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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 192 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di difesi dall'avv. Massimo Perlangeli, come da mandato in atti Persona_1
APPELLANTI
e con sede in Torino (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Matteo
Massimo D'Argenio, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 19.3.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Le attrici hanno agito quali eredi di per la corresponsione della Persona_1
liquidazione delle polizze assicurative n. 30.600.002 e n. 304.05.110 (denominate
“Polizze Collettive Finanziamenti Sanpaolo Business Medio Lungo termine”) a copertura del rischio decesso a garanzia del finanziamento n. 51328169 concesso dal
Banco di Napoli a . Persona_1
La compagnia convenuta ha contrastato la domanda attrice eccependo: - “la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici, con violazione altresì dell'art. 81 c.p.c. da parte delle stesse in quanto unica beneficiaria della prestazione assicurativa è la
Banca” ; - “in subordine la non assicurabilità del signor ed in ogni caso Persona_1
il diritto della Compagnia a rifiutare la liquidazione del sinistro ex art. 1892 III comma
c.c. in dipendenza delle dichiarazioni mendaci e reticente dallo stesso rilasciate al momento dell'adesione circa il proprio stato di salute”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2396/2021 ha rigettato la domanda attorea e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da in quanto unica beneficiaria della polizza era Controparte_1
la Banca che aveva erogato il finanziamento;
- ha accertato la legittimità del rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa alla liquidazione del sinistro, perché l'assicurato ), al momento della Persona_1
stipula della polizza, aveva omesso scientemente di dichiarare una patologia pregressa;
§2
pag. 2/4 Hanno proposto appello , ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3
che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda di indennizzo, già proposta in primo grado.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 10.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il secondo motivo di impugnazione - che deve essere esaminato per primo, perché suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (ex artt. 24 e 111 Cost.) - le appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere non indennizzabile il sinistro occorso a
, in mancanza di prova del dolo o della colpa grave, nelle dichiarazioni Persona_1
mendaci dallo stesso rese in fase di stipula del contratto di assicurazione.
Il motivo è infondato.
La documentazione medica (cartellino di dimissioni del 4.4.1994 dell'ospedale Panico di Tricase;
cartella clinica n. 4033/2015 dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, nella sezione anamnesi patologica remota), prodotta in giudizio dalla compagnia assicuratrice non lascia spazio a dubbi: , colpito da infarto acuto del miocardio nel 1994, con Persona_1
conseguente ricovero ospedaliero e assunzione di cure medico-farmacologiche continuative, aveva subito un nuovo episodio di dolore toracico con movimento enzimatico nell'anno 2007 e, ciò nonostante, in data 12.3.2007 aveva dichiarato in sede di stipula della polizza “a) di non aver mai sofferto di malattie gravi o significative indicate all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione delle polizze di cui al modello
185836 ed 10/2006; b) di non essere mai stato ricoverato per malattie gravi o significative”.
A fronte di siffatto quadro probatorio, correttamente il tribunale ha ritenuto che Per_1
abbia taciuto la patologia pregressa con coscienza e volontà.
[...]
pag. 3/4 Non appare invece sorretta da alcuna prova contraria l'ipotesi, sostenuta dalla difesa delle appellanti, secondo cui l'assicurato abbia reso dichiarazioni mendaci senza colpa o dolo.
Nessun obbligo indennitario può dunque configurarsi in capo ad Controparte_1
[...]
La questione assorbe i residui motivi di censura, inerenti alla legittimazione attiva delle attrici/appellanti ed alle spese di lite.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo atteso che, esaminato incidenter tantum, il primo motivo di appello (avente ad oggetto la questione della legittimazione attiva delle attrici/appellanti) appare fondato, sebbene irrilevante.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna le appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 192 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di difesi dall'avv. Massimo Perlangeli, come da mandato in atti Persona_1
APPELLANTI
e con sede in Torino (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Matteo
Massimo D'Argenio, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 19.3.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Le attrici hanno agito quali eredi di per la corresponsione della Persona_1
liquidazione delle polizze assicurative n. 30.600.002 e n. 304.05.110 (denominate
“Polizze Collettive Finanziamenti Sanpaolo Business Medio Lungo termine”) a copertura del rischio decesso a garanzia del finanziamento n. 51328169 concesso dal
Banco di Napoli a . Persona_1
La compagnia convenuta ha contrastato la domanda attrice eccependo: - “la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici, con violazione altresì dell'art. 81 c.p.c. da parte delle stesse in quanto unica beneficiaria della prestazione assicurativa è la
Banca” ; - “in subordine la non assicurabilità del signor ed in ogni caso Persona_1
il diritto della Compagnia a rifiutare la liquidazione del sinistro ex art. 1892 III comma
c.c. in dipendenza delle dichiarazioni mendaci e reticente dallo stesso rilasciate al momento dell'adesione circa il proprio stato di salute”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2396/2021 ha rigettato la domanda attorea e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da in quanto unica beneficiaria della polizza era Controparte_1
la Banca che aveva erogato il finanziamento;
- ha accertato la legittimità del rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa alla liquidazione del sinistro, perché l'assicurato ), al momento della Persona_1
stipula della polizza, aveva omesso scientemente di dichiarare una patologia pregressa;
§2
pag. 2/4 Hanno proposto appello , ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3
che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda di indennizzo, già proposta in primo grado.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 10.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il secondo motivo di impugnazione - che deve essere esaminato per primo, perché suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (ex artt. 24 e 111 Cost.) - le appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere non indennizzabile il sinistro occorso a
, in mancanza di prova del dolo o della colpa grave, nelle dichiarazioni Persona_1
mendaci dallo stesso rese in fase di stipula del contratto di assicurazione.
Il motivo è infondato.
La documentazione medica (cartellino di dimissioni del 4.4.1994 dell'ospedale Panico di Tricase;
cartella clinica n. 4033/2015 dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, nella sezione anamnesi patologica remota), prodotta in giudizio dalla compagnia assicuratrice non lascia spazio a dubbi: , colpito da infarto acuto del miocardio nel 1994, con Persona_1
conseguente ricovero ospedaliero e assunzione di cure medico-farmacologiche continuative, aveva subito un nuovo episodio di dolore toracico con movimento enzimatico nell'anno 2007 e, ciò nonostante, in data 12.3.2007 aveva dichiarato in sede di stipula della polizza “a) di non aver mai sofferto di malattie gravi o significative indicate all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione delle polizze di cui al modello
185836 ed 10/2006; b) di non essere mai stato ricoverato per malattie gravi o significative”.
A fronte di siffatto quadro probatorio, correttamente il tribunale ha ritenuto che Per_1
abbia taciuto la patologia pregressa con coscienza e volontà.
[...]
pag. 3/4 Non appare invece sorretta da alcuna prova contraria l'ipotesi, sostenuta dalla difesa delle appellanti, secondo cui l'assicurato abbia reso dichiarazioni mendaci senza colpa o dolo.
Nessun obbligo indennitario può dunque configurarsi in capo ad Controparte_1
[...]
La questione assorbe i residui motivi di censura, inerenti alla legittimazione attiva delle attrici/appellanti ed alle spese di lite.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo atteso che, esaminato incidenter tantum, il primo motivo di appello (avente ad oggetto la questione della legittimazione attiva delle attrici/appellanti) appare fondato, sebbene irrilevante.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna le appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 4/4