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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 23824/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Vuono del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Re Umberto n. 21 parte attrice
e
a socio unico Controparte_1
(p. i.v.a. P.IVA_1
parte convenuta contumace
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
inadempimento contrattuale;
risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del cod. civ.; risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: la sola parte attrice costituita in giudizio Parte_1
a precisato le conclusioni che seguono
[...]
Parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via istruttoria: per il solo caso di bisogno e previa modifica e/o revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 5 giugno 2025, ammettere le istanze di prova per interpello e testi formulate dall'attore nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
2. In via preliminare: disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di consulenza preventiva R.G. 22079/2023, instaurato e definito presso questo Tribunale, con la relativa perizia depositata in data 26.6.2024 dal Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. . Persona_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'esposizione, l'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. della società CP_1
a socio unico, in persona del legale rappresentate pro –
[...] tempore e, quindi, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di lite per fatto e colpa della convenuta;
e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 socio unico, in persona del legale rappresentate pro – tempore a risarcire i danni tutti patiti dal Signor , che si quantificano Parte_1 complessivamente in € 94.615,50, ovvero in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sulla somma così determinata e sino al soddisfo;
In subordine:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'esposizione, la sussistenza nelle opere appaltate di vizi e difetti di qualità ai sensi dell'artt. 1667 e/o 1669 c.c. e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 socio unico, in persona del legale rappresentate pro – tempore, a risarcire i danni tutti patiti dal Signor , che si quantificano Parte_1 complessivamente in € 94.615,50, ovvero in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sulla somma così determinata e sino al soddisfo In ogni caso:
2 Con il favore delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e successive occorrende, nonché delle spese, competenze e onorari del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 22079/2023 promosso dall'attore davanti al Tribunale di Torino.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'odierno attore ha esposto in atto di citazione, Parte_1
tra l'altro, quanto segue:
1) in data 24 febbraio 2022, esso attore ha Parte_1 commissionato alla società convenuta la Controparte_1
ristrutturazione dell'immobile di cui è proprietario sito in Ceres (To), alla via Procaria n. 2, a fronte di un corrispettivo pari ad € 52.800,00 con cessione del credito e applicazione dello sconto in fattura del 50%, ai sensi dell'art. 131 del D.L. n. 34/2020, in favore di parte convenuta;
2) alla luce di quanto pattuito, esso attore ha così versato in favore della convenuta tramite bonifico bancario, in Controparte_1 data 25 febbraio 2022, la somma di € 26.400,00 (pari al 50% dell'importo statuito per l'esecuzione dei lavori) e brevi manu, in data 7 settembre
2021, l'importo di € 2.000,00 a titolo di pre-diagosi circa la possibilità di usufruire del c.d. superbonus 110%;
3) nonostante il corretto versamento di quanto stabilito, la parte convenuta ha omesso di completare quasi la totalità degli interventi pattuiti nonché di fornire la documentazione tecnica e la fattura di cui al pagamento effettuato da essa attrice in data 7 settembre 2021;
4) l'odierno attore ha dunque richiesto ad un consulente di propria fiducia di effettuare una perizia tecnica al fine di accertare i vizi delle opere realizzate;
5) dalla soprammenzionata perizia, completata in data 23 novembre 2023, sono emersi i seguenti difetti:
3 “- lo smaltimento del materiale in discarica non è stato eseguito, ma tale materiale è stato accatastato nel cortile insieme ad altro materiale proveniente da altri cantieri, con la conseguenza che il ripristino del cortile con gettata di cemento non è stato effettuato;
- le finestre del sottotetto non sono state chiuse e la riquadratura di tre finestre non è stata eseguita;
- la posa di tre infissi usati non è stata effettuata e gli stessi non sono nemmeno stati forniti;
- la pavimentazione della cucina è stata realizzata in parte, non in laminato, ma con piastrelle di ceramica di forma esagonale e non di forma rettangolare come scelto dalla committenza;
- le stesse piastrelle risultano posate sulla pavimentazione esistente, solamente nella parte centrale della stanza e non sono state completate su nessuno dei quattro perimetri;
- la posa di tali piastrelle è stata eseguita senza l'utilizzo di distanziatori a croce e/o distanziatori livellanti, motivo per il quale si hanno distanze tra una piastrella e l'altra () non uniformi;
- la stuccatura delle fughe delle piastrelle non è stata effettuata e quanto realizzato presenta difetti di planarità, risultando nel complesso non eseguito in conformità ai parametri della regola d'arte;
- la botola che dal vano scala del piano primo permetteva l'accesso al piano sottotetto è stata chiusa con cartongesso, lasciato grezzo e non rifinito, né stuccato;
- l'allacciamento idrico dell'impianto idro sanitario alla presa esistente nella nicchia del muro lato sud-est della cucina è di tipo
e non definitivo e l'allacciamento alla presa originaria non risulta eseguito a regola d'arte;
- l'impianto elettrico non è stato realizzato del tipo sottotraccia, con tubazione in PVC flessibile, completo di scatole, derivazioni, frutti e relative placche di copertura, così come da contratto, bensì esterno con canaline passacavo in plastica PVC fissate sulle pareti e sui soffitti di tutti i locali del piano terreno e primo;
- l'impianto elettrico di tipo esterno è stato installato su pareti e soffitti non predisposti e tali superfici, pertanto, non risultano idonee all'installazione di impianti;
- i ripristini delle tracce eseguite per la posa degli impianti elettrici ed idrici non sono stati completati;
- i ripristini delle rasature e la decorazione interna non sono stati eseguiti;
- i falsi telai delle porte interne non risultano correttamente sigillati e delle 10 porte interne pattuite solo 4 sono state fornite, ma non montate;
- gli infissi esterni previsti in PVC non sono stati installati, né forniti;
- la porta d'ingresso blindata è stata fornita, ma risulta incompleta;
- la porta per il secondo ingresso non è stata fornita;
4 - i pavimenti di disimpegno, ingresso, scala, cameretta e tavernetta non sono stati posati, né i relativi materiali forniti”;
6) nonostante la tempestiva denuncia dei soprammenzionati vizi, la società convenuta non ha provveduto ad eliminare quanto evidenziato;
7) con ricorso ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. in data 15 dicembre
2023 esso attore si è così visto costretto ad instaurare davanti al
Tribunale Ordinario di Torino il procedimento R.G. n. 22079/2023 per stabilire lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite;
8) nell'instaurato accertamento tecnico preventivo si è costituita in data 11 gennaio 2024 parte convenuta nominando il proprio consulente tecnico di parte;
9) nell'udienza del 14 febbraio 2024 il giudice designato ha formulato al c.t.u. nominato il seguente quesito peritale:
“Il C.t.u. designato, sentite le Parti e i loro Consulenti, tentata previamente la conciliazione delle parti;
compiuto ogni necessario accertamento tecnico, esaminati gli atti ed i documenti di cui al presente ricorso, acquisita ogni altra documentazione ritenuta necessaria / idonea per l'espletamento del mandato, eseguito ogni necessario sopralluogo ed eseguita ogni idonea documentazione fotografica,
1) Descriva lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite,
2) Accerti la tipologia, l'entità ed il costo degli interventi edili effettuati da presso l'immobile sito in Ceres Controparte_1
(TO), Via Procaria n. 2;
3) Accerti se sussistano i vizi e i difetti lamentati nel ricorso introduttivo e nella perizia allegata e verifichi quali ne siano le cause;
4) Accerti quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati ed il costo di tali interventi”;
5 10) nel corso delle operazioni peritali, in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2024 dal c.t.u. e dai consulenti tecnici di parte,
è stato rilevato quanto segue:
“L'indagine peritale sostanzialmente è stata avvantaggiata dal contraddittorio di cantiere con i Consulenti Tecnici delle parti chiamate in causa. Visto i luoghi è stato riscontrato il danno e direttamente collegato a quanto richiamato nella relazione di parte ricorrente depositata in atti. Così come l'ordinanza del G.I richiama nel quesito posto alla valutazione del CTU. Di conseguenza è stato stilato un verbale di accertamento dei vizi e delle cause richiamando la perizia di parte ricorrente redatta dal CTP Geom. . (figg. 9/10/11/12). Persona_2
Conclusione CTU: Nel verbale si sottoscrive l'accettazione di quanto relazionato nella perizia di parte ricorrente, poiché la stima appare sin dal primo momento congrua in quanto ogni lavorazione risulta quasi viziata nella totalità dei casi. La stima di quelle fasi lavorative che possono ritenersi eseguite sono congrue con quanto stimato nella relazione di parte ricorrente.”
(v. le pagine 7 ed 8 della depositata relazione tecnica d'ufficio);
11) come rilevato dal c.t.u. a pagina 4 della relazione tecnica d'ufficio, parte convenuta non ha formulato Controparte_1 osservazioni alla bozza della perizia predisposta dal c.t.u., confermando così quanto da quest'ultimo accertato in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2024;
12) l'odierna convenuta ha altresì integralmente accettato la quantificazione dei danni operata dal geom. (c.t.p.), come è stato Per_2
sottolineato a pagina 11 della menzionata relazione tecnica d'ufficio;
13) con riferimento al quesito demandato dal Tribunale Ordinario di
Torino circa il valore dei lavori correttamente eseguiti e dei lavori da rimuovere, il c.t.u. ha dettagliato quanto segue:
“
6. Valore dei lavori correttamente eseguiti. Il valore dei lavori correttamente eseguiti risulta essere:
1. Redazione e presentazione pratica edilizia (CILA) € 500,00;
2. Getto con cls alleggerito nel sottotetto, eseguito in parte € 1.300,00;
6
3. Demolizione parete ingresso € 170,00;
4. Getto pavimento in cls in tavernetta € 600,00;
5. Chiusura porta tra camere € 120,00;
6. Chiusura botola con cartongesso senza rifiniture € 40,00;
7. Spostamento attacchi cucina € 250,00;
8. Installazione n.6 scatole con punti presa e n.1 scatola con interruttore € 280,00;
9. Installazione quadro elettrico ed una scatola di derivazione € 180,00;
10. Messa a terra impianto elettrico € 50,00;
11. Ripristino illuminazione in facciata € 80,00;
12. Rimozione porte interne € 100,00;
13. Fornitura n.4 porte interne € 800,00; Totale € 4.470,00 Tutte le altre lavorazioni previste da contratto e non ricomprese nei precedenti punti non risultano essere state realizzate.
7. Valore dei lavori da rimuovere A seguito della realizzazione di opere non eseguite a regola d'arte si segnala inoltre che:
1. La parte di pavimentazione realizzata in cucina dovrà essere rifatta in quanto presenta tolleranze massime non consentite dalla normativa per considerare una posa di un pavimento in piastrelle “a norma”. La rimozione ed il trasporto delle macerie in discarica Ë quantizzabile in € 300,00;
2. Rimozione impianto elettrico di tipo esterno installato su pareti e soffitti non predisposti all'installazione di impianti “a vista”, quantizzabile in € 480,00;
3. Rimozione n.5 controtelai e riposizionamento degli stessi, quantizzabile in € 250,00. Il lavoro di ripristino ante opera per i lavori non eseguiti correttamente e che è necessario rimuovere per eseguirli in conformità ai parametri della regola d'arte ammonta a € 1.030,00. 8. Conclusioni Per quanto esposto i danni subiti dal signor Parte_1 ammontano ad € 44.560,00 (al netto di IVA) così determinati Importo opere da eseguirsi come da contratto € 48.000,00 Importo lavori correttamente eseguiti € 4.470,00 Totale parziale € 43.530,00 A cui va aggiunto il valore dei lavori da rimuovere € 1.030,00 Totale danni € 44.560,00”;
14) essendo risultato vano ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza, con comunicazione del 28 ottobre 2024 esso attore ha risolto il contratto di appalto, stipulato con la parte convenuta in data 24 febbraio
7 2022, e contestualmente ha invitato e diffidato controparte a provvedere, entro e non oltre 15 giorni, al risarcimento degli ingenti danni patiti.
In ragione di tali deduzioni, l'odierno attore ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la restituzione del prezzo in allora versato nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
La società convenuta pur ritualmente Controparte_1
citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei seguenti e limitati termini infra specificati.
In particolare, la domanda di risoluzione del contratto è fondata e va accolta, mentre le pretese creditorie (restitutorie e risarcitorie) avanzate dalla parte attrice sono solo parzialmente fondate e ciò in ragione delle seguenti dirimenti considerazioni:
1) la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame l'attore ha provato la fonte Parte_1
legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di appalto
8 stipulato fra le parti in data 22 febbraio 2022 (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice);
3) parte ricorrente l'attore ha altresì allegato e Parte_1
dimostrato l'intervenuto pagamento di acconti per € 26.400,00 (v. il doc.
n. 2 del fascicolo di parte attrice recante contabile di bonifico) ed €
2.000,00 per “prediagnosi pratica 110” (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice recante quietanza di pagamento ritualmente sottoscritto da parte convenuta);
4) parte convenuta rimanendo Controparte_1
contumace nel presente processo, ha omesso di provare di aver adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, ovverosia di aver correttamente eseguito le opere commissionate da parte resistente;
5) parte ricorrente ha altresì depositato l'elaborato di c.t.u. ex art. 696 e 669 bis bis del c.p.c. redatto nell'ambito del procedimento R.G. n.
22079/2023 svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Torino, nel quale l'odierna parte convenuta si è ritualmente costituita sostenendo le proprie ragioni e partecipando alle relative operazioni peritali mediante nomina di un proprio c.t.p.;
6) al c.t.u. sono stati in allora sottoposti i seguenti quesiti:
“1) Descriva lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite, 2) Accerti la tipologia, l'entità ed il costo degli interventi edili effettuati da presso l'immobile sito in Ceres Controparte_1
(TO), Via Procaria n. 2;
3) Accerti se sussistano i vizi e i difetti lamentati nel ricorso introduttivo e nella perizia allegata e verifichi quali ne siano le cause;
4) Accerti quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati ed il costo di tali interventi” (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte attrice);
9 7) all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
10 8) tali risultanze appaiono condivisibili sotto il profilo del mero accertamento tecnico (con le opportune emende di cui infra in punto di danni), essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che la parte convenuta, al riguardo, rimanendo contumace, non ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994);
9) la mancata realizzazione delle opere e lo stato di abbandono del cantiere risultano altresì dalle risultanze e dalla documentazione fotografica di cui alla relazione di parte prodotta in atti da parte attrice redatta dal geom. (v. il doc. n. 4 del fascicolo di Persona_2 parte attrice); le conclusioni di tale relazione hanno trovato piena conferma nella successiva c.t.u. svolta ante causam e non sono state compiutamente ed efficacemente contestate dalla parte convenuta in sede di a.t.p.;
10) è stato peraltro più volte affermato dalla Corte Suprema di
Cassazione che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 5, ord. n.
26550/2011 e Cass., Sez. 1, ord. n. 25593/2023);
11) la domanda di risoluzione del contratto come avanzata da parte attrice deve dunque essere accolta in quanto la parte convenuta è risultata gravemente inadempiente;
in particolare, è emerso che la parte convenuta non ha completato le opere oggetto dell'appalto, non ha quindi terminato i lavori entro il termine pattuito (e comunque in tempi ragionevoli e utili per poter usufruire dei benefici fiscali di cui al D.L.
34/2020), ha abbandonato il cantiere, ha realizzato opere affette da vizi e difformità non avendo correttamente completato i lavori, ciò che ha reso
11 necessario l'intervento di altra ditta;
ricorre certamente il requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 del codice civile come anche apprezzabile dalla documentazione fotografica contenuta nella c.t.u. svolta ante causam e nella c.t.p. prodotta in atti, attesa la solo parziale realizzazione del programma contrattuale e l'abbandono del cantiere (v. i docc. nn. 4 e 12 del fascicolo di parte attrice);
12) in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e seguenti del cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso (che qui ricorre) di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti del cod. civ. (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 10255/1998; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 3302/2006);
13) alla parte attrice spetta pertanto la restituzione del corrispettivo versato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
invero, la disposizione dell'art.1458 comma 1 del cod. civ. - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, ma l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e dalla correlata efficacia ex nunc; pertanto, risoluto un contratto di appalto, il committente, nell'impossibilità di restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, è tenuto, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli o riconoscergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronunzia di
12 risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. 1, sent. n. 2456/1968 e Cass., Sez. 1, sent. n. 12162/2007);
14) all'attore spetta, pertanto, in primo luogo, il seguente importo:
→ € 23.930,00 (€ 26.400,00 + € 2.000,00 = 28.4000 – 4.470,00 = €
23.930,00) a titolo di restituzione (dovendosi sottrarre dall'importo versato da parte attrice il valore delle opere realizzate dalla parte convenuta come quantificate dal c.t.u.);
15) all'attore spettano, inoltre, i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno emergente patito:
→ € 1.030,00 quale importo necessario per rimuovere i lavori non eseguiti a regola d'arte (v. pagina 16 della c.t.u.);
→ € 2.602,00 quale importo versato al c.t.u. a titolo di spese liquidate dal Tribunale Ordinario di Torino ex art. 168 del D.P.R. n.
115/2022;
16) quanto alle richieste spese sostenute per il pagamento del compenso al c.t.u., va evidenziato invero che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., Sez. 3, ord. n.
30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 34540/2024);
17) non possono essere rimborsati all'attore invece gli importi versati negli anni 2022, 2023 e 2024 a titolo di TARI e IMU, giacché questi esborsi sono comunque dovuti dalla parte attrice all'Erario a prescindere dall'attività di ristrutturazione svolta, e ciò in ragione della mera detenzione, disponibilità e proprietà dell'immobile;
13 18) non può essere altresì riconosciuto all'attore l'importo richiesto di € 47.883,00 poiché esso di fatto ammonta al valore dei lavori inizialmente previsti in contratto e non realizzati;
il danno patito non può certo individuarsi nell'importo dei lavori non realizzati poiché proprio la mancata realizzazione delle opere esclude la sussistenza della relazione di corrispettività fra quanto inizialmente previsto in contratto come prezzo da corrispondere e il valore delle opere come quantificate in contratto;
il danno, tutt'al più, può individuarsi in specifiche perdite patrimoniali a titolo di danno emergente ovvero in mancato guadagno;
non essendo state specificate in atti precipue voci di tal fatta, oltre a quelle sopra considerate, il danno da riconoscersi all'attore deve dunque limitarsi alle componenti monetarie sopra indicate;
19) allo stesso modo non possono essere riconosciute all'attore le ulteriori voci di danno coincidenti con quanto da esso versato ad altre ditte per il completamento delle opere;
20) la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito come nel caso di risoluzione dell'appalto per totale o parziale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 17453/2021; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 2525/1981);
21) nel caso in esame, sul punto, parte attrice nulla ha dedotto e nulla ha provato e, pertanto, nessuna ulteriore voce di danno può essere qui riconosciuta.
14 In conclusione, la parte convenuta deve corrispondere alla parte attrice, per i titoli sopra menzionati, le seguenti somme:
→ € 23.930,00 a titolo di restituzione;
→ € 1.030,00 a titolo di danno emergente;
→ € 2.602,00 a titolo di risarcimento del danno emergente per le spese sostenute (compenso c.t.u.) dalla parte ricorrente nel procedimento di c.t.u. preventiva ex art. 696 bis del c.p.c. svoltosi ante causam.
Il tutto per complessivi € 27.562,00.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, deve pertanto dichiararsi ex art. 1453 del codice civile la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte convenuta Controparte_1
La parte convenuta deve altresì essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore dell'attore , della Parte_1 somma di € 27.562,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle
15 disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte convenuta
[...]
a socio unico. Controparte_1
2) Condanna la parte convenuta a Controparte_1 socio unico al pagamento, in favore dell'attore , della Parte_1
somma di € 27.562,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte convenuta a Controparte_1
socio unico alla rifusione, favore dell'attore , delle Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esposti ed € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 23824/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Vuono del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Re Umberto n. 21 parte attrice
e
a socio unico Controparte_1
(p. i.v.a. P.IVA_1
parte convenuta contumace
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
inadempimento contrattuale;
risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del cod. civ.; risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: la sola parte attrice costituita in giudizio Parte_1
a precisato le conclusioni che seguono
[...]
Parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via istruttoria: per il solo caso di bisogno e previa modifica e/o revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 5 giugno 2025, ammettere le istanze di prova per interpello e testi formulate dall'attore nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
2. In via preliminare: disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di consulenza preventiva R.G. 22079/2023, instaurato e definito presso questo Tribunale, con la relativa perizia depositata in data 26.6.2024 dal Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. . Persona_1
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'esposizione, l'inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. della società CP_1
a socio unico, in persona del legale rappresentate pro –
[...] tempore e, quindi, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di lite per fatto e colpa della convenuta;
e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 socio unico, in persona del legale rappresentate pro – tempore a risarcire i danni tutti patiti dal Signor , che si quantificano Parte_1 complessivamente in € 94.615,50, ovvero in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sulla somma così determinata e sino al soddisfo;
In subordine:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'esposizione, la sussistenza nelle opere appaltate di vizi e difetti di qualità ai sensi dell'artt. 1667 e/o 1669 c.c. e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 socio unico, in persona del legale rappresentate pro – tempore, a risarcire i danni tutti patiti dal Signor , che si quantificano Parte_1 complessivamente in € 94.615,50, ovvero in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sulla somma così determinata e sino al soddisfo In ogni caso:
2 Con il favore delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e successive occorrende, nonché delle spese, competenze e onorari del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 22079/2023 promosso dall'attore davanti al Tribunale di Torino.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'odierno attore ha esposto in atto di citazione, Parte_1
tra l'altro, quanto segue:
1) in data 24 febbraio 2022, esso attore ha Parte_1 commissionato alla società convenuta la Controparte_1
ristrutturazione dell'immobile di cui è proprietario sito in Ceres (To), alla via Procaria n. 2, a fronte di un corrispettivo pari ad € 52.800,00 con cessione del credito e applicazione dello sconto in fattura del 50%, ai sensi dell'art. 131 del D.L. n. 34/2020, in favore di parte convenuta;
2) alla luce di quanto pattuito, esso attore ha così versato in favore della convenuta tramite bonifico bancario, in Controparte_1 data 25 febbraio 2022, la somma di € 26.400,00 (pari al 50% dell'importo statuito per l'esecuzione dei lavori) e brevi manu, in data 7 settembre
2021, l'importo di € 2.000,00 a titolo di pre-diagosi circa la possibilità di usufruire del c.d. superbonus 110%;
3) nonostante il corretto versamento di quanto stabilito, la parte convenuta ha omesso di completare quasi la totalità degli interventi pattuiti nonché di fornire la documentazione tecnica e la fattura di cui al pagamento effettuato da essa attrice in data 7 settembre 2021;
4) l'odierno attore ha dunque richiesto ad un consulente di propria fiducia di effettuare una perizia tecnica al fine di accertare i vizi delle opere realizzate;
5) dalla soprammenzionata perizia, completata in data 23 novembre 2023, sono emersi i seguenti difetti:
3 “- lo smaltimento del materiale in discarica non è stato eseguito, ma tale materiale è stato accatastato nel cortile insieme ad altro materiale proveniente da altri cantieri, con la conseguenza che il ripristino del cortile con gettata di cemento non è stato effettuato;
- le finestre del sottotetto non sono state chiuse e la riquadratura di tre finestre non è stata eseguita;
- la posa di tre infissi usati non è stata effettuata e gli stessi non sono nemmeno stati forniti;
- la pavimentazione della cucina è stata realizzata in parte, non in laminato, ma con piastrelle di ceramica di forma esagonale e non di forma rettangolare come scelto dalla committenza;
- le stesse piastrelle risultano posate sulla pavimentazione esistente, solamente nella parte centrale della stanza e non sono state completate su nessuno dei quattro perimetri;
- la posa di tali piastrelle è stata eseguita senza l'utilizzo di distanziatori a croce e/o distanziatori livellanti, motivo per il quale si hanno distanze tra una piastrella e l'altra (
- la stuccatura delle fughe delle piastrelle non è stata effettuata e quanto realizzato presenta difetti di planarità, risultando nel complesso non eseguito in conformità ai parametri della regola d'arte;
- la botola che dal vano scala del piano primo permetteva l'accesso al piano sottotetto è stata chiusa con cartongesso, lasciato grezzo e non rifinito, né stuccato;
- l'allacciamento idrico dell'impianto idro sanitario alla presa esistente nella nicchia del muro lato sud-est della cucina è di tipo
- l'impianto elettrico non è stato realizzato del tipo sottotraccia, con tubazione in PVC flessibile, completo di scatole, derivazioni, frutti e relative placche di copertura, così come da contratto, bensì esterno con canaline passacavo in plastica PVC fissate sulle pareti e sui soffitti di tutti i locali del piano terreno e primo;
- l'impianto elettrico di tipo esterno è stato installato su pareti e soffitti non predisposti e tali superfici, pertanto, non risultano idonee all'installazione di impianti;
- i ripristini delle tracce eseguite per la posa degli impianti elettrici ed idrici non sono stati completati;
- i ripristini delle rasature e la decorazione interna non sono stati eseguiti;
- i falsi telai delle porte interne non risultano correttamente sigillati e delle 10 porte interne pattuite solo 4 sono state fornite, ma non montate;
- gli infissi esterni previsti in PVC non sono stati installati, né forniti;
- la porta d'ingresso blindata è stata fornita, ma risulta incompleta;
- la porta per il secondo ingresso non è stata fornita;
4 - i pavimenti di disimpegno, ingresso, scala, cameretta e tavernetta non sono stati posati, né i relativi materiali forniti”;
6) nonostante la tempestiva denuncia dei soprammenzionati vizi, la società convenuta non ha provveduto ad eliminare quanto evidenziato;
7) con ricorso ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. in data 15 dicembre
2023 esso attore si è così visto costretto ad instaurare davanti al
Tribunale Ordinario di Torino il procedimento R.G. n. 22079/2023 per stabilire lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite;
8) nell'instaurato accertamento tecnico preventivo si è costituita in data 11 gennaio 2024 parte convenuta nominando il proprio consulente tecnico di parte;
9) nell'udienza del 14 febbraio 2024 il giudice designato ha formulato al c.t.u. nominato il seguente quesito peritale:
“Il C.t.u. designato, sentite le Parti e i loro Consulenti, tentata previamente la conciliazione delle parti;
compiuto ogni necessario accertamento tecnico, esaminati gli atti ed i documenti di cui al presente ricorso, acquisita ogni altra documentazione ritenuta necessaria / idonea per l'espletamento del mandato, eseguito ogni necessario sopralluogo ed eseguita ogni idonea documentazione fotografica,
1) Descriva lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite,
2) Accerti la tipologia, l'entità ed il costo degli interventi edili effettuati da presso l'immobile sito in Ceres Controparte_1
(TO), Via Procaria n. 2;
3) Accerti se sussistano i vizi e i difetti lamentati nel ricorso introduttivo e nella perizia allegata e verifichi quali ne siano le cause;
4) Accerti quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati ed il costo di tali interventi”;
5 10) nel corso delle operazioni peritali, in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2024 dal c.t.u. e dai consulenti tecnici di parte,
è stato rilevato quanto segue:
“L'indagine peritale sostanzialmente è stata avvantaggiata dal contraddittorio di cantiere con i Consulenti Tecnici delle parti chiamate in causa. Visto i luoghi è stato riscontrato il danno e direttamente collegato a quanto richiamato nella relazione di parte ricorrente depositata in atti. Così come l'ordinanza del G.I richiama nel quesito posto alla valutazione del CTU. Di conseguenza è stato stilato un verbale di accertamento dei vizi e delle cause richiamando la perizia di parte ricorrente redatta dal CTP Geom. . (figg. 9/10/11/12). Persona_2
Conclusione CTU: Nel verbale si sottoscrive l'accettazione di quanto relazionato nella perizia di parte ricorrente, poiché la stima appare sin dal primo momento congrua in quanto ogni lavorazione risulta quasi viziata nella totalità dei casi. La stima di quelle fasi lavorative che possono ritenersi eseguite sono congrue con quanto stimato nella relazione di parte ricorrente.”
(v. le pagine 7 ed 8 della depositata relazione tecnica d'ufficio);
11) come rilevato dal c.t.u. a pagina 4 della relazione tecnica d'ufficio, parte convenuta non ha formulato Controparte_1 osservazioni alla bozza della perizia predisposta dal c.t.u., confermando così quanto da quest'ultimo accertato in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2024;
12) l'odierna convenuta ha altresì integralmente accettato la quantificazione dei danni operata dal geom. (c.t.p.), come è stato Per_2
sottolineato a pagina 11 della menzionata relazione tecnica d'ufficio;
13) con riferimento al quesito demandato dal Tribunale Ordinario di
Torino circa il valore dei lavori correttamente eseguiti e dei lavori da rimuovere, il c.t.u. ha dettagliato quanto segue:
“
6. Valore dei lavori correttamente eseguiti. Il valore dei lavori correttamente eseguiti risulta essere:
1. Redazione e presentazione pratica edilizia (CILA) € 500,00;
2. Getto con cls alleggerito nel sottotetto, eseguito in parte € 1.300,00;
6
3. Demolizione parete ingresso € 170,00;
4. Getto pavimento in cls in tavernetta € 600,00;
5. Chiusura porta tra camere € 120,00;
6. Chiusura botola con cartongesso senza rifiniture € 40,00;
7. Spostamento attacchi cucina € 250,00;
8. Installazione n.6 scatole con punti presa e n.1 scatola con interruttore € 280,00;
9. Installazione quadro elettrico ed una scatola di derivazione € 180,00;
10. Messa a terra impianto elettrico € 50,00;
11. Ripristino illuminazione in facciata € 80,00;
12. Rimozione porte interne € 100,00;
13. Fornitura n.4 porte interne € 800,00; Totale € 4.470,00 Tutte le altre lavorazioni previste da contratto e non ricomprese nei precedenti punti non risultano essere state realizzate.
7. Valore dei lavori da rimuovere A seguito della realizzazione di opere non eseguite a regola d'arte si segnala inoltre che:
1. La parte di pavimentazione realizzata in cucina dovrà essere rifatta in quanto presenta tolleranze massime non consentite dalla normativa per considerare una posa di un pavimento in piastrelle “a norma”. La rimozione ed il trasporto delle macerie in discarica Ë quantizzabile in € 300,00;
2. Rimozione impianto elettrico di tipo esterno installato su pareti e soffitti non predisposti all'installazione di impianti “a vista”, quantizzabile in € 480,00;
3. Rimozione n.5 controtelai e riposizionamento degli stessi, quantizzabile in € 250,00. Il lavoro di ripristino ante opera per i lavori non eseguiti correttamente e che è necessario rimuovere per eseguirli in conformità ai parametri della regola d'arte ammonta a € 1.030,00. 8. Conclusioni Per quanto esposto i danni subiti dal signor Parte_1 ammontano ad € 44.560,00 (al netto di IVA) così determinati Importo opere da eseguirsi come da contratto € 48.000,00 Importo lavori correttamente eseguiti € 4.470,00 Totale parziale € 43.530,00 A cui va aggiunto il valore dei lavori da rimuovere € 1.030,00 Totale danni € 44.560,00”;
14) essendo risultato vano ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza, con comunicazione del 28 ottobre 2024 esso attore ha risolto il contratto di appalto, stipulato con la parte convenuta in data 24 febbraio
7 2022, e contestualmente ha invitato e diffidato controparte a provvedere, entro e non oltre 15 giorni, al risarcimento degli ingenti danni patiti.
In ragione di tali deduzioni, l'odierno attore ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la restituzione del prezzo in allora versato nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
La società convenuta pur ritualmente Controparte_1
citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei seguenti e limitati termini infra specificati.
In particolare, la domanda di risoluzione del contratto è fondata e va accolta, mentre le pretese creditorie (restitutorie e risarcitorie) avanzate dalla parte attrice sono solo parzialmente fondate e ciò in ragione delle seguenti dirimenti considerazioni:
1) la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame l'attore ha provato la fonte Parte_1
legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di appalto
8 stipulato fra le parti in data 22 febbraio 2022 (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice);
3) parte ricorrente l'attore ha altresì allegato e Parte_1
dimostrato l'intervenuto pagamento di acconti per € 26.400,00 (v. il doc.
n. 2 del fascicolo di parte attrice recante contabile di bonifico) ed €
2.000,00 per “prediagnosi pratica 110” (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice recante quietanza di pagamento ritualmente sottoscritto da parte convenuta);
4) parte convenuta rimanendo Controparte_1
contumace nel presente processo, ha omesso di provare di aver adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, ovverosia di aver correttamente eseguito le opere commissionate da parte resistente;
5) parte ricorrente ha altresì depositato l'elaborato di c.t.u. ex art. 696 e 669 bis bis del c.p.c. redatto nell'ambito del procedimento R.G. n.
22079/2023 svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Torino, nel quale l'odierna parte convenuta si è ritualmente costituita sostenendo le proprie ragioni e partecipando alle relative operazioni peritali mediante nomina di un proprio c.t.p.;
6) al c.t.u. sono stati in allora sottoposti i seguenti quesiti:
“1) Descriva lo stato e le condizioni dei luoghi oggetto di lite, 2) Accerti la tipologia, l'entità ed il costo degli interventi edili effettuati da presso l'immobile sito in Ceres Controparte_1
(TO), Via Procaria n. 2;
3) Accerti se sussistano i vizi e i difetti lamentati nel ricorso introduttivo e nella perizia allegata e verifichi quali ne siano le cause;
4) Accerti quali siano gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati ed il costo di tali interventi” (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte attrice);
9 7) all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
10 8) tali risultanze appaiono condivisibili sotto il profilo del mero accertamento tecnico (con le opportune emende di cui infra in punto di danni), essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che la parte convenuta, al riguardo, rimanendo contumace, non ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994);
9) la mancata realizzazione delle opere e lo stato di abbandono del cantiere risultano altresì dalle risultanze e dalla documentazione fotografica di cui alla relazione di parte prodotta in atti da parte attrice redatta dal geom. (v. il doc. n. 4 del fascicolo di Persona_2 parte attrice); le conclusioni di tale relazione hanno trovato piena conferma nella successiva c.t.u. svolta ante causam e non sono state compiutamente ed efficacemente contestate dalla parte convenuta in sede di a.t.p.;
10) è stato peraltro più volte affermato dalla Corte Suprema di
Cassazione che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 5, ord. n.
26550/2011 e Cass., Sez. 1, ord. n. 25593/2023);
11) la domanda di risoluzione del contratto come avanzata da parte attrice deve dunque essere accolta in quanto la parte convenuta è risultata gravemente inadempiente;
in particolare, è emerso che la parte convenuta non ha completato le opere oggetto dell'appalto, non ha quindi terminato i lavori entro il termine pattuito (e comunque in tempi ragionevoli e utili per poter usufruire dei benefici fiscali di cui al D.L.
34/2020), ha abbandonato il cantiere, ha realizzato opere affette da vizi e difformità non avendo correttamente completato i lavori, ciò che ha reso
11 necessario l'intervento di altra ditta;
ricorre certamente il requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 del codice civile come anche apprezzabile dalla documentazione fotografica contenuta nella c.t.u. svolta ante causam e nella c.t.p. prodotta in atti, attesa la solo parziale realizzazione del programma contrattuale e l'abbandono del cantiere (v. i docc. nn. 4 e 12 del fascicolo di parte attrice);
12) in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e seguenti del cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso (che qui ricorre) di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti del cod. civ. (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 10255/1998; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 3302/2006);
13) alla parte attrice spetta pertanto la restituzione del corrispettivo versato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
invero, la disposizione dell'art.1458 comma 1 del cod. civ. - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, ma l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e dalla correlata efficacia ex nunc; pertanto, risoluto un contratto di appalto, il committente, nell'impossibilità di restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, è tenuto, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli o riconoscergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronunzia di
12 risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. 1, sent. n. 2456/1968 e Cass., Sez. 1, sent. n. 12162/2007);
14) all'attore spetta, pertanto, in primo luogo, il seguente importo:
→ € 23.930,00 (€ 26.400,00 + € 2.000,00 = 28.4000 – 4.470,00 = €
23.930,00) a titolo di restituzione (dovendosi sottrarre dall'importo versato da parte attrice il valore delle opere realizzate dalla parte convenuta come quantificate dal c.t.u.);
15) all'attore spettano, inoltre, i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno emergente patito:
→ € 1.030,00 quale importo necessario per rimuovere i lavori non eseguiti a regola d'arte (v. pagina 16 della c.t.u.);
→ € 2.602,00 quale importo versato al c.t.u. a titolo di spese liquidate dal Tribunale Ordinario di Torino ex art. 168 del D.P.R. n.
115/2022;
16) quanto alle richieste spese sostenute per il pagamento del compenso al c.t.u., va evidenziato invero che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., Sez. 3, ord. n.
30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 34540/2024);
17) non possono essere rimborsati all'attore invece gli importi versati negli anni 2022, 2023 e 2024 a titolo di TARI e IMU, giacché questi esborsi sono comunque dovuti dalla parte attrice all'Erario a prescindere dall'attività di ristrutturazione svolta, e ciò in ragione della mera detenzione, disponibilità e proprietà dell'immobile;
13 18) non può essere altresì riconosciuto all'attore l'importo richiesto di € 47.883,00 poiché esso di fatto ammonta al valore dei lavori inizialmente previsti in contratto e non realizzati;
il danno patito non può certo individuarsi nell'importo dei lavori non realizzati poiché proprio la mancata realizzazione delle opere esclude la sussistenza della relazione di corrispettività fra quanto inizialmente previsto in contratto come prezzo da corrispondere e il valore delle opere come quantificate in contratto;
il danno, tutt'al più, può individuarsi in specifiche perdite patrimoniali a titolo di danno emergente ovvero in mancato guadagno;
non essendo state specificate in atti precipue voci di tal fatta, oltre a quelle sopra considerate, il danno da riconoscersi all'attore deve dunque limitarsi alle componenti monetarie sopra indicate;
19) allo stesso modo non possono essere riconosciute all'attore le ulteriori voci di danno coincidenti con quanto da esso versato ad altre ditte per il completamento delle opere;
20) la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito come nel caso di risoluzione dell'appalto per totale o parziale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 17453/2021; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n. 2525/1981);
21) nel caso in esame, sul punto, parte attrice nulla ha dedotto e nulla ha provato e, pertanto, nessuna ulteriore voce di danno può essere qui riconosciuta.
14 In conclusione, la parte convenuta deve corrispondere alla parte attrice, per i titoli sopra menzionati, le seguenti somme:
→ € 23.930,00 a titolo di restituzione;
→ € 1.030,00 a titolo di danno emergente;
→ € 2.602,00 a titolo di risarcimento del danno emergente per le spese sostenute (compenso c.t.u.) dalla parte ricorrente nel procedimento di c.t.u. preventiva ex art. 696 bis del c.p.c. svoltosi ante causam.
Il tutto per complessivi € 27.562,00.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, deve pertanto dichiararsi ex art. 1453 del codice civile la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte convenuta Controparte_1
La parte convenuta deve altresì essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore dell'attore , della Parte_1 somma di € 27.562,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle
15 disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte convenuta
[...]
a socio unico. Controparte_1
2) Condanna la parte convenuta a Controparte_1 socio unico al pagamento, in favore dell'attore , della Parte_1
somma di € 27.562,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte convenuta a Controparte_1
socio unico alla rifusione, favore dell'attore , delle Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esposti ed € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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