Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 07/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 948/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'avv. Stefano Caserta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;
C O N T R O Co
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Giudizioso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Ferrante Imparato n. 190; resistente
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) condannare la in Controparte_2 persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
per i titoli e le causali di cui in precedenza, della somma di euro 35.978,75 a titolo di
[...] compensi per il periodo 1° gennaio 2016/28 febbraio 2017, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa o per deduzione, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs 231/2022 a decorrere dal 28 febbraio 2017. 2) in via del tutto subordinata, condannare la resistente al pagamento in favore di Parte_1 della somma dalla stessa espressamente riconosciuta come dovuta di euro 8.904,00, oltre
[...] interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs 231/2022 a decorrere dal 28 febbraio 2017. 3) il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PER PARTE RESISTENTE: - rigettare il ricorso introduttivo, con tutte le domande ivi azionate, poiché assolutamente infondato in fatto e diritto;
- il tutto con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. - In via subordinata, dichiarare dovuta la somma di euro 4.404,00 al lordo di ogni ritenuta di legge.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver svolto in favore della convenuta attività di lavoro libero professionale – in virtù del contratto del 01.03.2011 – in qualità di medico responsabile dei reparti di Medicina e
Gastroenterologia, e ciò sino al 28.02.2017, per avere la comunicato disdetta dal CP_2 rapporto in data 21.12.2016;
- che, nel citato contratto, era stata stabilita, all'art. 12, una remunerazione delle prestazioni del professionista rapportata percentualmente ai DRG (id est Raggruppamenti omogenei di diagnosi) prodotti;
- che a suo tempo, su richiesta, la Casa di Cura gli aveva inoltrato un estratto dettagliato delle somme a lui dovute e degli acconti percepiti dall'inizio del rapporto e sino a tutto il 31.12.2015; in base a tale estratto, era risultato creditore della somma di € 142.559,20 per prestazioni rese sino a tutto il 31 dicembre 2015, cui andavano aggiunti gli interessi per ritardato pagamento e le somme dovute per le annualità 2016 e 2017 (quest'ultima pro rata temporis);
- che la pertanto, con nota del 20.01.2017, gli aveva proposto una dilazione, CP_2 specificando che “… le competenze da lei maturate a titolo di acconto nell'anno 2016, e non ancora versate, sono pari ad € 18.000,00” che “… sarà corrisposto in tre rate mensili consecutive da euro 6.000,00 ciascuna, con decorrenza 31 gennaio 2017, mentre concorderemo entro il mese di giugno 2017 le modalità di corresponsione del conguaglio relativo all'anno 2016, non essendo allo stato disponibili tutti i dati del fatturato 2016, né eventuali contestazioni da parte dell' _2
;
[...]
- di aver sottoscritto per accettazione tale proposta in data 31.01.2017;
- che, a seguito del recesso della e della cessazione del rapporto in data CP_2
28.02.2017, al conguaglio relativo all'anno 2016, quindi, si erano aggiunti anche i compensi dovuti per le prestazioni rese nel primo bimestre del 2017;
- che, in violazione dell'accordo transattivo raggiunto, la convenuta non aveva provveduto a concordare le modalità di corresponsione di quanto ancora dovutogli per le annualità 2016 e 2017, ignorando, al contempo, le numerose richieste volte ad ottenere la documentazione amministrativa e contabile afferente al periodo 01.01.2016 – 28.02.2017;
- che, solo in data 28.01.2019, la aveva inviato un documento riassuntivo, non CP_2 analitico-contabile, in cui era stato indicato il presunto fatturato dell'anno 2016 e del primo bimestre del 2017 e, dunque, il compenso riconosciuto di € 26.904,00 lordi, da cui detrarre l'acconto dell'anno 2016 (€ 18.000,00), per un credito finale di € 8.904,00, oltre interessi;
- di aver nuovamente richiesto alla un documento contabile del fatturato, posto CP_2 CP_2 che i presunti dati comunicati dalla erano apparsi inverosimili se rapportati alla CP_2 media del fatturato degli anni precedenti del rapporto, considerando che nulla era mutato negli anni 2016 e 2017.
Sosteneva, pertanto, di aver diritto ad un maggior compenso, calcolato sul fatturato lordo medio dei quattro anni precedenti al 2016, pari ad € 35.978,75
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle domande Controparte_2 come illustrate dalle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 06.03.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter ult. co. c.p.c..
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese in favore della resistente nel 2016 (al netto dell'anticipo di € CP_2
18.000,00) e nel primo bimestre del 2017.
A sostegno delle proprie pretese, la parte deduce che “il 28 gennaio 2019 la CP_2 inviava un documento riassuntivo … nel quale erano indicati … il presunto fatturato dell'anno
2016 e del primo bimestre del 2017. Nello specifico:
a) anno 2016:
- fatturato lordo pari ad euro 509.730,00; - contestazioni distrettuali pari ad euro 34.115,00;
- contestato LEA (livelli essenziali di assistenza) pari ad euro 95.041,00;
- fatturato netto pari ad euro 380.574,00;
- compenso pari ad euro 22.834,00;
b) 1° bimestre 2017:
- fatturato lordo pari ad euro 81.520,00;
- contestazioni distrettuali pari ad euro 904,00;
- contestato LEA (livelli essenziali di assistenza) pari ad euro 12.788,00;
- fatturato netto pari ad euro 67.829,00;
- compenso pari ad euro 4.070,00.
Il compenso riconosciuto a favore del Prof. è di euro 26.904,00 lordi, a cui vanno Pt_1 imputati euro 18.000,00 già corrisposti come acconto dell'anno 2016. Pertanto, la resistente riconosce senz'altro al ricorrente un credito pari ad euro 8.904,00, oltre interessi”.
Sostiene, poi, che detti dati “appaiono tuttavia del tutto inverosimili se rapportati ai precedenti anni del rapporto, e nulla risultando mutato negli anni 2016 e 2017. Il presunto fatturato lordo dell'anno 2016 – di euro 509.730,00 - risulterebbe infatti di gran lunga inferiore rispetto al fatturato lordo medio calcolato sui quattro anni precedenti, che è pari ad euro 771.125,00.
Conseguentemente, anche il compenso professionale del ricorrente indicato dalla Casa di Cura per il periodo 2016/2017 appare notevolmente inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente. A fronte di euro 26.904,00 riconosciuti dalla Casa di Cura per 14 mesi, la media per lo stesso periodo (14 mesi) calcolata sui compensi medi degli anni precedenti porterebbe alla maggior somma di euro 53.978,75 lordi. Sottraendo a tale importo gli acconti percepiti, di euro
18.000 lordi, risulta un credito residuo di euro 35.978,75, oltre interessi legali e di mora a decorrere dal 28 febbraio 2017”.
Aggiunge, infine, che “quanto asserito dalla sembrerebbe smentito dai documenti CP_2 rinvenibili dall'Albo pretorio dell' (… ) che evidenziano una sostanziale Parte_3 equivalenza delle prestazioni complessive degli anni 2015, 2016 e 2017, se non addirittura un incremento del fatturato”.
3. Ciò posto, si osserva che, secondo il punto 12) del contratto di collaborazione continuativa e coordinata stipulato dalle parti in data 01.03.2011, “
[...] per l'attività professionale prestata dal dr. Controparte_3 Parte_1
corrisponderà al medesimo i compensi di seguito specificati:
[...]
Il 6% dei Drg prodotti fino ad euro 2.000.000
L'8 % dei Drg prodotti oltre ad euro 2.000.000
Al netto delle contestazioni dell' . Parte_3 Parte Le parti precisano che si intendono per prodotti, tutti i compensi comunque generati e/o derivati dalle prestazioni fornite dai reparti di Medicina e Gastroenterologia della Casa di Cura, comprensive di attività ambulatoriali. Il pagamento del compenso avverrà entro quindici giorni dall'effettivo pagamento da parte Part dell e/o di terzi, comunque, entro mesi diciotto dalla data in cui è stata effettuata la prestazione all'utente finale.
In tale ultimo caso, ossia in caso di pagamento anticipato dalla , la stessa avrà CP_2 facoltà di trattenere dalle somme dovute una percentuale pari al 15% dell'intero importo dovuto a Part garanzia di eventuali contestazioni che potrebbero essere sollevate dall' .
La Casa di Cura comunicherà entro quindici giorni al dr. i Parte_1 Part pagamenti ricevuti da parte dell ed a richiesta dello stesso provvederà a fornire ogni evidenza contabile ed amministrativa in merito”.
Da tale disposizione si evince che i compensi professionali sono calcolati sul fatturato derivante dalle prestazioni fornite dai reparti di Medicina e Gastroenterologia, al netto delle contestazioni dell' Parte_3
Circa le contestazioni cui fa riferimento il contratto, la parte resistente ha chiarito, in sintesi, che le prestazioni sanitarie (ricoveri ordinari, in day-service ed in day-hospital) in convenzione con il
SSN devono essere effettuate in conformità ai parametri individuati dalla Regione Campania nel Parte DCA n. 17/2014 e s.m.i.; laddove l' al momento della verifica, su rendicontazione mensile della Casa di Cura, ritiene che le prestazioni erogate non rispettino i predetti parametri, essa contesta quelle prestazioni e la relativa fatturazione, provvedendo unilateralmente ad applicare un abbattimento tariffario, talvolta anche pari all'intero importo fatturato dalla e richiedendo CP_4 alla stessa relativa nota di credito.
Tale circostanza, in mancanza di contestazione di parte, deve ritenersi pacifica, oltre documentalmente provata dalla società (cfr. all. alla memoria).
3.1. Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, non sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente sottese alla pretesa circa la spettanza di maggiori compensi.
Il diritto rivendicato si fonda su un assunto rimasto del tutto indimostrato, vale a dire l'esistenza per l'anno 2016 ed il primo bimestre 2017 di un fatturato superiore a quello comunicato dalla
[...]
. CP_2
Non può, di certo, farsi riferimento alla media del fatturato degli anni precedenti, trattandosi di un dato meramente presunto, laddove la disposizione contrattuale fa riferimento al fatturato effettivo al netto delle contestazioni.
In altri termini, la domanda giudiziale non può fondarsi sulla mera generica allegazione di un superiore fatturato, solo perché nel quadriennio pregresso al periodo di cui è causa il fatturato derivante è stato maggiore, in assenza di una specifica deduzione circa la media numerica e il tipo di prestazioni erogate annualmente nelle branche di medicina e gastroenterologia.
Del resto, è agli atti l'invito della Casa di Cura rivolto verso il ricorrente a verificare i dati contabili di cui chiede l'ostensione che, pacificamente, è rimasto disatteso (cfr. all. 20 memoria).
La resistente ha depositato documentazione analitica delle prestazioni rese, sia pur complessivamente, nell'anno 2016 e nel primo bimestre 2017, oltre il prospetto riassuntivo contestato al ricorrente;
come chiarito dalla difesa della società, non sarebbe possibile procedere ad un filtraggio, nel contraddittorio giudiziale, posto che vengono in rilievo dati sensibili (id est le cartelle cliniche) che non potrebbero, per ovvie ragioni, essere prodotte nel giudizio.
In ogni caso, la parte ricorrente non ha mosso alcun rilievo a tale documentazione, né sarebbe utile onerare, in questa fase, la società a predisporre un prospetto analitico delle sole prestazioni riguardanti i reparti di interesse, trattandosi sempre di documentazione proveniente da una delle parti e non verificabile dal decidente per l'impossibilità di accedere, ai fini di questo giudizio, neppure a mezzo di un c.t.u. (peraltro non richiesto dalla parte ricorrente), alle cartelle cliniche indicate nei predetti prospetti.
In conclusione, stante la genericità della contestazione di parte ricorrente, non vi sono ragioni per disattendere i dati indicati nel prospetto riassuntivo elaborato dalla società sulla scorta del quale per l'anno 2016 il compenso spettante al ricorrente è di € 22.834,00 e per il primo bimestre
2017 il compenso ammonta a € 4.070,00, per complessivi € 26.904,00 al lordo delle trattenute di legge.
4. A questo punto, deve considerarsi che il ricorrente, per sua ammissione, ha percepito, a titolo di acconto per l'anno 2016, € 18.000,00, che lo stesso porta in detrazione dall'importo complessivo di € 26.904,00, per un residuo di € 8.904,00.
Al riguardo, la società rileva che il calcolo del residuo effettuato dal ricorrente è erroneo posto che sottrae l'importo netto dell'acconto ricevuto al complessivo importo al lordo.
Sostiene, invero, che l'importo lordo dell'acconto per l'anno 2016 ammontasse ad € 22.500,00 che, pertanto, va sottratto all'importo complessivo di € 26.904,00, per un residuo finale di €
4.404,00 lordi.
Anche su questo punto non vi è contestazione di parte ricorrente.
Ne discende, pertanto, il diritto del ricorrente al pagamento, per i titoli azionati, della somma residua di € 4.404,00 (al lordo), oltre accessori come per legge, dalla messa in mora al soddisfo.
5. In ragione del parziale accoglimento della domanda, oltre che della complessiva vicenda che ha interessato il rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, va disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_2 al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
4.404,00 (al lordo), per i titoli in parte motiva, oltre accessori come per legge, dalla messa in mora al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 07/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno