Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/02/2025 al n. 905/2025
R.G.,
DA
DA (C.F. ) difeso Parte_1 Pt_2 C.F._1
dall'avv. LEKA KATJUSHA, elettivamente domiciliato in VIA A. M. VIANI, 3
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. LEKA KATJUSHA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEKA KATJUSHA, elettivamente domiciliata in VIA A. M. VIANI, 3 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. LEKA KATJUSHA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_3 Controparte_1
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgo Virgilio (MN),
in data 12.05.2006, iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di
Borgo Virgilio (MN) Atto n.11, P.I, S.A, anno 2006, ordinandosi al competente
Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) Il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, alla Sig.ra un assegno mensile di € 400,00 a Parte_3
titolo di contributo nel mantenimento della IA minore (da corrispondersi a mezzo bonifico, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat). Pagherà inoltre il 50 % delle spese ordinarie che si rendessero necessarie per la bimba, secondo il seguente schema:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale;
D) Ticket sanitari.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Firmato
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) accertamenti trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario
Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
D) cure non convenzionali;
pagina 2 di 6 E) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore e
Università imposte dagli istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore e
Università imposte dagli istituti privati;
B) corsi di specializzazione:
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
B) spese di custodia (babysitter);
C) viaggi e vacanze non accompagnati dai genitori.
3) Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la pagina 3 di 6 spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
4) Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso della spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza,
entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla altro avere a pretendere a titolo di mantenimento e a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
6) La IA minore , sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Visto la lontananza tra la minore e il padre (che vive a Londra) e salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze Natalizie si osserverà il criterio dell'alternanza
(ad anni alterni la madre terrà con sé la IA dal 24 al 30 dicembre ed il padre dal 31 dicembre al l gennaio e viceversa). La minore trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e le vacanze scolastiche di Pasqua. Nel periodo delle vacanze estive la bimba trascorrerà con ciascuno dei genitori quattro settimane anche non consecutive,
da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle altre festività
e giorni extrascolastici i genitori suddivideranno al 50 % le tempistiche di permanenza della minore presso di loro.
- Il consenso per l'espatrio sarà concordato di volta in volta dai genitori. Il Sig.
si impegna sin da ora a consentire il rilascio del passaporto Controparte_1
della minore, a consentire il rilascio ed il rinnovo della documentazione della pagina 4 di 6 IA (carta di identità valida per l'espatrio, codice fiscale, tessera sanitaria ecc.) e di consegnare predetti documenti alla Sig.ra Parte_3
7) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita della IA, sono rispondenti al suo interesse.
8) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare a partecipare all'udienza non essendovi margini di riconciliazione.
Spese legali compensati tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VIRGILIO ora BORGO VIRGILIO in data 12/05/2006
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11
parte I, serie A, anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIRGILIO ora
BORGO VIRGILIO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 11, parte I, serie A, anno 2006);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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