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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4831/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
Parte_1
e
Parte_2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata il [...] fuori dal matrimonio e riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori;
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare:
“1) affidarsi la figlia a entrambi i genitori, congiuntamente;
Persona_2
2) disporsi il collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre a Venezia, ove Per_1
frequenterà le scuole superiori a partire da settembre 2025;
3) quanto alle modalità di visita e frequentazione della minore da parte del genitore non prevalentemente collocatario, si dispone quanto segue:
a) in relazione alle vacanze estive 2025, il padre potrà trascorrere tutto il tempo che riterrà con la figlia purché
a Venezia, attesa l'esigenza di di riambientarsi alla città in vista dell'inizio delle attività scolastiche Per_1
che, da settembre 2025 in avanti, svolgerà a Venezia;
b) a decorrere dal mese di settembre 2025, coincidente con l'inizio delle attività scolastiche che la figlia Per_1
seguirà a Venezia, i ricorrenti convengono che:
* trascorrerà tutte le vacanze scolastiche, siano esse invernali ovvero estive, con il padre;
Per_1
* la figlia vedrà il padre almeno una volta al mese compatibilmente con gli impegni scolastici alternandosi spostamenti del padre dalla Spagna a Venezia e della figlia in Spagna atteso che la stessa, a decorrere dal
27 ottobre 2025, potrà volare in autonomia;
* per i soggiorni del padre a Venezia, come precedentemente previsto per i soggiorni della madre in Spagna, il padre alloggerà presso la residenza della sig.ra che si trasferirà presso altra sistemazione Parte_1
ovvero potrà permanere nell'abitazione riducendo, comunque, al minimo la sua presenza per consentire al padre ed alla figlia di trascorrere assieme del tempo senza interferenze di altri soggetti;
4) il padre verserà alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di
€ 250,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT; nei periodi in cui la minore trascorrerà consecutivamente con il padre più di due settimane (ad esempio durante le vacanze scolastiche estive) nulla sarà dovuto a titolo di concorso nel mantenimento;
5) la sig.ra percepirà la totalità dell'Assegno Unico;
Pt_1
6) in relazione alle spese cd straordinarie, i ricorrenti convengono che il genitore presso cui sarà collocata la figlia in via prevalente, avrà diritto al rimborso della quota di metà delle spese straordinarie dallo stesso sostenute a fronte della presentazione all'altro coniuge delle relative pezze giustificative, ferma la distinzione tra le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e quelle per le quali
è, al contrario, richiesto il preventivo assenso e nello specifico, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia;
7) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora al rinnovo e/o al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/07/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca