assistito lo stesso fosse per molto tempo al giorno fuori casa (prima un centro diurno, poi ricoveri ospedalieri), risultando così anche sotto questo punto di vista sconfessato il teorema attoreo iniziale.
Ne risulta evidente una duplice decadenza, sia in punto ad allegazioni, che in punto a mezzi istruttori relativamente a tale aspetto, mentre i mezzi istruttori officiosi certamente non possono attivarsi di fronte a un pressoché totale iniziale disinteresse processuale pagina 5 di 8 della parte.
L'istruttoria ha comunque fatto trapelare che negli ultimi mesi di vita il ricorrente era
“malato”, seppure non si sappia con esattezza da quando (si consideri come il teste abbia dichiarato che “il nonno che arrivava con il suo Testimone_1 Pt_2
motorino e con il secchio del mangime tra le gambe e dava da mangiare ai polli. Questo avveniva anche nel 2021”, il che deporrebbe per una malattia aggravatasi negli ultimi mesi di vita;
analogamente il teste : “Negli ultimi tempi dimenticava le cose e per Pt_1
esempio, pur conoscendomi da anni, mi chiedeva ripetutamente che lavoro facevo”, che poi contestualizza questi “ultimi tempi” negli ultimi due anni: “Cap.13) “Con il motorino il andava in chiesa o al mercato. Non usava più il motorino dopo Pt_2
che ha cominciato a dimenticare le cose ed a girargli la testa. Mi chiedeva di accompagnarlo con l'auto al mercato o dove aveva bisogno di andare se ero libero.
Questo accadeva negli ultimi due anni”).
Sul punto va comunque dato anche atto che in tale ultimo periodo risulta che il ricorrente non vivesse sempre presso la propria residenza (teste Testimone_2
ADR. “Nell'ultimo anno di vita di non sono andata spesso dai Parte_2
ma ho visto a casa di che non stava bene. So che a casa di Pt_2 Pt_2 CP_4
è stato un paio di mesi”. ADR. “ dormiva nella camera di . CP_4 Pt_2 CP_4
vive con la sorella che ha una propria camera e CP_4 CP_5 CP_4
dormiva con la sorella. Io durante le mie visite dormivo sul divano letto”. ADR. “ Io ho visto a casa di due volte”). Pt_2 CP_4
Va anche considerato come la stessa difesa resistente ha dato atto e dimostrato che
“nelle ultime settimane di vita in cui era ospitato al “diurno” di (in via Parte_3
Grado di Ravenna), quando di lui si occuparono gli infermieri e le OSS del
[...]
, e, poi, nell'ultimo mese prima del decesso, dagli infermieri quando è stato Pt_3
ricoverato presso l'Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna” (allegazioni non contestata dalla controparte).
Circa l'assistenza prestata dalla ricorrente al durante i ricoveri di Pt_2
pagina 6 di 8 quest'ultimo, si fa riferimento a periodi diversi da quelli per cui è causa (teste
[...]
: “Ricordo che in due o tre occasioni la Sig. è venuta in Testimone_3 Pt_1
ospedale dove io lavoro dal giugno 2007, per assistere il Sig. ricoverato. I Pt_2
ricoveri del Sig. a cui faccio riferimento sono avvenuti nel 2010, 2012 ma non Pt_2
ricordo con esattezza”)
È pure risultato confermato che la ricorrente ebbe problemi di salute nell'arco del periodo 2019-2022, problemi che la portarono ad assentarsi in più occasioni da casa e del (teste : “ADR. “Mia madre è stata ricoverata per circa due mesi Pt_2 Pt_1
a Faenza e poi andava per le terapie o a Faenza o a Meldola che duravano una giornata. Non so dire se poi tornata a casa mia madre lavorasse”), con la conseguenza che, evidentemente, il teorema delle 90 e rotte ore di lavoro prolungate per oltre 3 anni non appare certamente verosimile.
Sotto un altro punto di vista, anche la teste a favore , che avrebbe visitato la Tes_4
ricorrente presso la residenza sua e del (“ADR. “Dal gennaio 2019 al Pt_2
marzo 2022 io sarò andata dal Sig. almeno una volta al mese quando ero Pt_2
libera. Io in quel periodo ero libera la domenica ed un pomeriggio-notte alla settimana”) ha precisato che in tali occasioni la stessa curava i capelli della ricorrente
(“Quando io davo la tinta ai capelli della Sig.ra le volte che l'andavo a trovare, si Pt_1
doveva scaldare l'acqua per lavare i capelli perché l'acqua calda non veniva dal rubinetto”), dal che se ne desume che l'equazione “casa=lavoro” non può trovare accoglimento e che la ricorrente, anche durante la sua permanenza presso l'abitazione del , curava i propri interessi e, verosimilmente, aveva le sue ore di riposo e, Pt_2
comunque, non era dedita all'assistenza h24 al suo convivente.
È inoltre risultato, come già detto, che anche altre persone si occupassero del (o, comunque, passassero del tempo col) (oltre alle sorelle, anche il figlio della Pt_2
ricorrente, che lo accompagnava al mercato o all'orto, “negli ultimi tempi”).
Ne esce un quadro evidentemente incompatibile con l'idea delle oltre 90 ore settimanali lavorate e l'incertezza totale sull'orario svolto rende la domanda passibile di rigetto.
pagina 7 di 8 Le spese di lite possono compensarsi attesa la particolarità in fatto della vicenda oltre che tenuto conto dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8