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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Immigrazione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2023 promossa da:
– con C.F.: -, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO TONUCCI;
contro
– con C.F.: -, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante; visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione;
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
pagina 1 di 4 OSSERVA
Come e stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con il ricorso in atti (cittadino nigeriano) si rivolgeva a questo Tribunale Parte_1 per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. (cfr. decisione della Commissione territoriale di Ancona del 29.11.2021) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 08.05.2023 all'Ufficio Immigrazione di Pesaro-Urbino che l'aveva rigettata per inammissibilità in data 03.08.2023.
L'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, opponeva che il d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto TR) aveva abrogato l'art. 32 d.lgs. 25/2008 che - contenendo al co. 3 un rimando all'art. 6 co. 1-bis del T.U.I.- di fatto prevedeva la suddetta possibilità di conversione in parola. Inoltre, parte convenuta osservava di essersi attenuta alla circolare prot. 0050432 dell'1.06.2023 che la Direzione Centrale dell'Immigrazione presso il Controparte_1 aveva emesso di riflesso alla predetta abrogazione: in questa veniva individuata la data del 04.05.2023 come dies ad quem entro cui la presentazione delle istanze di conversione poteva ricadere nella disciplina previgente, con beneficio quindi per gli istanti di avvalersi della possibilità di conversione. Constatato, invece, che la domanda di conversione veniva, nel caso in esame, inoltrata successivamente – ovvero, in data 08.05.2023- l'Amministrazione faceva conseguire fatale rigetto.
Preliminarmente si deve riconoscere la giurisdizione del Giudice adito, posto che la controversia non attiene al profilo amministrativistico puro della concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: nel caso che ci occupa, invero, l'atto della concessione non esaurisce in sé il motivo del contendere, o meglio ne rappresenta l'aspetto emergente di ultima analisi;
infatti, non si può prescindere dal considerare l'antecedente possesso, in capo al ricorrente, del permesso di soggiorno per protezione speciale che è presupposto e oggetto della richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dunque, il permesso di soggiorno per protezione speciale è logicamente il primo termine da cui muovere ogni considerazione giuridica sul tema, e poiché costituisce il titolo di partenza della successiva pretesa di conversione -il cui possesso è certo e ineludibile in capo al ricorrente- pagina 2 di 4 esso determina anche la giurisdizione competente: “…se il Legislatore del 2020 ha inteso stabilire che il titolare di protezione speciale ha il diritto soggettivo a un permesso di soggiorno convertibile, lo ha fatto proprio per differenziare la sua posizione giuridica rispetto al quisque de populo che richieda un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Legislatore non ha così regolato le condizioni di accesso al permesso per motivi di lavoro, ma è intervenuto sul contenuto del diritto soggettivo alla protezione speciale…” (così, ord. Tribunale di Bologna del 17 novembre 2023- n.13176/2023 R.G.). Ora, poiché il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ricade nell'art.3 co.1, lettera c), della L. 46/2017, laddove viene enunciata espressamente la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ne deriva conseguentemente la piena riferibilità del caso che qui ci occupa al Giudice ordinario. Del resto, dal co. 3 dell'art. 3 della medesima legge è possibile trarre ulteriore conferma dell'interpretazione fin qui illustrata: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il d.l. 20/2023, poi convertito in L. 50/2023, ha innovato l'art. 6 co.1-bis del T.U.I. abrogando le lettere b) e h-bis) che consentivano la conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale e cure mediche.
All'art. 7, co. 3, del medesimo, tuttavia, è stata prevista una deroga secondo cui: “I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno ((in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,)) se ne ricorrono i requisiti di legge” (interlinea aggiunta).
Ebbene, tale norma è stata oggetto di diatriba interpretativa alla luce della scarsa chiarezza con cui il legislatore ha normato la clausola intertemporale tra la vigenza della disciplina precedente e il decreto TR. Infatti, risulta dubbia la coerenza normativa della disciplina quando il citato co. 3 dell'art.7 venga letto in combinato disposto con il co. 2 il quale lascia intendere, al contrario, che possa essere accolta soltanto l'istanza di conversione pervenuta precedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
L'Amministrazione convenuta fonda il diniego per inammissibilità dell'istanza di sostanzialmente proprio su quest'ultima previsione sulla quale trova poi Parte_1 ancoraggio normativo la circolare emessa dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il , n. 50432 dell'1.06.2023, la quale ha Controparte_1 optato per un'interpretazione restrittiva indicando alle Questure di rigettare le istanze di conversione pervenute dopo la data del 04.05.2023: “per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ora, questo Giudice conviene con quella giurisprudenza (a titolo esemplificativo, cfr. TAR Marche, sent. n. 914/2023) che ritiene tale interpretazione restrittiva non confacente con un'effettiva disciplina transitoria, che invece si reputa opportuna al fine di favorire un graduale passaggio alle nuove previsioni normative e garantire, quindi, una più rigorosa e giusta tutela allo straniero la cui condizione di richiedente intersechi l'intervallo temporale in pagina 3 di 4 cui si avvicendano diverse discipline. Infatti, il carattere restrittivo dell'interpretazione contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno non tiene in considerazione la data di ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale: ignora del tutto, cioè, che l'istante - benchè avesse inoltrato domanda di conversione successivamente all'entrata in vigore del decreto TR - aveva però ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (presupposto, lo si ricorda, di convertibilità) prima di tale data. Segnatamente, il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale in data 29.11.2021 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della novella;
quindi, a rigore, si conviene - del resto coerentemente a quanto già esposto in punto di eccezione preliminare circa il difetto di giurisdizione - che sia la data del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a far fede rispetto allo “spartiacque” temporale segnato dalla data di inizio della vigenza del decreto TR (05.05.2023).
Pertanto, nel caso in esame il diniego della conversione era stato emesso illegittimamente.
Venendo al profilo delle spese del processo si deve riconoscere, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., come queste vadano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda e proposta.
Come innanzi visto, il riconoscimento dell'illegittimità del diniego di conversione sarebbe derivato da una difficoltosa interpretazione sistematica e complessiva delle norme in materia;
vieppiù il diniego dell'Amministrazione sarebbe stato determinato dalla circolare surrichiamata che, al di là della sua valenza nella gerarchia delle fonti, non può non aver condizionato l'Amministrazione stessa.
Alla stregua di tutto quanto sopra, in conclusione e in considerazione della novità e difficoltà di interpretazione dell'apparato normativo e delle questioni affrontate, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Immigrazione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2023 promossa da:
– con C.F.: -, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO TONUCCI;
contro
– con C.F.: -, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante; visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione;
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
pagina 1 di 4 OSSERVA
Come e stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con il ricorso in atti (cittadino nigeriano) si rivolgeva a questo Tribunale Parte_1 per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. (cfr. decisione della Commissione territoriale di Ancona del 29.11.2021) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 08.05.2023 all'Ufficio Immigrazione di Pesaro-Urbino che l'aveva rigettata per inammissibilità in data 03.08.2023.
L'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, opponeva che il d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto TR) aveva abrogato l'art. 32 d.lgs. 25/2008 che - contenendo al co. 3 un rimando all'art. 6 co. 1-bis del T.U.I.- di fatto prevedeva la suddetta possibilità di conversione in parola. Inoltre, parte convenuta osservava di essersi attenuta alla circolare prot. 0050432 dell'1.06.2023 che la Direzione Centrale dell'Immigrazione presso il Controparte_1 aveva emesso di riflesso alla predetta abrogazione: in questa veniva individuata la data del 04.05.2023 come dies ad quem entro cui la presentazione delle istanze di conversione poteva ricadere nella disciplina previgente, con beneficio quindi per gli istanti di avvalersi della possibilità di conversione. Constatato, invece, che la domanda di conversione veniva, nel caso in esame, inoltrata successivamente – ovvero, in data 08.05.2023- l'Amministrazione faceva conseguire fatale rigetto.
Preliminarmente si deve riconoscere la giurisdizione del Giudice adito, posto che la controversia non attiene al profilo amministrativistico puro della concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: nel caso che ci occupa, invero, l'atto della concessione non esaurisce in sé il motivo del contendere, o meglio ne rappresenta l'aspetto emergente di ultima analisi;
infatti, non si può prescindere dal considerare l'antecedente possesso, in capo al ricorrente, del permesso di soggiorno per protezione speciale che è presupposto e oggetto della richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dunque, il permesso di soggiorno per protezione speciale è logicamente il primo termine da cui muovere ogni considerazione giuridica sul tema, e poiché costituisce il titolo di partenza della successiva pretesa di conversione -il cui possesso è certo e ineludibile in capo al ricorrente- pagina 2 di 4 esso determina anche la giurisdizione competente: “…se il Legislatore del 2020 ha inteso stabilire che il titolare di protezione speciale ha il diritto soggettivo a un permesso di soggiorno convertibile, lo ha fatto proprio per differenziare la sua posizione giuridica rispetto al quisque de populo che richieda un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Legislatore non ha così regolato le condizioni di accesso al permesso per motivi di lavoro, ma è intervenuto sul contenuto del diritto soggettivo alla protezione speciale…” (così, ord. Tribunale di Bologna del 17 novembre 2023- n.13176/2023 R.G.). Ora, poiché il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ricade nell'art.3 co.1, lettera c), della L. 46/2017, laddove viene enunciata espressamente la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ne deriva conseguentemente la piena riferibilità del caso che qui ci occupa al Giudice ordinario. Del resto, dal co. 3 dell'art. 3 della medesima legge è possibile trarre ulteriore conferma dell'interpretazione fin qui illustrata: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il d.l. 20/2023, poi convertito in L. 50/2023, ha innovato l'art. 6 co.1-bis del T.U.I. abrogando le lettere b) e h-bis) che consentivano la conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale e cure mediche.
All'art. 7, co. 3, del medesimo, tuttavia, è stata prevista una deroga secondo cui: “I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno ((in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,)) se ne ricorrono i requisiti di legge” (interlinea aggiunta).
Ebbene, tale norma è stata oggetto di diatriba interpretativa alla luce della scarsa chiarezza con cui il legislatore ha normato la clausola intertemporale tra la vigenza della disciplina precedente e il decreto TR. Infatti, risulta dubbia la coerenza normativa della disciplina quando il citato co. 3 dell'art.7 venga letto in combinato disposto con il co. 2 il quale lascia intendere, al contrario, che possa essere accolta soltanto l'istanza di conversione pervenuta precedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
L'Amministrazione convenuta fonda il diniego per inammissibilità dell'istanza di sostanzialmente proprio su quest'ultima previsione sulla quale trova poi Parte_1 ancoraggio normativo la circolare emessa dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il , n. 50432 dell'1.06.2023, la quale ha Controparte_1 optato per un'interpretazione restrittiva indicando alle Questure di rigettare le istanze di conversione pervenute dopo la data del 04.05.2023: “per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ora, questo Giudice conviene con quella giurisprudenza (a titolo esemplificativo, cfr. TAR Marche, sent. n. 914/2023) che ritiene tale interpretazione restrittiva non confacente con un'effettiva disciplina transitoria, che invece si reputa opportuna al fine di favorire un graduale passaggio alle nuove previsioni normative e garantire, quindi, una più rigorosa e giusta tutela allo straniero la cui condizione di richiedente intersechi l'intervallo temporale in pagina 3 di 4 cui si avvicendano diverse discipline. Infatti, il carattere restrittivo dell'interpretazione contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno non tiene in considerazione la data di ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale: ignora del tutto, cioè, che l'istante - benchè avesse inoltrato domanda di conversione successivamente all'entrata in vigore del decreto TR - aveva però ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (presupposto, lo si ricorda, di convertibilità) prima di tale data. Segnatamente, il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale in data 29.11.2021 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della novella;
quindi, a rigore, si conviene - del resto coerentemente a quanto già esposto in punto di eccezione preliminare circa il difetto di giurisdizione - che sia la data del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a far fede rispetto allo “spartiacque” temporale segnato dalla data di inizio della vigenza del decreto TR (05.05.2023).
Pertanto, nel caso in esame il diniego della conversione era stato emesso illegittimamente.
Venendo al profilo delle spese del processo si deve riconoscere, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., come queste vadano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda e proposta.
Come innanzi visto, il riconoscimento dell'illegittimità del diniego di conversione sarebbe derivato da una difficoltosa interpretazione sistematica e complessiva delle norme in materia;
vieppiù il diniego dell'Amministrazione sarebbe stato determinato dalla circolare surrichiamata che, al di là della sua valenza nella gerarchia delle fonti, non può non aver condizionato l'Amministrazione stessa.
Alla stregua di tutto quanto sopra, in conclusione e in considerazione della novità e difficoltà di interpretazione dell'apparato normativo e delle questioni affrontate, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
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