Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 64/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI Parte_1
MARIAROSARIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. TACCONE GIOVANNI, giusta procura in Controparte_1 atti
-Appellato-
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO CP_2
DARIO COSIMO
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso in appello, depositato il 10.2.23, l' ha impugnato la sentenza emessa dal Pt_2
Tribunale Gl di Palmi n. 1772/2022 pubblicata in data 20.12.22 .
Con l'originario ricorso ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2021 Controparte_1
1) 394 2012 0001243177 000 notificato il 29.05.2012;
2) 394 2012 0004094338 000 notificato il 11.01.2013
3) 394 2013 0000632701 000 notificato il 11.04.2013
4) 394 2013 0003981307 000 notificato il 07.02.2014
5) 394 2014 0001438746 000 notificato il 12.06.2014
6) 394 2014 0002956060 000 notificato il 22.10.2014
7) 394 2014 0005467060 000 notificato il 09.02.2015
Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento Contr Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione intermedi, atteso che “ha esplicato difese non pertinenti all'oggetto del giudizio e all'intimazione di pagamento e agli avvisi di addebito indicati in ricorso, depositando, peraltro, avvisi di ricevimento di intimazioni di pagamento non depositate in atti e, pertanto non idonei a consentire la verifica se essi potessero essere pertinenti all'oggetto del giudizio”. Né ha ritenuto di poter integrare la prova facendo uso dei poteri istruttori ex art 421 cpc dovendo il potere istruttorio del giudice essere circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti. Ha ritenuto infine inammissibile la richiesta di esibizione CP_ degli atti interruttivi formulato da non avendo quest'ultimo dedotto , nella memoria difensiva, la presenza di tali atti, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
Avverso tale capo della decisione l' ha proposto impugnazione Parte_1 per le ragioni di cui si dirà appresso.
L' , costituendosi, ha in primis insistito nella tardività dell'opposizione replicando i motivi già CP_2 dedotti in primo grado ed ha altresì proposto – nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere non prescritti i crediti per cui è causa - appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale proposto da affinché venga pronunciata anche nei Parte_1 confronti dell'Istituto la declaratoria di non intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese di causa.
Si è costituito eccependo l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso. Il decreto ex art 127 ter cpc è stato comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nei termini concessi. La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, il Concessionario ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto Contr che non avesse dato prova del compimento di atti interruttivi, eccependo di avere depositato già in primo grado le relate di notifica relative a vari atti interruttivi, in particolare: il 15/07/2013 intimazione di pagamento n. 09420139045591328000; il 06/04/2018 intimazione di pagamento n.
09420179005243812000; il 06/04/2018 intimazione di pagamento n. 09420179008656811000; il
31/10/2018 intimazione di pagamento n. 09420189006682358000; il 17/09/2019 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900001391000 e nella parte in cui ha ritenuto, contrariamente a quanto dettato dal disposto dell'art 421 c.p.c., di non dover approfondire gli elementi forniti dall'ente con gli allegati alla costituzione. Ha dedotto di avere completato il deposito, in sede di appello, allegando integralmente il contenuto degli atti interruttivi, di cui ha chiesto l'acquisizione, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione. Ha, pertanto, ribadito di avere interrotto il termine di prescrizione per tutti gli avvisi di addebito portati nell'intimazione opposta.
L'appellato con la memoria di costituzione, ha eccepito l'inutilizzabilità della CP_1 documentazione in quanto tardiva e comunque l'irregolarità delle notifiche degli atti interruttivi effettuate a persona diversa dal destinatario senza l'osservanza degli adempimenti previsti .
Il motivo di impugnazione da esaminare, dunque, è essenzialmente quello relativo all'interruzione della prescrizione -in data successiva alla notifica delle cartelle - avvenuta con la notifica delle intimazioni di pagamento e comunicazione di iscrizione ipotecaria sopra elencate e, di conseguenza, alla utilizzabilità della documentazione depositata in appello.
L'appello è fondato, essendo documentalmente provata la ricezione degli atti interruttivi da parte del
Le relate, riferibili agli atti interruttivi, sono state depositate tempestivamente in primo CP_1 grado, mentre in sede di appello sono stati depositate copie delle intimazioni inviate. Orbene
,l'integrazione documentale prodotta in appello è utilizzabile.
Secondo la consolidata giurisprudenza, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018) Nel caso in esame le relate di notifica sono state depositate tempestivamente pertanto, appare coerente con i principi sopra trascritti ammettere l'integrazione documentale concernente il contenuto dell'intimazione stessa. In tali condizioni, ben può applicarsi anche all'intimazione di pagamento il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, laddove si precisa che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del
28/12/2018). In altri termini, una volta provata l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento e confermato alla luce della produzione documentale successiva che essa si riferiva a quelle cartelle, era onere del destinatario dimostrare che l'atto pacificamente ricevuto non corrispondeva alla produzione documentale avversaria.
Destituita di fondamento è pure l'eccezione di mancato perfezionamento del processo notificatorio per le notifiche consegnate a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente), Contr avendo depositato la raccomandata informativa ed avendo quindi documentato di avere effettuato tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato.
L'appello va quindi accolto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza vanno dichiarati non prescritti i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito 1) 394 2012 0001243177 000; 2) 394 2012
0004094338 000; 3) 394 2013 0000632701 000; 4) 394 2013 0003981307 000 ; 5) 394 2014
0001438746 000; 6) 394 2014 0002956060 000; 7) 394 2014 0005467060 000.
Nel regolamento delle spese di lite, alla soccombenza consegue la tenutezza del al rimborso CP_1
Contr di quelle sostenute da , come liquidate in sentenza per il primo grado € 1.618,00) e per l'appello liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 (III scaglione, nei minimi stante la
CP_ semplicità delle questioni trattate). Nei confronti di vengono interamente compensate per come richiesto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
CP_
e nei confronti di avverso la sentenza n. 1772/2022 del Giudice Controparte_1
del lavoro d Palmi, pubblicata in 20/12/2022, in accoglimento dell' appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso, condannando a Controparte_1
rimborsare all' le spese di difesa dei due gradi di giudizio, Controparte_4 come liquidate nell' impugnata sentenza per il primo grado ( € 1.618,00 ciascuno) e per l'appello liquidate in € 2.906, oltre accessori come per legge, compensandole interamente nei confronti
CP_ di
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)