TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4673/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4673/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Manco, procuratrice C.F._2 domiciliataria;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 06.11.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 24.05.2012 e di non Parte_2 aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni (escludendo, rispetto alla sentenza di separazione, le clausole che hanno già trovato attuazione, come dichiarato dalle parti nelle note di trattazione scritta):
1) I coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma senza ingerenze reciproche;
2) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti;
4) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 161/2025, pubblicata in data 28.02.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti davano atto di aver proceduto a regolarizzare i loro rapporti patrimoniali e che non vi era alcuna pendenza economica tra di loro;
pertanto, chiedevano la sola pronuncia della cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Supersano il 24.05.2012, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 161/2025 pubblicata in data 28.02.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Supersano il 24.05.2012 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Gallipoli il 21.09.1983 (Atto di matrimonio n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2012);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Supersano la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 20.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4673/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Manco, procuratrice C.F._2 domiciliataria;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 06.11.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 24.05.2012 e di non Parte_2 aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni (escludendo, rispetto alla sentenza di separazione, le clausole che hanno già trovato attuazione, come dichiarato dalle parti nelle note di trattazione scritta):
1) I coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma senza ingerenze reciproche;
2) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti;
4) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 161/2025, pubblicata in data 28.02.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti davano atto di aver proceduto a regolarizzare i loro rapporti patrimoniali e che non vi era alcuna pendenza economica tra di loro;
pertanto, chiedevano la sola pronuncia della cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Supersano il 24.05.2012, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 161/2025 pubblicata in data 28.02.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Supersano il 24.05.2012 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Gallipoli il 21.09.1983 (Atto di matrimonio n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2012);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Supersano la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 20.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
2