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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1859/2024 R.G.A.C.
FRA
IN PERSONA DEL Parte_1
SUO AMMINISTRATORE E LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Parte_2
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Alessio Americo
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DAL SUO Controparte_1
PROCURATORE GENERALE
[...]
IN PERSONA DEL Controparte_2
RETTORE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Contr
. CP_4 rapp. e dif. dall'Avv. Ignazio Valenza
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 02/09/2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'esecuzione in
[...]
1
e dalla Rettoria di San Pietro supportato
[...] dalla sentenza n. 969/2024 emessa da questo
Tribunale. Eccepiva in particolare l'opponente l'invalidità giuridica dell'impugnata intimazione ritenuto in particolare che essa risultava afflitta da vizi tali di natura sostanziale da renderla inadatta alla sua funzione. Pertanto concludeva instando al fine di ottenere declaratoria di giuridica inefficacia del precetto in avversione. La e la Controparte_1
costituitesi in giudizio con Controparte_2 memoria del 25/09/2024 contestavano il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata
l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 28/05/2025 veniva posta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata respinta. Piace preliminarmente ricordare a proposito delle questioni agitate dall'opponente a sostegno dell'azione oggi intrapresa come nel processo d'esecuzione le opposizioni tendano non già come nelle impugnazioni alla sostituzione di una pronuncia ritenuta non conforme al diritto nel caso concreto mediante la nuova pronuncia che si chiede al giudice dell'impugnazione bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che
2 s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione diretto al fine di stabilire secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c. la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente ovvero la regolarità formale dello stesso titolo del precetto dei singoli atti d'esecuzione. Pertanto come il giudice dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. non può che emettere una decisione che puramente e semplicemente accolga o rigetti l'opposizione a seconda che riconosca o meno come in qualsiasi giudizio di cognizione il diritto di chi agisce in executivis del pari l'opposizione agli esecutivi disciplinata dall'art. 617 stesso codice consiste in una mera querela nullitatis che non consente al giudice adito di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è rivolta l'opposizione. Addentrandoci dopo questa premessa di carattere generale nel merito della vicenda che ci occupa giova osservare come le domande giudizialmente dedotte trovino ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della presente
3 controversia. Val bene a questo punto a commento della doglianza espressa dall'opponente richiamare le circostanze di fatto rilevanti per la decisione e cioè come in particolare le parti odierne opposte abbiano intimato con precetto notificato all'opponente il
21/08/2024 il rilascio dell'immobile sito in CP_1 nella via Pirandello n. 1 ed al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 969/2024 emessa dal
Tribunale di Agrigento in data 24/06/2024. Avverso tale iniziativa l'opponente ha quale motivo di gravame avverso l'intimazione avversata dedotto la palese erroneità del provvedimento che la supportava in tal modo facendo ricadere la controversia che ci occupa sotto il paradigma giuridico dell'art. 615 c.p.c. avendo in tal modo eccepito l'ingiustizia dell'esecuzione per una questione di merito e cioè l'erroneità sostanziale del titolo. Venendo adesso alle valutazioni giuridiche deve brevemente affermarsi come sia principio di costante applicazione in subiecta materia che in sede di opposizione all'esecuzione siano precluse rispetto al titolo esecutivo giudiziale le ragioni di merito attinenti alla conformità a diritto della statuizione adottata.
Difatti se il titolo esecutivo giudiziale è irrevocabile possono opporsi come impedienti il diritto a procedere ad esecuzione forzata solo circostanze posteriori alla formazione della cosa giudicata. Egualmente se il titolo esecutivo giudiziale è ancora sub iudice non possono
4 invocarsi i motivi afferenti la giustizia sostanziale di quest'ultimo da far valere invece con il mezzo cognitivo di impugnazione all'uopo previsto. Nel caso di specie dunque facendo applicazione delle regole anzidette appare delinearsi con estrema chiarezza l'infondatezza fattuale e giuridica del motivo di opposizione in commento. Invero in ordine alla statuizione fondante il precetto in avversione vale il limite di cui s'è appena cennato non potendo essere la presente sede quella naturale delle censure oggi svolte. Infatti nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata appunto come nella specie su un titolo esecutivo giudiziale il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza ed alla volontà del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione non potendo esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco al fine d'invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano o debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione. Pertanto alla luce delle considerazioni appena espresse deve affermarsi la mancanza di pregio giuridico della doglianza appena esaminata in quanto fondata su questioni che non attenevano a fatti modificativi od estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo bensì di merito da proporre invece nella competente sede di cognizione e come tali immeritevoli di attirare la nostra attenzione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 29/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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