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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5510/2024, promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Beccaglia del Foro di Milano, presso il quale hanno eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST IZ (VA), in data 29 gennaio 2022, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST IZ (VA) al n. 5, P. 1, anno 2022, scegliendo il regime della separazione dei beni separati con sentenza n. 887/2024 pubblicata in data 6.12.2024 RG n 5510/2024 (passata in giudicato in data 12.12.2024, v. documenti in atti). senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.11.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra dà atto che il finanziamento acceso per l'acquisto della moto tg. Pt_1
FF60273 e alla stessa intestato sarà da lei estinto al 100% con le modalità e nei termini previsti in contratto.
2. I coniugi danno atto di aver ciascuno in uso un'auto a sé intestata, che rimarrà di proprietà e in uso al relativo soggetto intestatario.
3. I coniugi danno, altresì, atto di essere titolari ciascuno di un conto corrente.
4. I sigg. e convengono che i cani intestati alla sig.ra
Pt_1 Pt_2 Pt_1 resteranno a lei affidati, così come il cane intestato al sig. resterà a lui Pt_2 affidato. Salvo miglior accordo tra i medesimi, i sigg. e
Pt_1 Pt_2 convengono di incontrarsi quantomeno un giorno a settimana, da concordare di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, al fine di consentire l'incontro tra i cani a ciascuno affidati. I sigg. e convengono
Pt_1 Pt_2 che le spese per la cura e la gestione ordinarie dei cani resteranno a carico del rispettivo proprietario. Eventuali spese “straordinarie” (ad esempio, interventi chirurgici o cure specifiche) saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Ove la suddivisione dei tre cani sulla base dell'intestazione degli stessi dovesse nuocere al benessere dei cani medesimi, i sigg. e si
Pt_1 Pt_2 impegnano sin da ora a convenire un diverso affido dei cani.
5. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti, di Pt_1 Pt_2 non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altro, incluso quanto convenuto in ordine alle somme stabilite a titolo di rimborso a forfait a favore della sig.ra al contratto di Pt_1 mutuo e alla polizza assicurativa sull'unità immobiliare, nonché al finanziamento acceso per l'acquisto della moto tg. FF60273.
6. I sigg. e provvederanno al pagamento delle spese inerenti al Pt_1 Pt_2 presente giudizio nella misura del 50% ciascuno in favore del comune difensore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST IZ Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data in data 29 gennaio 2022, in ST IZ (VA), con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST IZ (VA) al n. 5, P. 1, anno 2022 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST IZ nella Camera di Consiglio del __16.7.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5510/2024, promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Beccaglia del Foro di Milano, presso il quale hanno eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST IZ (VA), in data 29 gennaio 2022, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST IZ (VA) al n. 5, P. 1, anno 2022, scegliendo il regime della separazione dei beni separati con sentenza n. 887/2024 pubblicata in data 6.12.2024 RG n 5510/2024 (passata in giudicato in data 12.12.2024, v. documenti in atti). senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.11.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra dà atto che il finanziamento acceso per l'acquisto della moto tg. Pt_1
FF60273 e alla stessa intestato sarà da lei estinto al 100% con le modalità e nei termini previsti in contratto.
2. I coniugi danno atto di aver ciascuno in uso un'auto a sé intestata, che rimarrà di proprietà e in uso al relativo soggetto intestatario.
3. I coniugi danno, altresì, atto di essere titolari ciascuno di un conto corrente.
4. I sigg. e convengono che i cani intestati alla sig.ra
Pt_1 Pt_2 Pt_1 resteranno a lei affidati, così come il cane intestato al sig. resterà a lui Pt_2 affidato. Salvo miglior accordo tra i medesimi, i sigg. e
Pt_1 Pt_2 convengono di incontrarsi quantomeno un giorno a settimana, da concordare di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, al fine di consentire l'incontro tra i cani a ciascuno affidati. I sigg. e convengono
Pt_1 Pt_2 che le spese per la cura e la gestione ordinarie dei cani resteranno a carico del rispettivo proprietario. Eventuali spese “straordinarie” (ad esempio, interventi chirurgici o cure specifiche) saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Ove la suddivisione dei tre cani sulla base dell'intestazione degli stessi dovesse nuocere al benessere dei cani medesimi, i sigg. e si
Pt_1 Pt_2 impegnano sin da ora a convenire un diverso affido dei cani.
5. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti, di Pt_1 Pt_2 non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altro, incluso quanto convenuto in ordine alle somme stabilite a titolo di rimborso a forfait a favore della sig.ra al contratto di Pt_1 mutuo e alla polizza assicurativa sull'unità immobiliare, nonché al finanziamento acceso per l'acquisto della moto tg. FF60273.
6. I sigg. e provvederanno al pagamento delle spese inerenti al Pt_1 Pt_2 presente giudizio nella misura del 50% ciascuno in favore del comune difensore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST IZ Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data in data 29 gennaio 2022, in ST IZ (VA), con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST IZ (VA) al n. 5, P. 1, anno 2022 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST IZ nella Camera di Consiglio del __16.7.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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