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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2812 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CARBONELLI ANTONIO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante con l'Avv. LUPO SABINA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CEFALONIA 50 25124 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: prestazione CP_1
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha convenuto in giudizio Parte_1
l per ottenere, in relazione all'infortunio occorsogli in data 4 aprile CP_1
2024, il riconoscimento del maggior grado di menomazione all'integrità psicofisica pari al 7% o comunque superiore al 4% attribuito dall'ente convenuto con conseguente costituzione della rendita. Nelle more del giudizio, in seguito alla visita collegiale del 29.1.2025, il danno veniva rivalutato nella misura del 6%, valutazione accettata dallo stesso Consulente del ricorrente.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Avendo parte ricorrente accettato la valutazione della collegiale medica non v'è dubbio che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dibattuto in ordine alle spese di lite chiedendo l' la CP_1 compensazione e la parte ricorrente la refusione almeno parziale delle stesse.
Al riguardo deve essere applicato il principio della prevalente soccombenza in quanto il ricorrente è stato costretto a radicare il presente giudizio alla luce della valutazione dell' che escludeva la possibilità di ottenere CP_1 una rendita dall'istituto, valutazione che si è appurato essere errata.
Tuttavia questo giudice ritiene di compensare le spese di lite in ragione di un mezzo stante la particolarità della valutazione dei postumi del ricorrente e lo scostamento del tutto esiguo della valutazione inizialmente eseguita dall' . CP_1
Pertanto l' va condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese CP_1 di lite liquidate come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione a favore del difensore antistatario.
Si dà atto dell'errore materiale compiuto nel dispositivo laddove non è stata inserita la locuzione “ con distrazione a favore del difensore antistario”, che viene quindi corretta d'ufficio in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite per un mezzo fra le parti condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente il residuo mezzo delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 27/03/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CARBONELLI ANTONIO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante con l'Avv. LUPO SABINA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CEFALONIA 50 25124 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: prestazione CP_1
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha convenuto in giudizio Parte_1
l per ottenere, in relazione all'infortunio occorsogli in data 4 aprile CP_1
2024, il riconoscimento del maggior grado di menomazione all'integrità psicofisica pari al 7% o comunque superiore al 4% attribuito dall'ente convenuto con conseguente costituzione della rendita. Nelle more del giudizio, in seguito alla visita collegiale del 29.1.2025, il danno veniva rivalutato nella misura del 6%, valutazione accettata dallo stesso Consulente del ricorrente.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Avendo parte ricorrente accettato la valutazione della collegiale medica non v'è dubbio che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dibattuto in ordine alle spese di lite chiedendo l' la CP_1 compensazione e la parte ricorrente la refusione almeno parziale delle stesse.
Al riguardo deve essere applicato il principio della prevalente soccombenza in quanto il ricorrente è stato costretto a radicare il presente giudizio alla luce della valutazione dell' che escludeva la possibilità di ottenere CP_1 una rendita dall'istituto, valutazione che si è appurato essere errata.
Tuttavia questo giudice ritiene di compensare le spese di lite in ragione di un mezzo stante la particolarità della valutazione dei postumi del ricorrente e lo scostamento del tutto esiguo della valutazione inizialmente eseguita dall' . CP_1
Pertanto l' va condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese CP_1 di lite liquidate come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione a favore del difensore antistatario.
Si dà atto dell'errore materiale compiuto nel dispositivo laddove non è stata inserita la locuzione “ con distrazione a favore del difensore antistario”, che viene quindi corretta d'ufficio in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite per un mezzo fra le parti condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente il residuo mezzo delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 27/03/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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