CA
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2024, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA SE LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in data undici marzo 2024 e vertente
TRA
( C.F. ) minore rappresentata dagli esercenti Parte_1 CodiceFiscale_1 la responsabilità genitoriale (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_2 Pt_2
( C.F. )
[...] CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege
( C.F ) Controparte_4 P.IVA_4
1 Elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani per mandato in atti
CP_5 Controparte_6
(C.F. ) P.IVA_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Calcioli, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Ascenzi per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Velletri depositata il trenta dicembre
2018 nel procedimento rg 583/2018 – sostegno e assistenza educativa scolastica – risarcimento del danno –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ventidue gennaio 2018 i genitori della minore adivano il Tribunale di Velletri ed esponevano che la bambina, in situazione Parte_1 certificata di handicap grave, frequentava la quarta elementare a tempo pieno presso l' ; con delibera di istituto del ventiquattro ottobre 2017 le Controparte_3 erano state riconosciute ventidue ore di sostegno e diciotto ore di AEC ( assistenza educativa e culturale ); l'insegnante di sostegno era più volte cambiato nel corso degli anni mentre da tre anni l'educatrice era rimasta sempre la stessa così creando un solido vincolo di riferimento per la minore;
all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 i ricorrenti erano venuti a sapere che la suddetta educatrice era stata trasferita e sarebbe stata sostituita;
a seguito di richiesta di ripristino dello stato precedente il Comune di ( nella persona della CP_3 responsabile dell'ufficio di assistenza scolastica ) il trentuno ottobre 2017 aveva comunicato che, come da nota del il consorzio appaltatore del servizio, la sostituzione Controparte_5 era stata operata all'esito di domanda di riduzione oraria avanzata dall'educatrice; a seguito di accesso agli atti i ricorrenti avevano appurato che in realtà detta riduzione non vi era stata;
affermavano che la decisione di interrompere la continuità con la AEC, unita all'assenza di continuità negli anni anche con l'insegnate di sostegno, ledeva il diritto all'istruzione e costituiva una forma di discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006; la
2 minore a seguito del cambiamento aveva avuto un significativo peggioramento con riferimento all'attività didattica e relazionale.
Parte ricorrente chiedeva testualmente : “ordinare alle amministrazioni convenute - al
, all' Controparte_7 Controparte_2
e all' , ognuno per la propria
[...] Controparte_8 competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell'insegnante di sostegno per il numero di 40 ore settimanali per l'anno in corso e per gli anni seguenti, fino al compimento del ciclo di studi obbligatori, salvo variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti. 2) Ordinare al Comune di la cessazione CP_3 immediata della condotta discriminatoria con la concessione dell' AEC Sig.ra Parte_3
per il massimo delle ore consentite settimanali, per l'anno in corso e per gli anni
[...] seguenti, fino al compimento del ciclo di studi obbligatori salvo variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti. 3) Condannare tutte le amministrazioni convenute, insieme e solidalmente tra di loro al risarcimento del danno cagionato alla bambina da determinarsi in via equitativa. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi.”
Si costituiva il che riferiva come per l'anno scolastico in corso la minore Controparte_4 fruiva di assistenza per l'intero monte ore frequentato ( diciotto ore con l'insegnante di sostegno e ventidue ore con l'educatore per un totale di quaranta ore ); il servizio AEC era stato affidato al consorzio detto consorzio aveva comunicato che Controparte_5
l'educatrice in questione aveva chiesto di ridurre l'orario di lavoro per cui non si sarebbe potuto coprire con un'unica assistente il monte ore assegnato alla minore;
la situazione era stata monitorata ed era stata constatata l'instaurazione di un proficuo rapporto tra la nuova Org
e l'alunna; a seguito del ricorso dei genitori erano state chieste ulteriori informazioni sull'andamento dell'assistenza e il consorzio aveva riferito un miglioramento;
medio tempore l'assistente originaria aveva chiesto di riportare il numero di ore a quello precedente;
a seguito di ulteriori accertamenti relativi alla fattibilità del ripristino di detta assistente ed elaborazione di un progetto in tal senso da maggio 2008 detto subentro era stato avviato.
3 Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del GO ritenendo la giurisdizione del GA riguardo alla contestazione del PEI per l'anno scolastico 2017/2018, alla tesi della mancata attuazione dello stesso e alla domanda di riconoscere per gli anni seguenti un monte ore massimo di
40 settimanali per la sola assistenza.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda in base alla stessa relazione clinica redatta dall' e addotta dai ricorrenti a sostegno di un peggioramento del CP_9 comportamento di a seguito del cambiamento dell'AEC. Si rilevava come la relazione Pt_1 fosse datata trenta settembre 2016 e quindi riferita al precedente anno scolastico e come in essa fosse attestato che già all'epoca “il comportamento della bambina è andato peggiorando, con crisi di oppositività sempre più frequenti che solo parzialmente erano sensibili a tecniche cognitivo – comportamentali….attualmente è in trattamento farmacologico e richiede molto spesso un intervento educativo 1:1..”.
Si evidenziava come per l'anno in corso era stato attuato un progetto, finalizzato a una riassegnazione completa dell'operatrice richiesta per i successivi anni scolastici, che aveva elevato a 50 ore settimanali complessive l'assistenza e il sostegno ( 18 ore AEC con la nuova operatrice, ventidue ore di insegnante di sostegno in compresenza per 10 ore con l'originaria operatrice ).
Era chiesta in via subordinata la chiamata in garanzia del appaltatore del servizio. CP_6
Si costituivano il , l' e l 1 tramite Avvocatura CP_10 Controparte_2 CP_11 dello Stato che evidenziavano profili di difetto di giurisdizione e comunque chiedevano il rigetto della domanda sia nell'an che nel quantum.
Si costituiva anche il , di cui era stata autorizzata la chiamata in causa, chiedendo CP_6 il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Il Tribunale con ordinanza depositata il trenta dicembre 2018 respingeva il ricorso e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
I genitori della minore proponevano reclamo insistendo nelle domande di primo grado.
Si costituivano i reclamati chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'undici marzo 2024, trattata in forma scritta come da decreto del trentuno gennaio 2024, riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di note di trattazione scritta parte appellante ha espressamente chiesto l'accoglimento della domanda di primo grado “…. al solo fine di ottenere il risarcimento del danno causato a all'epoca dei fatti, nonchè la condanna alle spese Parte_1 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Questione di giurisdizione.
Pur rilevando come la domanda sia stata come sopra delimitata comunque la sussistenza della giurisdizione, il cui difetto è stato sollevato in primo grado e ribadito nelle memorie degli appellati, deve essere esaminata in quanto ricade anche sulla domanda risarcitoria.
Per quanto riguarda l'AEC parte appellante ha dedotto in primis un comportamento discriminatorio a valle del PEI approvato con specifico riferimento alla sostituzione della precedente educatrice.
Si tratta chiaramente di una situazione in cui, a prescindere dall'azione volta a far valere l'asserita discriminazione, comunque l'amministrazione è vincolata nell'agire radicandosi con ciò la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Per quanto riguarda invece la domanda volta a garantire per l'anno 2016/2017 e per gli anni successivi quaranta ore settimanali di insegnante di sostegno ( aumentandole rispetto alle
22 riconosciute ) nonché l'AEC per il numero massimo di ore consentite si tratta di domanda la cui giurisdizione in via generale effettivamente spetta al Giudice amministrativo poiché riguarda valutazioni che debbono essere effettuate nuovamente anno per anno tramite un complesso iter che coinvolge diverse figure professionali e quindi sono a monte del PEI che dette valutazioni recepisce.
Sussiste il difetto di giurisdizione per il correlato aspetto risarcitorio.
Nel caso di specie peraltro, dovendosi ritenere che la minore, quasi diciottenne, abbia completato il ciclo di studi dell'obbligo, è sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare detto profilo per quanto riguarda il diritto ad ottenere l'aumento delle ore.
Questione relativa alla legittimazione di , e CP_10 Controparte_2 [...]
Controparte_3
5 L'ordinanza che ne ha ritenuto il difetto è errata, come correttamente evidenziato dagli appellanti, poiché la domanda era riferita anche alla nomina e al monte ore dell'insegnante di sostegno, di competenza di dette amministrazioni.
Questione relativa alla natura dell'interesse leso.
Per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno derivante dai precedenti cambi di insegnante di sostegno e al cambio dell'AEC ( quindi con riferimento alla situazione pregressa perché per il futuro sussiste la giurisdizione del GA anche per il risarcimento )
l'ordinanza è errata laddove ritiene trattarsi di interesse legittimo o di mero fatto poiché la discriminazione indiretta lamentata coinvolge il diritto soggettivo all'integrazione scolastica e alla posizione paritaria con gli alunni che non hanno disabilità.
Risarcimento nei confronti di , e I.C.. CP_1 Controparte_2
Per quanto riguarda il merito peraltro deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , dell' e dell , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 necessariamente limitata alla questione relativa all'insegnante di sostegno perché
l'individuazione dell'AEC è di competenza comunale.
Si tratta necessariamente di personale qualificato, quindi con le competenze necessarie per gestire le fragilità fisiche e psichiche. La minore, come emerge dalla documentazione in atti, nel corso degli anni ha avuto miglioramenti e risultati soddisfacenti in alcune aree di apprendimento compatibili con la patologia documentata ( cfr relazione delle insegnanti curriculari del trenta ottobre 2017 ). Il PEI per l'anno scolastico 2017/2018 è stato poi sottoscritto dal genitore presente.
Atteso quanto detto non risulta provato l'an del risarcimento.
Risarcimento nei confronti di e . CP_4 CP_6
La domanda deve essere respinta dovendosi sul punto confermare l'ordinanza impugnata.
In primo luogo risulta per tabulas (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione del Org consorzio) come l'operatrice abbia chiesto il quindici settembre 2017 la riduzione del monte ore settimanali da venticinque a quindici e ciò, si noti, non adducendo motivi transeunti ma chiedendo espressamente la riduzione per tutto l'anno scolastico 2017/2018.
6 Di conseguenza il PEI non avrebbe potuto essere attuato mantenendo solo detta assistente a sostegno della minore cui spettavano diciotto ore settimanali. Pt_1
E' facilmente intuibile come la necessità di avere una costanza nelle figure di riferimento sia particolarmente importante per una minore che presenti significative fragilità.
La scelta di sostituire l'operatrice, anziché in ipotesi effettuare un periodo di coaffidamento o di prevedere oltre all'insegnante di sostegno due diverse figure AEC una per quindici ore e un'altra per tre ore, non costituisce però discriminazione;
è infatti in primo luogo indiscussa la professionalità sia della originaria che della nuova assistente ( considerati i curricula prodotti e l'assenza di rilievi sul punto da parte degli appellanti ) e detta professionalità necessariamente comprende anche i metodi corretti di instaurazione di un legame di fiducia con la persona disabile;
in secondo luogo si tratta di una scelta coerente con l'esigenza di far avere alla minore per tutto l'anno due figure di solido riferimento e di costante presenza
( un insegnante di sostegno e un educatore ); in terzo luogo nel momento in cui sono stati riscontrati dei disagi nella minore nell'adattarsi alla nuova situazione, riportati nella relazione delle insegnanti del trenta ottobre 2017, l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche necessarie e a monitorare la situazione con le insegnanti curriculari e i genitori e, essendo da febbraio 2018 rientrata l'originaria AEC a tempo pieno, la stessa è stata incaricata di nuovo di seguire la bambina, elaborando un progetto ad hoc.
La domanda di ritornare all'orario precedente con un monte di venticinque ore settimanali era stata presentata dalla prima AEC il dieci ottobre 2017 ossia meno di un mese dopo dalla richiesta di riduzione del monte ore.
L'accoglimento della domanda solo con decorrenza da febbraio 2018, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, non è significativo poiché comunque deve tenersi conto dell'incidenza sulla programmazione delle attività di sostegno, organizzata sulla base delle disponibilità di ore date all'inizio dell'anno scolastico, quindi, nel caso di specie, con l'individuazione di un AEC disponibile per diciotto ore settimanali per da settembre Pt_1
2017, organizzazione che di certo non può ritenersi scardinabile con effetto immediato a seguito di un ripensamento della lavoratrice dopo poche settimane;
la decorrenza dall'inizio del secondo quadrimestre risulta del tutto logica nell'ottica di un bilanciamento degli interessi anche del minore disabile o dei minori disabili assistiti dalla suddetta AEC da
7 settembre 2017, parimenti titolari di un diritto a un'assistenza da parte di una figura di riferimento costante per un periodo non limitato a poche settimane.
Non solo;
è stata depositata una relazione datata dodici aprile 2018 rilasciata dalla responsabile dell' , accreditato presso la Organizzazione_2
Regione e che ha in cura la minore dal 2009; si tratta della medesima professionista CP_2 che ha sottoscritto la precedente relazione depositata dagli appellanti a sostegno della tesi della necessaria continuatività per delle figure di riferimento. Pt_1
Ebbene in detta relazione del 2018 si evidenzia come, a seguito delle criticità sopra indicate, era stato medio tempore organizzato un progetto di collaborazione con l'istituto scolastico per coordinare le strategie educative e didattiche che aveva visto la proficua e fattiva collaborazione sia dell'insegnante di sostegno che della nuova AEC consentendo a di Pt_1 andare avanti nel programma e di gestire le crisi.
Per quanto riguarda le spese di lite gli appellanti sostengono che le stesse avrebbero dovuto essere quantomeno compensate considerando la modifica della situazione intervenuta nel Org corso del giudizio di primo grado ossia il ritorno dell'originaria a supporto di . Pt_1
Il motivo è infondato in quanto la cessazione della materia del contendere, sia parziale che totale, comunque non esime il Giudice dal dover effettuare ai fini delle spese una valutazione nel senso della soccombenza virtuale e anche sotto questo profilo, essendo stata appurata l'assenza di discriminazione ( oltre ai profili di soccombenza in rito sopra indicati ) comunque
è corretta la statuizione sulle spese come operata in primo grado.
Per il presente grado le spese parimenti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando la residua domanda di condanna al risarcimento come rientrante nello scaglione tra € 5.201,00/26.000,00 con valori prossimi ai minimi per l'assenza di questioni complesse, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex
8 art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Condanna gli appellanti in solido a pagare le spese di lite liquidate in favore di , CP_10 [...]
CP_1
e , in solido tra loro, in complessivi € 1.700,00, oltre Controparte_3 rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del grado in favore del liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del presente grado in favore del , liquidandole in complessivi € 1.700,00, Controparte_13 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, undici marzo 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA SE LU de Courtelary
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA SE LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in data undici marzo 2024 e vertente
TRA
( C.F. ) minore rappresentata dagli esercenti Parte_1 CodiceFiscale_1 la responsabilità genitoriale (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_2 Pt_2
( C.F. )
[...] CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege
( C.F ) Controparte_4 P.IVA_4
1 Elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani per mandato in atti
CP_5 Controparte_6
(C.F. ) P.IVA_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Calcioli, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Ascenzi per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Velletri depositata il trenta dicembre
2018 nel procedimento rg 583/2018 – sostegno e assistenza educativa scolastica – risarcimento del danno –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ventidue gennaio 2018 i genitori della minore adivano il Tribunale di Velletri ed esponevano che la bambina, in situazione Parte_1 certificata di handicap grave, frequentava la quarta elementare a tempo pieno presso l' ; con delibera di istituto del ventiquattro ottobre 2017 le Controparte_3 erano state riconosciute ventidue ore di sostegno e diciotto ore di AEC ( assistenza educativa e culturale ); l'insegnante di sostegno era più volte cambiato nel corso degli anni mentre da tre anni l'educatrice era rimasta sempre la stessa così creando un solido vincolo di riferimento per la minore;
all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 i ricorrenti erano venuti a sapere che la suddetta educatrice era stata trasferita e sarebbe stata sostituita;
a seguito di richiesta di ripristino dello stato precedente il Comune di ( nella persona della CP_3 responsabile dell'ufficio di assistenza scolastica ) il trentuno ottobre 2017 aveva comunicato che, come da nota del il consorzio appaltatore del servizio, la sostituzione Controparte_5 era stata operata all'esito di domanda di riduzione oraria avanzata dall'educatrice; a seguito di accesso agli atti i ricorrenti avevano appurato che in realtà detta riduzione non vi era stata;
affermavano che la decisione di interrompere la continuità con la AEC, unita all'assenza di continuità negli anni anche con l'insegnate di sostegno, ledeva il diritto all'istruzione e costituiva una forma di discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006; la
2 minore a seguito del cambiamento aveva avuto un significativo peggioramento con riferimento all'attività didattica e relazionale.
Parte ricorrente chiedeva testualmente : “ordinare alle amministrazioni convenute - al
, all' Controparte_7 Controparte_2
e all' , ognuno per la propria
[...] Controparte_8 competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell'insegnante di sostegno per il numero di 40 ore settimanali per l'anno in corso e per gli anni seguenti, fino al compimento del ciclo di studi obbligatori, salvo variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti. 2) Ordinare al Comune di la cessazione CP_3 immediata della condotta discriminatoria con la concessione dell' AEC Sig.ra Parte_3
per il massimo delle ore consentite settimanali, per l'anno in corso e per gli anni
[...] seguenti, fino al compimento del ciclo di studi obbligatori salvo variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti. 3) Condannare tutte le amministrazioni convenute, insieme e solidalmente tra di loro al risarcimento del danno cagionato alla bambina da determinarsi in via equitativa. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi.”
Si costituiva il che riferiva come per l'anno scolastico in corso la minore Controparte_4 fruiva di assistenza per l'intero monte ore frequentato ( diciotto ore con l'insegnante di sostegno e ventidue ore con l'educatore per un totale di quaranta ore ); il servizio AEC era stato affidato al consorzio detto consorzio aveva comunicato che Controparte_5
l'educatrice in questione aveva chiesto di ridurre l'orario di lavoro per cui non si sarebbe potuto coprire con un'unica assistente il monte ore assegnato alla minore;
la situazione era stata monitorata ed era stata constatata l'instaurazione di un proficuo rapporto tra la nuova Org
e l'alunna; a seguito del ricorso dei genitori erano state chieste ulteriori informazioni sull'andamento dell'assistenza e il consorzio aveva riferito un miglioramento;
medio tempore l'assistente originaria aveva chiesto di riportare il numero di ore a quello precedente;
a seguito di ulteriori accertamenti relativi alla fattibilità del ripristino di detta assistente ed elaborazione di un progetto in tal senso da maggio 2008 detto subentro era stato avviato.
3 Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del GO ritenendo la giurisdizione del GA riguardo alla contestazione del PEI per l'anno scolastico 2017/2018, alla tesi della mancata attuazione dello stesso e alla domanda di riconoscere per gli anni seguenti un monte ore massimo di
40 settimanali per la sola assistenza.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda in base alla stessa relazione clinica redatta dall' e addotta dai ricorrenti a sostegno di un peggioramento del CP_9 comportamento di a seguito del cambiamento dell'AEC. Si rilevava come la relazione Pt_1 fosse datata trenta settembre 2016 e quindi riferita al precedente anno scolastico e come in essa fosse attestato che già all'epoca “il comportamento della bambina è andato peggiorando, con crisi di oppositività sempre più frequenti che solo parzialmente erano sensibili a tecniche cognitivo – comportamentali….attualmente è in trattamento farmacologico e richiede molto spesso un intervento educativo 1:1..”.
Si evidenziava come per l'anno in corso era stato attuato un progetto, finalizzato a una riassegnazione completa dell'operatrice richiesta per i successivi anni scolastici, che aveva elevato a 50 ore settimanali complessive l'assistenza e il sostegno ( 18 ore AEC con la nuova operatrice, ventidue ore di insegnante di sostegno in compresenza per 10 ore con l'originaria operatrice ).
Era chiesta in via subordinata la chiamata in garanzia del appaltatore del servizio. CP_6
Si costituivano il , l' e l 1 tramite Avvocatura CP_10 Controparte_2 CP_11 dello Stato che evidenziavano profili di difetto di giurisdizione e comunque chiedevano il rigetto della domanda sia nell'an che nel quantum.
Si costituiva anche il , di cui era stata autorizzata la chiamata in causa, chiedendo CP_6 il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Il Tribunale con ordinanza depositata il trenta dicembre 2018 respingeva il ricorso e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
I genitori della minore proponevano reclamo insistendo nelle domande di primo grado.
Si costituivano i reclamati chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'undici marzo 2024, trattata in forma scritta come da decreto del trentuno gennaio 2024, riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di note di trattazione scritta parte appellante ha espressamente chiesto l'accoglimento della domanda di primo grado “…. al solo fine di ottenere il risarcimento del danno causato a all'epoca dei fatti, nonchè la condanna alle spese Parte_1 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Questione di giurisdizione.
Pur rilevando come la domanda sia stata come sopra delimitata comunque la sussistenza della giurisdizione, il cui difetto è stato sollevato in primo grado e ribadito nelle memorie degli appellati, deve essere esaminata in quanto ricade anche sulla domanda risarcitoria.
Per quanto riguarda l'AEC parte appellante ha dedotto in primis un comportamento discriminatorio a valle del PEI approvato con specifico riferimento alla sostituzione della precedente educatrice.
Si tratta chiaramente di una situazione in cui, a prescindere dall'azione volta a far valere l'asserita discriminazione, comunque l'amministrazione è vincolata nell'agire radicandosi con ciò la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Per quanto riguarda invece la domanda volta a garantire per l'anno 2016/2017 e per gli anni successivi quaranta ore settimanali di insegnante di sostegno ( aumentandole rispetto alle
22 riconosciute ) nonché l'AEC per il numero massimo di ore consentite si tratta di domanda la cui giurisdizione in via generale effettivamente spetta al Giudice amministrativo poiché riguarda valutazioni che debbono essere effettuate nuovamente anno per anno tramite un complesso iter che coinvolge diverse figure professionali e quindi sono a monte del PEI che dette valutazioni recepisce.
Sussiste il difetto di giurisdizione per il correlato aspetto risarcitorio.
Nel caso di specie peraltro, dovendosi ritenere che la minore, quasi diciottenne, abbia completato il ciclo di studi dell'obbligo, è sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare detto profilo per quanto riguarda il diritto ad ottenere l'aumento delle ore.
Questione relativa alla legittimazione di , e CP_10 Controparte_2 [...]
Controparte_3
5 L'ordinanza che ne ha ritenuto il difetto è errata, come correttamente evidenziato dagli appellanti, poiché la domanda era riferita anche alla nomina e al monte ore dell'insegnante di sostegno, di competenza di dette amministrazioni.
Questione relativa alla natura dell'interesse leso.
Per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno derivante dai precedenti cambi di insegnante di sostegno e al cambio dell'AEC ( quindi con riferimento alla situazione pregressa perché per il futuro sussiste la giurisdizione del GA anche per il risarcimento )
l'ordinanza è errata laddove ritiene trattarsi di interesse legittimo o di mero fatto poiché la discriminazione indiretta lamentata coinvolge il diritto soggettivo all'integrazione scolastica e alla posizione paritaria con gli alunni che non hanno disabilità.
Risarcimento nei confronti di , e I.C.. CP_1 Controparte_2
Per quanto riguarda il merito peraltro deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , dell' e dell , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 necessariamente limitata alla questione relativa all'insegnante di sostegno perché
l'individuazione dell'AEC è di competenza comunale.
Si tratta necessariamente di personale qualificato, quindi con le competenze necessarie per gestire le fragilità fisiche e psichiche. La minore, come emerge dalla documentazione in atti, nel corso degli anni ha avuto miglioramenti e risultati soddisfacenti in alcune aree di apprendimento compatibili con la patologia documentata ( cfr relazione delle insegnanti curriculari del trenta ottobre 2017 ). Il PEI per l'anno scolastico 2017/2018 è stato poi sottoscritto dal genitore presente.
Atteso quanto detto non risulta provato l'an del risarcimento.
Risarcimento nei confronti di e . CP_4 CP_6
La domanda deve essere respinta dovendosi sul punto confermare l'ordinanza impugnata.
In primo luogo risulta per tabulas (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione del Org consorzio) come l'operatrice abbia chiesto il quindici settembre 2017 la riduzione del monte ore settimanali da venticinque a quindici e ciò, si noti, non adducendo motivi transeunti ma chiedendo espressamente la riduzione per tutto l'anno scolastico 2017/2018.
6 Di conseguenza il PEI non avrebbe potuto essere attuato mantenendo solo detta assistente a sostegno della minore cui spettavano diciotto ore settimanali. Pt_1
E' facilmente intuibile come la necessità di avere una costanza nelle figure di riferimento sia particolarmente importante per una minore che presenti significative fragilità.
La scelta di sostituire l'operatrice, anziché in ipotesi effettuare un periodo di coaffidamento o di prevedere oltre all'insegnante di sostegno due diverse figure AEC una per quindici ore e un'altra per tre ore, non costituisce però discriminazione;
è infatti in primo luogo indiscussa la professionalità sia della originaria che della nuova assistente ( considerati i curricula prodotti e l'assenza di rilievi sul punto da parte degli appellanti ) e detta professionalità necessariamente comprende anche i metodi corretti di instaurazione di un legame di fiducia con la persona disabile;
in secondo luogo si tratta di una scelta coerente con l'esigenza di far avere alla minore per tutto l'anno due figure di solido riferimento e di costante presenza
( un insegnante di sostegno e un educatore ); in terzo luogo nel momento in cui sono stati riscontrati dei disagi nella minore nell'adattarsi alla nuova situazione, riportati nella relazione delle insegnanti del trenta ottobre 2017, l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche necessarie e a monitorare la situazione con le insegnanti curriculari e i genitori e, essendo da febbraio 2018 rientrata l'originaria AEC a tempo pieno, la stessa è stata incaricata di nuovo di seguire la bambina, elaborando un progetto ad hoc.
La domanda di ritornare all'orario precedente con un monte di venticinque ore settimanali era stata presentata dalla prima AEC il dieci ottobre 2017 ossia meno di un mese dopo dalla richiesta di riduzione del monte ore.
L'accoglimento della domanda solo con decorrenza da febbraio 2018, al contrario di quanto affermato dagli appellanti, non è significativo poiché comunque deve tenersi conto dell'incidenza sulla programmazione delle attività di sostegno, organizzata sulla base delle disponibilità di ore date all'inizio dell'anno scolastico, quindi, nel caso di specie, con l'individuazione di un AEC disponibile per diciotto ore settimanali per da settembre Pt_1
2017, organizzazione che di certo non può ritenersi scardinabile con effetto immediato a seguito di un ripensamento della lavoratrice dopo poche settimane;
la decorrenza dall'inizio del secondo quadrimestre risulta del tutto logica nell'ottica di un bilanciamento degli interessi anche del minore disabile o dei minori disabili assistiti dalla suddetta AEC da
7 settembre 2017, parimenti titolari di un diritto a un'assistenza da parte di una figura di riferimento costante per un periodo non limitato a poche settimane.
Non solo;
è stata depositata una relazione datata dodici aprile 2018 rilasciata dalla responsabile dell' , accreditato presso la Organizzazione_2
Regione e che ha in cura la minore dal 2009; si tratta della medesima professionista CP_2 che ha sottoscritto la precedente relazione depositata dagli appellanti a sostegno della tesi della necessaria continuatività per delle figure di riferimento. Pt_1
Ebbene in detta relazione del 2018 si evidenzia come, a seguito delle criticità sopra indicate, era stato medio tempore organizzato un progetto di collaborazione con l'istituto scolastico per coordinare le strategie educative e didattiche che aveva visto la proficua e fattiva collaborazione sia dell'insegnante di sostegno che della nuova AEC consentendo a di Pt_1 andare avanti nel programma e di gestire le crisi.
Per quanto riguarda le spese di lite gli appellanti sostengono che le stesse avrebbero dovuto essere quantomeno compensate considerando la modifica della situazione intervenuta nel Org corso del giudizio di primo grado ossia il ritorno dell'originaria a supporto di . Pt_1
Il motivo è infondato in quanto la cessazione della materia del contendere, sia parziale che totale, comunque non esime il Giudice dal dover effettuare ai fini delle spese una valutazione nel senso della soccombenza virtuale e anche sotto questo profilo, essendo stata appurata l'assenza di discriminazione ( oltre ai profili di soccombenza in rito sopra indicati ) comunque
è corretta la statuizione sulle spese come operata in primo grado.
Per il presente grado le spese parimenti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando la residua domanda di condanna al risarcimento come rientrante nello scaglione tra € 5.201,00/26.000,00 con valori prossimi ai minimi per l'assenza di questioni complesse, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex
8 art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Condanna gli appellanti in solido a pagare le spese di lite liquidate in favore di , CP_10 [...]
CP_1
e , in solido tra loro, in complessivi € 1.700,00, oltre Controparte_3 rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del grado in favore del liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del presente grado in favore del , liquidandole in complessivi € 1.700,00, Controparte_13 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, undici marzo 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA SE LU de Courtelary
9