Articolo 31 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Articolo 30
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11 agosto 1991
Art. 31. (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.
Entrata in vigore il 11 agosto 1991
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