Art. 31. (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.
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11 agosto 1991
11 agosto 1991
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2007, n. 16017Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere - Dott. STILE Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ALITALIA - Linee aeree italiane - Spa, in persona dei procuratori speciali FO EO LU e AN TO, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre Madonne, n. 8, presso l'avv. MARAZZA Maurizio, che, unitamente agli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Raffaele Trodella e Carlo Boursier Niutta, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso; - ricorrente - contro MA EP e NA CC, …Leggi di più...
- legittimità·
- sussistenza·
- contratto di lavoro·
- legge straniera applicabile ex art. 31 preleggi·
- esclusione·
- nozione·
- necessità·
- coincidenza con le norme interne inderogabili a tutela del lavoratore·
- limite dell'ordine pubblico internazionale·
- regime anteriore alla legge n. 218 del 1995·
- limite dell'ordine pubblico internazionale ex art. 31 preleggi·
- applicazione della legge straniera·
- licenziamento collettivo·
- fattispecie concernente l'applicazione di legge straniera in tema di licenziamento collettivo·
- limiti