Articolo 1 della Legge 10 maggio 1983, n. 193
Versione
3 giugno 1983
Art. 1. Articolo unico

Nella prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e nelle localita' ladine nella provincia di Bolzano sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di eta' di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , purche' essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di eta', e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico in cui sono banditi i concorsi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1983