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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 50742/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cristina Castoldi (c.f. ), presso la quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 18, ora in via Larga n. 31
(PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Sig. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Nocco (c.f. ), C.F._3
presso la quale è elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle, via Carmine n.
21 (PEC: ; Email_2 - appellata e appellante incidentale -
con atto di citazione in appello notificato il 17.12.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data 8.7/25.8.2021 (nel procedimento RG 1416/2020), di accoglimento parziale dell'opposizione a intimazione di pagamento n. 068 2019 90279890 34/000, notificata in data 10.9.2019, adottata da;
Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- per tutte le ragioni di cui in atti, rigettare l'appello incidentale poiché infondato;
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
25.8.2021 e non notificata, per tutti i motivi di cui in narrativa, annullare/dichiarare annullata di diritto l'intimazione di pagamento n. 0682019
9027989034/000 con riferimento, in ragione della propria competenza, all'asserito credito risultante dalla cartella n. 06820130193246615000, e dichiarare, conseguentemente, non dovuto l'importo complessivo di €uro 603,06=;
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
25.8.2021 e non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, all'integrale pagamento, in favore dell'avv. Parte_1
delle spese di giudizio di primo grado, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, oltre anticipazioni esenti;
Nel merito, in via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
2 25.8.2021 e non notificata, per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare non dovuto l'importo di €uro 603,06= risultante dalla cartella n.
06820130193246615000;
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.>>
conclusioni di : Controparte_3
< illegittima la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 06820199027989034000 in relazione alla cartella n.
06820120235630873000 per i motivi di cui al punto 1); in ogni caso, rigettare l'appello parziale proposto dal sig. con conferma della sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui ha dichiarato correttamente notificate le cartelle n.
06820120235630873000 e n. 068201301932466145000, e dichiarato legittima l'intimazione impugnata per la cartella n. 068201301932466145000. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. Avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
5604/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 8.7/25.8.2021 nel procedimento RG 1416/2020, con cui è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2019 Pt_1
90279890 34/000, notificatagli da il Controparte_4
10.9.2019, facente riferimento a nove cartelle indicate come precedentemente notificate al medesimo Pt_1
3 Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1 aveva proposto “opposizione avverso la predetta intimazione di
[...]
pagamento limitatamente (per ragioni di competenza) alle cartelle n.
06820120235630873000 e n. 06820130193246615000, entrambe relative a contravvenzioni del codice della strada”.
La sentenza impugnata ha annullato l'intimazione di pagamento n. 068 2019
90279890 34/000 “solo in relazione alla cartella esattoriale n.
06820120235630873000” (dell'importo di € 155,42) e l'ha invece confermata in relazione all'altra cartella oggetto di doglianza, avente n. 06820130193246615000
(dell'importo di € 603,06). Infine ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Come sintetizzato dallo stesso appellante principale (atto di citazione in appello, pag. 10), egli censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma parziale, poiché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure:
- non avrebbe provato di avere dato riscontro Controparte_3 alla istanza di sospensione, formulata dal ai sensi dell'art. 1 co. 538 Pt_1 della L. 228/2012, dell'intimazione di pagamento n. 068 2017 90163409 23/000, con contestuale richiesta di verifica della correttezza della richiesta di pagamento, ciò che, secondo l'appellante principale, avrebbe comportato “in via automatica l'annullamento di diritto del debito”;
- non avrebbe neppure dato prova della Controparte_3 notificazione delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento.
Inoltre l'appellante si duole della immotivata compensazione integrale Pt_1
delle spese processuali.
L'appellata , costituitasi nel presente giudizio di Controparte_3
appello con comparsa di risposta trasmessa il 15.3.2022, chiede respingersi il gravame, sostenendone l'infondatezza, e propone appello incidentale avverso il
4 capo della sentenza del Giudice di Pace che ha ritenuto fondata la censura mossa dall'opponente alla cartella esattoriale n. 06820120235630873000.
*
Deve innanzitutto osservarsi che l'opposizione proposta da Parte_1
avanti al GdP è stata espressamente limitata agli importi di cui a (solo)
[...] due delle nove cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n. 068 2019
90279890 34/000, vale a dire le cartelle n. 06820120235630873000 e n.
06820130193246615000.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale,
[...]
ha dato idonea prova, con le allegazioni documentali sub Controparte_4 doc. 3 del fascicolo di primo grado, dell'avvenuta notifica delle due predette cartelle.
Dunque il motivo di appello relativo a tale passo della decisione di primo grado è infondato.
Quanto all'unica istanza “di verificazione”, o “di sospensione” (come alternativamente qualificata dalla parte opponente/appellante principale), rinvenibile sub doc. 2 del fascicolo di primo grado della medesima parte, deve osservarsi che:
- tale “istanza di sospensione” (notificata il 19.6.2017) si riferisce alla cartella n.
06820120235630873000, ma non anche all'altra cartella contestata, avente n.
06820130193246615000;
- essa non deduce alcuno dei motivi di cui al co. 538 dell'art. 1 L.228/2012;
- essa non risulta neppure corredata dai documenti, richiesti dalla legge, attestanti il ricorso dell'una o dell'altra delle situazioni prese in considerazione dal cit. co. 538.
5 Per quanto appena osservato, non può ritenersi intervenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal alcun “annullamento di diritto del debito” Pt_1 dell'opponente/appellante principale.
L'assoluta infondatezza dell'opposizione rende del tutto inaccoglibile anche il motivo di gravame principale concernente l'integrale compensazione delle spese di primo grado.
L'appello proposto da è dunque totalmente infondato e Parte_1
perciò deve essere respinto.
Quanto all'appello proposto in via incidentale da Controparte_1
, le medesime considerazioni sopra svolte circa l'infondatezza
[...] dell'istanza proposta ex art. 1 co. 538 L. 228/12 e l'esistenza di prova dell'avvenuta rituale notificazione di entrambe le predette cartelle (n.
06820120235630873000 e n. 06820130193246615000) ne impongono l'accoglimento.
Deve infine darsi atto che l'appellata e appellante incidentale, vittoriosa, non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio di appello devono seguire la soccombenza (art. 91
c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello principale proposto da Parte_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data 8.7/25.8.2021 (nel procedimento RG 1416/2020);
accogliendo l'appello incidentale proposto da Controparte_3
avverso la medesima sentenza 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in parziale riforma di questa, respinge integralmente l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2019 Parte_1
90279890 34/000;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 600,00 per
[...]
onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA) per il presente giudizio di appello, con distrazione a favore dell'Avv. Michela Nocco, dichiaratasi antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello principale proposto da Parte_1
Milano, 9.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 50742/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cristina Castoldi (c.f. ), presso la quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 18, ora in via Larga n. 31
(PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Sig. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Nocco (c.f. ), C.F._3
presso la quale è elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle, via Carmine n.
21 (PEC: ; Email_2 - appellata e appellante incidentale -
con atto di citazione in appello notificato il 17.12.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data 8.7/25.8.2021 (nel procedimento RG 1416/2020), di accoglimento parziale dell'opposizione a intimazione di pagamento n. 068 2019 90279890 34/000, notificata in data 10.9.2019, adottata da;
Controparte_1
conclusioni di parte appellante:
< eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- per tutte le ragioni di cui in atti, rigettare l'appello incidentale poiché infondato;
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
25.8.2021 e non notificata, per tutti i motivi di cui in narrativa, annullare/dichiarare annullata di diritto l'intimazione di pagamento n. 0682019
9027989034/000 con riferimento, in ragione della propria competenza, all'asserito credito risultante dalla cartella n. 06820130193246615000, e dichiarare, conseguentemente, non dovuto l'importo complessivo di €uro 603,06=;
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
25.8.2021 e non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, all'integrale pagamento, in favore dell'avv. Parte_1
delle spese di giudizio di primo grado, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, oltre anticipazioni esenti;
Nel merito, in via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano
(Sezione VI, Giudice dott. Di Giorgi) emessa in data 8.7.2021, depositata in data
2 25.8.2021 e non notificata, per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare non dovuto l'importo di €uro 603,06= risultante dalla cartella n.
06820130193246615000;
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.>>
conclusioni di : Controparte_3
< illegittima la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 06820199027989034000 in relazione alla cartella n.
06820120235630873000 per i motivi di cui al punto 1); in ogni caso, rigettare l'appello parziale proposto dal sig. con conferma della sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui ha dichiarato correttamente notificate le cartelle n.
06820120235630873000 e n. 068201301932466145000, e dichiarato legittima l'intimazione impugnata per la cartella n. 068201301932466145000. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. Avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
5604/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 8.7/25.8.2021 nel procedimento RG 1416/2020, con cui è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2019 Pt_1
90279890 34/000, notificatagli da il Controparte_4
10.9.2019, facente riferimento a nove cartelle indicate come precedentemente notificate al medesimo Pt_1
3 Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1 aveva proposto “opposizione avverso la predetta intimazione di
[...]
pagamento limitatamente (per ragioni di competenza) alle cartelle n.
06820120235630873000 e n. 06820130193246615000, entrambe relative a contravvenzioni del codice della strada”.
La sentenza impugnata ha annullato l'intimazione di pagamento n. 068 2019
90279890 34/000 “solo in relazione alla cartella esattoriale n.
06820120235630873000” (dell'importo di € 155,42) e l'ha invece confermata in relazione all'altra cartella oggetto di doglianza, avente n. 06820130193246615000
(dell'importo di € 603,06). Infine ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Come sintetizzato dallo stesso appellante principale (atto di citazione in appello, pag. 10), egli censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma parziale, poiché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure:
- non avrebbe provato di avere dato riscontro Controparte_3 alla istanza di sospensione, formulata dal ai sensi dell'art. 1 co. 538 Pt_1 della L. 228/2012, dell'intimazione di pagamento n. 068 2017 90163409 23/000, con contestuale richiesta di verifica della correttezza della richiesta di pagamento, ciò che, secondo l'appellante principale, avrebbe comportato “in via automatica l'annullamento di diritto del debito”;
- non avrebbe neppure dato prova della Controparte_3 notificazione delle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento.
Inoltre l'appellante si duole della immotivata compensazione integrale Pt_1
delle spese processuali.
L'appellata , costituitasi nel presente giudizio di Controparte_3
appello con comparsa di risposta trasmessa il 15.3.2022, chiede respingersi il gravame, sostenendone l'infondatezza, e propone appello incidentale avverso il
4 capo della sentenza del Giudice di Pace che ha ritenuto fondata la censura mossa dall'opponente alla cartella esattoriale n. 06820120235630873000.
*
Deve innanzitutto osservarsi che l'opposizione proposta da Parte_1
avanti al GdP è stata espressamente limitata agli importi di cui a (solo)
[...] due delle nove cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n. 068 2019
90279890 34/000, vale a dire le cartelle n. 06820120235630873000 e n.
06820130193246615000.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale,
[...]
ha dato idonea prova, con le allegazioni documentali sub Controparte_4 doc. 3 del fascicolo di primo grado, dell'avvenuta notifica delle due predette cartelle.
Dunque il motivo di appello relativo a tale passo della decisione di primo grado è infondato.
Quanto all'unica istanza “di verificazione”, o “di sospensione” (come alternativamente qualificata dalla parte opponente/appellante principale), rinvenibile sub doc. 2 del fascicolo di primo grado della medesima parte, deve osservarsi che:
- tale “istanza di sospensione” (notificata il 19.6.2017) si riferisce alla cartella n.
06820120235630873000, ma non anche all'altra cartella contestata, avente n.
06820130193246615000;
- essa non deduce alcuno dei motivi di cui al co. 538 dell'art. 1 L.228/2012;
- essa non risulta neppure corredata dai documenti, richiesti dalla legge, attestanti il ricorso dell'una o dell'altra delle situazioni prese in considerazione dal cit. co. 538.
5 Per quanto appena osservato, non può ritenersi intervenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal alcun “annullamento di diritto del debito” Pt_1 dell'opponente/appellante principale.
L'assoluta infondatezza dell'opposizione rende del tutto inaccoglibile anche il motivo di gravame principale concernente l'integrale compensazione delle spese di primo grado.
L'appello proposto da è dunque totalmente infondato e Parte_1
perciò deve essere respinto.
Quanto all'appello proposto in via incidentale da Controparte_1
, le medesime considerazioni sopra svolte circa l'infondatezza
[...] dell'istanza proposta ex art. 1 co. 538 L. 228/12 e l'esistenza di prova dell'avvenuta rituale notificazione di entrambe le predette cartelle (n.
06820120235630873000 e n. 06820130193246615000) ne impongono l'accoglimento.
Deve infine darsi atto che l'appellata e appellante incidentale, vittoriosa, non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio di appello devono seguire la soccombenza (art. 91
c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello principale proposto da Parte_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
respinge l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data 8.7/25.8.2021 (nel procedimento RG 1416/2020);
accogliendo l'appello incidentale proposto da Controparte_3
avverso la medesima sentenza 5604/2021 del Giudice di Pace di Milano, in parziale riforma di questa, respinge integralmente l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2019 Parte_1
90279890 34/000;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 600,00 per
[...]
onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA) per il presente giudizio di appello, con distrazione a favore dell'Avv. Michela Nocco, dichiaratasi antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia in relazione all'appello principale proposto da Parte_1
Milano, 9.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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