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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 287/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 287/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 13.02.2025, congiuntamente da:
(CF: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) il 13.07.1978,
e
(CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
04.05.1975, entrambi residenti in [...],
Montecatini Terme (PT), rappresentati e difesi dall'Avv. Nara Vescio con studio in viale Antonio Balducci n. 2D, Montecatini Terme (PT), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 28.09.2003 in Moiano (BN), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.01.2006) Persona_1
e (il 28.10.2015). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo l'unione matrimoniale diveniva intollerabile a causa del venir meno dell'affezione coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. sulla responsabilità genitoriale:
stabilire che entrambi i coniugi conservino ed esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; entrambi i genitori esercitino quindi l'affido condiviso.
3. contenuti e permanenza della figlia minore e del figlio maggiorenne presso ciascun genitore:
stabilire che i figli abitino ed abbiano il loro domicilio nella ex casa coniugale fino alla liberazione della stessa in virtù della vendita e poi siano collocati prevalentemente presso la nuova futura abitazione della madre, con diritto del padre a frequentare i figli, comunque al di fuori dell'appartamento in cui vive la ricorrente.
2 Stabilire per l'effetto, che il padre tenga con sè la minore il giorno di martedì
dopo la scuola sino all'ora di cena e sabato e domenica;
che frequenti il figlio concordando con lui i giorni in base ai rispettivi impegni.
Che i genitori concordino tra loro la permanenza della figlia con
l'altro genitore durante le vacanze natalizie, pasquali e estive, i genetliaci ed altre ricorrenze importanti per la famiglia, come stabilito nel piano genitoriale allegato al presente atto.
4. assegnazione casa familiare
assegnare la casa familiare alla ricorrente che continuerà a viverci assieme ai figli, sino a che non sarà spirato il termine per lasciarla libera in virtù del contratto definitivo.
5. mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Stabilire che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla ricorrente, presso cui i figli continueranno ad essere collocati;
stabilire che il Sig. versi un contributo di € Parte_2
200,00 mensili in totale per entrambi i figli da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate e a quelle da non concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia;
6. mantenimento coniuge
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio nei limiti di cui al piano genitoriale, e cioè solo nei paesi membri firmatari della
Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 3 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CF: , nata a [...] il
[...] C.F._1
13.07.1978 e (CF: ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 28.09.2003 in Moiano (BN), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moiano (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
13, P. 2, S. A, anno 2003);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 287/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 13.02.2025, congiuntamente da:
(CF: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera) il 13.07.1978,
e
(CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
04.05.1975, entrambi residenti in [...],
Montecatini Terme (PT), rappresentati e difesi dall'Avv. Nara Vescio con studio in viale Antonio Balducci n. 2D, Montecatini Terme (PT), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 28.09.2003 in Moiano (BN), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.01.2006) Persona_1
e (il 28.10.2015). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo l'unione matrimoniale diveniva intollerabile a causa del venir meno dell'affezione coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. sulla responsabilità genitoriale:
stabilire che entrambi i coniugi conservino ed esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; entrambi i genitori esercitino quindi l'affido condiviso.
3. contenuti e permanenza della figlia minore e del figlio maggiorenne presso ciascun genitore:
stabilire che i figli abitino ed abbiano il loro domicilio nella ex casa coniugale fino alla liberazione della stessa in virtù della vendita e poi siano collocati prevalentemente presso la nuova futura abitazione della madre, con diritto del padre a frequentare i figli, comunque al di fuori dell'appartamento in cui vive la ricorrente.
2 Stabilire per l'effetto, che il padre tenga con sè la minore il giorno di martedì
dopo la scuola sino all'ora di cena e sabato e domenica;
che frequenti il figlio concordando con lui i giorni in base ai rispettivi impegni.
Che i genitori concordino tra loro la permanenza della figlia con
l'altro genitore durante le vacanze natalizie, pasquali e estive, i genetliaci ed altre ricorrenze importanti per la famiglia, come stabilito nel piano genitoriale allegato al presente atto.
4. assegnazione casa familiare
assegnare la casa familiare alla ricorrente che continuerà a viverci assieme ai figli, sino a che non sarà spirato il termine per lasciarla libera in virtù del contratto definitivo.
5. mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Stabilire che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla ricorrente, presso cui i figli continueranno ad essere collocati;
stabilire che il Sig. versi un contributo di € Parte_2
200,00 mensili in totale per entrambi i figli da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate e a quelle da non concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia;
6. mantenimento coniuge
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio nei limiti di cui al piano genitoriale, e cioè solo nei paesi membri firmatari della
Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 3 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CF: , nata a [...] il
[...] C.F._1
13.07.1978 e (CF: ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 28.09.2003 in Moiano (BN), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moiano (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
13, P. 2, S. A, anno 2003);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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