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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE
R.G.N. 886/2025
Il Giudice, dott. Vittorio Todisco, letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione depositata;
visti i chiarimenti resi a seguito del decreto ex art. 640 c.p.c.; ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., essendo il credito azionato certo, liquido, esigibile e fondato su idonea prova scritta;
ritenuto, vista la natura di persona fisica dell'ingiunto e l'assenza di ulteriori elementi contrari, che il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito applicativo del Decreto
Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); viste la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_1
e quella di legittimità (Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, Controparte_2
n. 9479), da cui è possibile trarre l'assunto per cui, sul presupposto dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase monitoria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, l'eventuale natura abusiva delle pattuizioni contenute nel contratto;
dato atto che, a una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. d. lgs. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché il D.M. 55 del 2014;
INGIUNGE
a (C.F. di pagare in favore di parte ricorrente, Controparte_3 C.F._1 nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di € 30.892,34 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per compenso professionale, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario al 15%. AVVERTE la parte ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
AVVERTE il debitore-consumatore che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Nola, 22/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco