Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Robba, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via delle Magnolie n. 3;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del provvedimento -OMISSIS- Cont. Cap., emesso in data 04.11.2023 dalla Questura di Palermo e notificato in data 09.11.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo del sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno. Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Rinaldi, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni amministrative specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione di legge, illogicità manifesta dell’atto, eccesso di potere, difetto di motivazione ; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3 e 26 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 39 d.P.R. n. 394/1999 ;
II) Violazione e falsa applicazione art. 5, comma 5, d.lgs n. 286/1998 .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere titolare di un Permesso di soggiorno per persona in attesa di occupazione (con termine finale di validità 17.11.2022) e di aver presentato (in data 25.11.2022) un’istanza finalizzata al rilascio di Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; istanza, tuttavia, rigettata con gli atti gravati.
Ha aggiunto che nel corso del procedimento amministrativo per il rilascio del suddetto Permesso ha ricevuto un avviso sulla presenza di ragioni impedienti l’accoglimento della sua istanza, esattamente a ) a causa della mancata produzione del certificato d’iscrizione alla competente Camera di Commercio, necessario per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo; b ) nonché per l’omessa allegazione della documentazione (sia contabile che bancaria) idonea a dimostrare il possesso effettivo di risorse economiche adeguate per l’esercizio di un’attività lavorativa di tal natura.
A dire del ricorrente, queste lacune probatorie sarebbero state però colmante prontamente per mezzo del deposito della documentazione seguente: certificato d’iscrizione camerale; modulo della dichiarazione dei redditi; accordo di rateazione dei debiti pendenti, sottoscritto con l’Erario; dichiarazione scritta, con cui il medesimo ricorrente ha portato a conoscenza dell’Amministrazione intimata di avere utilizzato per l’avvio dell’attività economica di lavoro autonomo dei risparmi personali ed alcuni prestiti da parte di conoscenti.
Attivatasi per riscontrare l’attendibilità di tali ulteriori elementi di giudizio, disponendo accertamenti sia presso l’Agenzia delle Entrate che e presso l’I.N.P.S., l’Amministrazione ha concluso optando per il rigetto in via definitiva dell’istanza di parte ricorrente, adottando le determinazioni gravate dinanzi questo Tribunale.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in ricorso, mercé il primo motivo di gravame è stato lamentato che l’esito delle verifiche disposte sia presso l’Amministrazione Finanziaria che presso l’I.N.P.S., da cui l’Amministrazione intimata ha desunto l’insussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla disciplina sull’immigrazione in Italia per ottenere un titolo di soggiorno per attività di lavoro autonomo, non avrebbe dovuto essere ritenuto come assolutamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di Permesso di soggiorno oggetto del decidere.
Invero, con le integrazioni probatorie effettuate nel corso del procedimento amministrativo era stata dimostrata sia l’esistenza del requisito in discorso (pari ad un plafond corrispondente alla capitalizzazione annua della pensione sociale) sia la sua origine (attività lavorativa in nero prestata dal ricorrente, nonché alcuni prestiti ricevuti da conoscenti).
Inoltre qualsiasi dubbio sul punto in discorso avrebbe dovuto considerarsi fugato in seguito all’allegazione dell’accordo di transazione fiscale, concluso dal ricorrente con l’A.F. proprio per sanare la sua posizione debitoria in relazione a tale reddito prodotto in nero .
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta invece la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, recante T.U. Immigrazione, prospettandosi che ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un bilanciamento tra le circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza del privato e quelle, al contrario, conferenti verso l’accoglimento. Di talché l’assunta mancanza del requisito reddituale non avrebbe potuto essere presa, di per se stessa, a fondamento di una determinazione di rigetto della richiesta di Permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, incombendo sulla P.A. il dovere preliminare di valutare – in senso favorevole all’accoglimento della suddetta richiesta – il grado d’inserimento dell’istante nella società italiana (ormai consolidato vista la presenza del ricorrente in Italia a far data dal 2015) ed il suo percorso lavorativo pregresso, in uno alle sue prospettive lavorative nel nostro paese.
2) Alla camera di consiglio del 05.02.2024 è stata pronunciata l’ordinanza cautelare -OMISSIS-/2024, di rigetto dell’istanza cautelare di parte ricorrente.
Alla successiva udienza pubblica del 19.06.2025, ascoltato il difensore dell’Amministrazione intimata, la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Il ricorso del signor -OMISSIS- è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per le ragioni che seguono.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma II, d.lgs. n. 286/1998, recante il T.U. Immigrazione, lo straniero, che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale ovvero costituire una società (di capitale o di persone) o accedere a cariche societarie, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività, che intende intraprendere in Italia; nonché di essere in possesso dei requisiti previsti legislativamente per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; oltre ad essere in possesso di un’attestazione dell’Autorità competente in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività, che intende svolgere.
Inoltre, secondo il successivo comma 3 dell’art. 26 cit. il lavoratore non appartenente all’Unione Europea deve dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In una sua recente decisione il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha affrontato la questione dell’idoneità probatoria – al fine della dimostrazione dei requisiti economico/reddituali testé indicati – delle dichiarazioni fornite dal privato ed in particolare delle sue dichiarazioni fiscali, escludendola sulla base della considerazione – condivisa da questo Tribunale – secondo cui le dichiarazioni dei redditi hanno un peculiare valore “ notiziale ” nei confronti dell’Erario e soltanto nei rapporti privato/Amministrazione Finanziaria, essendo dell’autodichiarazioni tali da costituire prova a carico del contribuente nel rapporto tributario, nel senso che in base alle medesime l’A.F. può applicare l’imposizione fiscale. Al di fuori dell’ambito in discorso, invece, tali dichiarazioni non costituiscono affatto fonte di prova dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del privato e ben possono essere disconosciute da altre Amministrazioni, come quella dell’Interno, in relazione ad altre finalità d’istituto (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. 18.05.2023, n. 365 ed in senso conforme T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. 04.04.2017, n. 511).
Considerazioni analoghe possono essere effettuate in merito alla dichiarazione scritta, mercé la quale il ricorrente ha ritenuto di poter dimostrare all’Amministrazione intimata la provenienza lecita delle risorse economico/reddituali, di cui ha affermato di essere in possesso. Invero, trattandosi, com’è di tutta evidenza, di una dichiarazione di scienza del privato, avente natura confessoria, la medesima ha valore probatorio circoscritto, conferente soltanto per la dimostrazione di fatti sfavorevoli al dichiarante (cfr. Corte Cass., Sez. I civ., sent. 12.12.2023, n. 34733).
Dalle considerazioni, che precedono, discende l’infondatezza di quanto dedotto con il primo motivo di ricorso. Tuttavia, anche il secondo motivo di gravame si dimostra infondato.
Infatti come chiarito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, il possesso di un reddito adeguato costituisce un presupposto imprescindibile per il rilascio del Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sent. 25.02.2021, n. 507 ed in senso conforme idem , sent. 07.02.2022, n. 271).
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 800,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO