Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12168 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/03/2023 e vertente
TRA
) , nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 20/10/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLI LIVIA ILARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 08/06/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. DEL COL MONICA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale dei minori Avv. SCHIRO' MASSIMO
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
3/4/2023
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere in conformità all'accordo in data 4 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2023 , Parte_1
premesso di avere avuto una relazione more uxorio con Controparte_1
dalla quale sono nati in data 29/8/2008 e in data 28/02/20111, ha chiesto a Per_1 Per_2
questo Tribunale di regolamentare gli aspetti genitoriali.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/3/2023, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 18/7/2023, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. Successivamente, le parti chiedevano un termine per potere valutare il raggiungimento di un accordo.
Con ordinanza in data 18/9/2023, in mancanza di accordo, il giudice delegato adottava i provvedimenti ex 473-bis.22 cpc.
Con ordinanza in data 15/2/2024, il giudice delegato nominava un curatore speciale per i minori. Su domanda di tutte le parti, il giudice delegato – con provvedimento in data
17/4/2024 – nominava nella persona della dr.ssa Valentina Crespi un esperto ai sensi dell'articolo 473-bis.26 cpc.
In data 4/12/2024 le parti depositavano un accordo complessivo, condiviso dal curatore speciale, chiedendo che il tribunale lo recepisse. Il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio. La causa è stata discussa e decisa alla camera di conSIlio del 11/12/2024
Osservato in diritto
L'accordo delle parti va interamente condiviso. Le problematiche poste dal giudizio, nella fase di esordio, erano legate non tanto alla conflittualità specifica tra genitori quanto alla incapacità di gestire la nuova situazione sentimentale del resistente. L'instaurazione di una relazione stabile con una nuova compagna ha innescato una serie di dinamiche triangolari, in parte prevedibili, che avevano portato all'inasprimento dei rapporti tra il padre e i minori. Di fronte all'incapacità delle parti di approcciarsi ad un lavoro congiunto, il giudice delegato ha nominato un curatore speciale, il quale ha portato le parti a condividere la nomina di un esperto ausiliario del giudice.
L'esperto depositava una relazione riassuntiva in data 30 ottobre 2024 la quale riassumeva efficacemente le dinamiche qui sommariamente rappresentate, evidenziando ancora la sussistenza di sentimenti di rabbia e recriminazione che impedivano alle parti di cogliere in modo autentico le problematiche legate a ragazzi. A fronte della necessità di un lavoro co- genitoriale e di riparazione delle relazioni intra-familiari, l'esperto esprimeva perplessità legate alla rigidità delle parti. Successivamente al deposito della relazione, le parti – anche grazie alle chiare indicazioni dell'esperto – hanno parzialmente mutato atteggiamento, consentendo il miglioramento della relazione dei minori con il padre. L'accordo raggiunto prevede una gestione condivisa che tiene conto del fatto che il padre, attualmente, lavora lontano da Milano. Le parti hanno anche definito ogni aspetto economico, concordando la liquidazione della casa familiare con il condivisibile risultato di non lasciare “pendenze” foriere di eventuali altre liti. L'intesa non è contraria a norme imperative o ordine pubblico ed è corrispondente all'interesse dei minori. L'audizione dei ragazzi – sia in ragione dell'accordo che dell'intervento dell'esperto – è superflua. Le spese di lite sono compensate.
L'esperto ha depositato una richiesta di onorario di euro 840,00 da valutarsi congrua e proporzionata. L'importo va suddiviso equamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
Affida i figli e in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
Dà atto che le parti hanno deciso di porre in vendita la casa coniugale cointestata al prezzo massimo ricavabile e minimo di euro 400.000 (secondo la stima dell'agenzia che ha valutato l'immobile da 400/450.000,00) mediante conferimento del mandato all'agenzia immobiliare prescelta da entrambe le Parti, entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo;
Il SI. con il ricavato della propria quota pari al 50% si impegna ad estinguere il CP_1
mutuo con ipoteca gravante su detto immobile, ad oggi pari ad euro 32.185,86.
La SI.ra si impegna ad intestare la quota parte della casa di Stintino, acquistata Pt_1
mediante i fondi versati dal SI. pari ad euro 100.000.00 nel febbraio 2021 oltre CP_1
al mutuo contratto per euro 50.000,00, ai figli.
La SI.ra con i figli si trasferirà in altra abitazione le cui spese (trasloco, conduzione, Pt_1
spese condominiali, utenze etc.) restano ad integrale a carico della stessa. In ipotesi di acquisto di altro immobile da parte della SI.ra , da adibire ad abitazione dei figli, il SI. Pt_1 si impegna a versare, al rogito, l'importo di euro 47.000,00 CP_1
(quarantasettemilaeuro).
I predetti importi di cui sopra a carico del padre sono da considerarsi quali contributi alla sistemazione abitativa dei figli.
La vettura BMW intestata alla SInora ed acquistata mediante finanziamento dalla Pt_1
medesima contratto, con fideiussione del SI. resterà in proprietà alla medesima. CP_1
Tutti gli importi versati e da versare, mediante rifinanziamento dell'importo ancora mancante pari a circa euro 13.406,00, di competenza della SI.ra , versati dal Pt_1 CP_1
resteranno a carico di quest'ultimo e compensati sulla quota di pertinenza di quest'ultimo, ricavata dalla vendita della casa familiare cointestata. Pertanto, le rate di circa 278,00 euro verranno pagate direttamente dal SI. fino all'estinzione della predetta maxi rata CP_1
per il riscatto della vettura in parola.
Dà atto che i genitori si impegnano ad assicurare adeguato sostegno psicologico ai minori, secondo le indicazioni dei terapeuti;
Dispone che, considerato che il lavora stabilmente a Roma dove si è trasferito, il CP_1
padre terrà i figli con sé a week end alternati da venerdì prima di cena sino alla domenica alle ore 21:00, salvo diversi accordi tra i genitori;
per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate, con possibilità per il padre di soggiornare con i ragazzi almeno per una settimana presso la casa di Stintino, in assenza della madre;
in modo alternato con la madre per metà delle vacanze di Natale e per metà del periodo pasquale;
Pone a carico del padre un assegno di euro 2.000 mensili per il mantenimento dei figli in favore della madre entro il 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
il padre terrà inoltre a proprio carico il 100% delle spese extra per i figli secondo il protocollo del Tribunale di Milano, con impegno delle parti a rivedere la percentuale del contributo a carico del padre, in ragione dell'attività lavorativa della madre. A tal fine la madre si impegna a comunicare tempestivamente, documentandoli, i propri redditi.
Dà atto che con l'esatto adempimento di quanto stabilito ai punti di cui sopra con riferimento alla vendita della casa ed alla imputazione del ricavato, le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver nulla più a pretendere, l'uno dall'altra per ogni ragione e/o titolo dipendente e/o connesso o originato da detti rapporti.
Liquida in favore dell'esperto nominato l'importo di euro 840,00 oltre spettanze di legge, da porre al 50% ciascuno a carico delle parti.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio del 11/12/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato