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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2393/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
LENCIONI e dell'abogado MICHELA VAROCCHI
RICORRENTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LARI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/10/2024:
Il procuratore di ha concluso come da ricorso introduttivo, Parte_1 chiedendo, pertanto, nel merito: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 15 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti in data 29 luglio 2022, descritti ai punti 1., 2. e 3 del § 1 del ricorso;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale per i quali l'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 e s.m.i., ha introdotto una detrazione fiscale pari al
110% delle spese sostenute negli anni 2020 – 2021 – 2022 e 2023 (cd. Superbonus/Ecobonus 110%)
(doc. 1 contratto di appalto Superbonu/Ecobonus 110% del 29 luglio 2022); - dichiarare, per l'effetto,
l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale per i quali l'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari
pagina 1 di 5 al 60% delle spese sostenute nell'anno 2022 (cd. Bonus Facciate 60%) (doc. 2 contratto di appalto Bonus
60% del 29 luglio 2022); - dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo Pt_2 avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia del fabbricato condominiale per i quali l'art. 16- bis del Dpr 917/86 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 36%, poi elevata al 50%, con limite di spesa a 96mila euro, delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024
(cd. Bonus Ristrutturazioni Edilizie 50%) (doc. 3 contratto di appalto Bonus Ristrutturazioni 50% del
29 luglio 2022); - dichiarare, conseguentemente, che il pagamento della somma di Euro 15.740,68, effettuato in data 3 agosto 2022 dal in favore della società Parte_1 Controparte_1
[...
a titolo di acconto per i lavori di cui al contratto di appalto Bonus Facciate 60%, è rimasto privo di titolo giustificativo;
- condannare, conseguentemente, la società alla restituzione in Controparte_1 favore del , della somma di Euro 15.740,68, o di quella diversa e/o minor Parte_1 somma che dovesse risultare di giustizia, il tutto con interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «accertare e dichiarare il grave inadempimento della ricorrente nell'esecuzione dei contratti per cui è causa e per l'effetto dichiarare che la somma di euro 15.740,68 percepita dalla 2 sarà dalla stessa trattenuta a titolo di risarcimento per il mancato guadagno Parte_3 conseguente alla perdita dei lavori di cui ai contratti suddetti. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/11/2023 il ha chiesto, previa Parte_1 declaratoria di inefficacia dei contratti di appalto stipulati inter partes per il mancato avveramento della condizione sospensiva, che l'appaltatrice restituisse la somma di € 15.740,68, Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver sottoscritto, il 29.7.22, tre contratti di appalto, il primo per l'esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale ex art. 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. superbonus), il secondo per l'esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale ex art. 1, commi da 219 a
224, della l. 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. bonus facciate), il terzo per ristrutturazioni edilizie ex art. art. 16-bis del DPR 917/86 (c.d. bonus ristrutturazioni al 50%);
- che nei contratti era pattuita la cessione del credito di imposta ex art. 121 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 con il c.d. “sconto in fattura”, mentre il pagamento da parte del degli importi non coperti dalle Parte_1 agevolazioni fiscali;
- che i tre contratti erano stati sottoposti a condizione sospensiva (art. 15 di tutti e tre i contratti), individuata nello «esito positivo del preventivo controllo e verifica amministrativa eseguiti dall'istituto bancario di fiducia e prescelto dalla società , da comunicarsi al Controparte_1 committente nel termine del 10.1.23;
pagina 2 di 5 - di aver corrisposto, su richiesta dell'appaltatrice, un acconto di € 15.740,68;
- che l'appaltatrice non aveva mai avviato i lavori, né aveva comunicato l'esito positivo della verifica dell'istituto bancario di fiducia;
- che, pertanto, la condizione sospensiva non si era avverata;
- che nonostante le plurime richieste, la controparte non aveva restituito l'acconto versato, da ritenersi indebito, a seguito del mancato avveramento della condizione.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita in giudizio la
[...]
a chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, l'accertamento del CP_1 diritto di trattenere la somma oggetto della domanda avversaria a titolo di risarcimento del danno.
La resistente, a sostegno della propria richiesta, ha esposto:
- che i contratti prevedevano il pagamento mediante rimessa diretta delle somme non coperte da bonus;
- che il committente non aveva pagato le somme non coperte da bonus del contratto relativo al bonus 50% e che «la mancanza di tale pagamento [aveva] impedito qualsiasi verifica sull'acquisto del credito da parte della banca, essendo condizione preliminare, anche in base al contratto, l'adempimento da parte del committente degli obblighi di pagamento a suo carico»;
- che la banca non poteva accettare crediti fiscali non caricati nel cassetto fiscale, ciò che la controparte, inadempiente, non aveva fatto;
- che l'art. 14 dei contratti prevedeva la facoltà del committente di recedere unilateralmente, con diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti,
e dell'indennizzo per il mancato guadagno;
- che la comunicazione del del 2.2.23 con cui questo “dichiarava la perdita di efficacia Parte_1 dei contratti” doveva qualificarsi come esercizio del diritto di recesso;
- che la somma di € 15.740,68 rappresentava «un indennizzo minimo per il mancato guadagno della 2 e, pertanto, non doveva essere restituita. Pt_3
Acquisita la prova dell'autorizzazione assembleare alla promozione del giudizio e svolto il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, procedimento cui la parte resistente non ha aderito, e concessi i termini i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del
15/10/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Occorre, preliminarmente, qualificare la posizione assunta nel presente giudizio dalla parte resistente.
Essa, infatti, non ha domandato la reiezione della domanda attorea in quanto infondata, e la condanna della controparte, in via riconvenzionale, a risarcire il danno da mancato guadagno, ma, senza peraltro chiedere esplicitamente il rigetto della domanda di controparte, ha eccepito, in compensazione, un controcredito risarcitorio di importo pari alla somma fatta oggetto della domanda restitutoria.
pagina 3 di 5 È, d'altra parte, incontestato, che il contratti non abbiano trovato esecuzione, e che la condizione prevista dall'art. 15, di analogo tenore, dei tre contratti (doc. 1, 2, 3 fasc. ricorrente), non si sia avverata, non avendo avuto luogo la “accettazione da parte debba banca della cessione del credito”. Al riguardo, deve osservarsi che l'evento dedotto in condizione (all'apparenza individuato nell'accettazione della cessione del credito da parte della banca), deve, in realtà individuarsi in una verifica preliminare della cedibilità dei crediti: in questo senso depone, anzitutto l'interpretazione complessiva dei contratti — le cui clausole, come noto, si interpretano le une per mezzo delle altre — i quali prevedono, ai rispettivi artt. 1, clausole analoghe che individuano la “condizione […] necessaria” del preventivo controllo e verifica amministrativa da parte del successivo soggetto cessionario del credito, la cui identità con la condizione di cui all'art. 15 è resa evidente dall'art. 1 co. 5 del contratto “bonus facciate” (doc. 2 fasc. ricorrente) che contiene un esplicito riferimento all'art. 15, che, come visto, delinea la condizione sospensiva. In secondo luogo, deve osservarsi che, può essere fatto oggetto di cessione, soltanto il credito fiscale che sia venuto ad esistenza, il che avviene solo a seguito delle verifiche ed asseverazioni di cui all'art. 121
d.l. 34/2020, che sono successive allo svolgimento dei lavori: se interpretata nel senso che l'accettazione della cessione del credito da parte dell'istituto bancario condiziona la produzione di effetti del contratto, tale condizione sospensiva sarebbe impossibile, con conseguente nullità di ciascuno dei contratti ex art. 1354, co. 2, c.c. Anche alla stregua del principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., le clausole in discorso debbono essere interpretate nel senso sopra descritto.
Tanto premesso, la parte resistente non risulta si sia in alcun modo attivata per la verifica presso un istituto bancario (che neppure viene in atti individuato) della cedibilità dei futuri crediti: di ciò non è stata data prova documentale, né sono state articolate istanze di prova orale. Pertanto, anche ritenendo che al mancato verificarsi della condizioni abbia contribuito la condotta del — come adombra Parte_1
l'appaltatore, lamentando, tuttavia, quale inadempimento, il mancato pagamento di lavori il cui corrispettivo non risultava esigibile per contratto, non essendo pacificamente iniziati e non essendovi deroga contrattuale all'art. 1665 c.c. — certamente esso non sarebbe integralmente addebitabile al ricorrente, sebbene, al più, al concorso tra appaltatore e committente.
Deve, pertanto, concludersi, che i contratti, stante il pacifico mancato avveramento della condizione sospensiva, non abbiano mai acquisito efficacia. Ne consegue l'obbligo di restituzione da parte dell'appaltatore dell'acconto — pacificamente corrisposto con riferimento al contratto “bonus facciate”
— che, stante l'inefficacia di tale contratto, risulta essere indebito ex art. 2033 c.c.
Sulla somma di € 15.740,68 sono dovuti gli interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c. (trattandosi di domanda avente ad oggetto somma di denaro) dal giorno della domanda giudiziale, come richiesto dalla parte ricorrente, il che esime il Tribunale dalla verifica della buona o mala fede dell'accipiens, rilevante, per la determinazione del dies a quo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Non ha, invece, pregio, l'eccezione sollevata dalla parte resistente, difettandone evidentemente la causa petendi, individuata dalla nel recesso della controparte — che si rinverrebbe Controparte_1 nella pec del 2.2.23 (doc. 6 fasc. ricorrente) — giacché alcun recesso risulta compiuto dalla committente che, con tale missiva, ha semplicemente fatto valere il difetto di efficacia ab origine dei contratti inter partes, il quale, peraltro, come visto, risulta oggi accertato. Merita, in ogni caso, osservare, che la parte resistente nulla ha specificamente dedotto o provato in merito all'entità complessiva dell'indennizzo da mancato guadagno ex art. 1671 c.c. che le sarebbe stato dovuto, diritto allo “indennizzo” che ha natura pagina 4 di 5 risarcitoria e la cui ricorrenza e consistenza deve, pertanto, deve essere provata, ex art. 2697 c.c., da chi lo domandi o lo opponga quale eccezione onde ottenere il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La domanda proposta dal 36 risulta, pertanto, meritevole di integrale Parte_1 accoglimento.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e dei valori minimi della fase istruttoria e decisionali, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative e della decisione a seguito di discussione orale. Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 debba disporsi un aumento del 20% del compenso liquidabile — percentuale determinata in funzione della ridotta complessità degli atti e del limitato numero di documenti prodotti
— essendosi fatto ricorso, nella redazione, a «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» degli atti.
Debbono porsi a carico della soccombente anche le spese per il procedimento di negoziazione assistita, liquidate sulla base dei parametri medi per la sola fase dell'attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficaci i contratti stipulati tra il e la Parte_1 [...]
in data 29.7.22 aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esecuzione di interventi CP_1 finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale ex art. 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. superbonus), l'esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale ex art. 1, commi da 219 a 224, della Legge
27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. bonus facciate), l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie ex art. art. 16-bis del DPR 917/86 (c.d. bonus ristrutturazioni al 50%), per il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 15 di ciascun contratto;
- condanna la a restituire al 36 la somma Controparte_1 Parte_1 di € 15.740,68, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 3 novembre 2023 al saldo;
- condanna la a rimborsare al 36 le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.064,40 per compensi di avvocato per il presente giudizio, € 441,00 per compensi di avvocato per il tentativo di negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 8 novembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2393/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
LENCIONI e dell'abogado MICHELA VAROCCHI
RICORRENTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LARI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/10/2024:
Il procuratore di ha concluso come da ricorso introduttivo, Parte_1 chiedendo, pertanto, nel merito: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 15 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti in data 29 luglio 2022, descritti ai punti 1., 2. e 3 del § 1 del ricorso;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale per i quali l'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 e s.m.i., ha introdotto una detrazione fiscale pari al
110% delle spese sostenute negli anni 2020 – 2021 – 2022 e 2023 (cd. Superbonus/Ecobonus 110%)
(doc. 1 contratto di appalto Superbonu/Ecobonus 110% del 29 luglio 2022); - dichiarare, per l'effetto,
l'inefficacia del contratto di appalto de quo avente ad oggetto interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale per i quali l'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari
pagina 1 di 5 al 60% delle spese sostenute nell'anno 2022 (cd. Bonus Facciate 60%) (doc. 2 contratto di appalto Bonus
60% del 29 luglio 2022); - dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di appalto de quo Pt_2 avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia del fabbricato condominiale per i quali l'art. 16- bis del Dpr 917/86 e successive modifiche, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 36%, poi elevata al 50%, con limite di spesa a 96mila euro, delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024
(cd. Bonus Ristrutturazioni Edilizie 50%) (doc. 3 contratto di appalto Bonus Ristrutturazioni 50% del
29 luglio 2022); - dichiarare, conseguentemente, che il pagamento della somma di Euro 15.740,68, effettuato in data 3 agosto 2022 dal in favore della società Parte_1 Controparte_1
[...
a titolo di acconto per i lavori di cui al contratto di appalto Bonus Facciate 60%, è rimasto privo di titolo giustificativo;
- condannare, conseguentemente, la società alla restituzione in Controparte_1 favore del , della somma di Euro 15.740,68, o di quella diversa e/o minor Parte_1 somma che dovesse risultare di giustizia, il tutto con interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «accertare e dichiarare il grave inadempimento della ricorrente nell'esecuzione dei contratti per cui è causa e per l'effetto dichiarare che la somma di euro 15.740,68 percepita dalla 2 sarà dalla stessa trattenuta a titolo di risarcimento per il mancato guadagno Parte_3 conseguente alla perdita dei lavori di cui ai contratti suddetti. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/11/2023 il ha chiesto, previa Parte_1 declaratoria di inefficacia dei contratti di appalto stipulati inter partes per il mancato avveramento della condizione sospensiva, che l'appaltatrice restituisse la somma di € 15.740,68, Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver sottoscritto, il 29.7.22, tre contratti di appalto, il primo per l'esecuzione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale ex art. 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. superbonus), il secondo per l'esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale ex art. 1, commi da 219 a
224, della l. 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. bonus facciate), il terzo per ristrutturazioni edilizie ex art. art. 16-bis del DPR 917/86 (c.d. bonus ristrutturazioni al 50%);
- che nei contratti era pattuita la cessione del credito di imposta ex art. 121 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 con il c.d. “sconto in fattura”, mentre il pagamento da parte del degli importi non coperti dalle Parte_1 agevolazioni fiscali;
- che i tre contratti erano stati sottoposti a condizione sospensiva (art. 15 di tutti e tre i contratti), individuata nello «esito positivo del preventivo controllo e verifica amministrativa eseguiti dall'istituto bancario di fiducia e prescelto dalla società , da comunicarsi al Controparte_1 committente nel termine del 10.1.23;
pagina 2 di 5 - di aver corrisposto, su richiesta dell'appaltatrice, un acconto di € 15.740,68;
- che l'appaltatrice non aveva mai avviato i lavori, né aveva comunicato l'esito positivo della verifica dell'istituto bancario di fiducia;
- che, pertanto, la condizione sospensiva non si era avverata;
- che nonostante le plurime richieste, la controparte non aveva restituito l'acconto versato, da ritenersi indebito, a seguito del mancato avveramento della condizione.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita in giudizio la
[...]
a chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, l'accertamento del CP_1 diritto di trattenere la somma oggetto della domanda avversaria a titolo di risarcimento del danno.
La resistente, a sostegno della propria richiesta, ha esposto:
- che i contratti prevedevano il pagamento mediante rimessa diretta delle somme non coperte da bonus;
- che il committente non aveva pagato le somme non coperte da bonus del contratto relativo al bonus 50% e che «la mancanza di tale pagamento [aveva] impedito qualsiasi verifica sull'acquisto del credito da parte della banca, essendo condizione preliminare, anche in base al contratto, l'adempimento da parte del committente degli obblighi di pagamento a suo carico»;
- che la banca non poteva accettare crediti fiscali non caricati nel cassetto fiscale, ciò che la controparte, inadempiente, non aveva fatto;
- che l'art. 14 dei contratti prevedeva la facoltà del committente di recedere unilateralmente, con diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti,
e dell'indennizzo per il mancato guadagno;
- che la comunicazione del del 2.2.23 con cui questo “dichiarava la perdita di efficacia Parte_1 dei contratti” doveva qualificarsi come esercizio del diritto di recesso;
- che la somma di € 15.740,68 rappresentava «un indennizzo minimo per il mancato guadagno della 2 e, pertanto, non doveva essere restituita. Pt_3
Acquisita la prova dell'autorizzazione assembleare alla promozione del giudizio e svolto il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, procedimento cui la parte resistente non ha aderito, e concessi i termini i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del
15/10/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
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1. Occorre, preliminarmente, qualificare la posizione assunta nel presente giudizio dalla parte resistente.
Essa, infatti, non ha domandato la reiezione della domanda attorea in quanto infondata, e la condanna della controparte, in via riconvenzionale, a risarcire il danno da mancato guadagno, ma, senza peraltro chiedere esplicitamente il rigetto della domanda di controparte, ha eccepito, in compensazione, un controcredito risarcitorio di importo pari alla somma fatta oggetto della domanda restitutoria.
pagina 3 di 5 È, d'altra parte, incontestato, che il contratti non abbiano trovato esecuzione, e che la condizione prevista dall'art. 15, di analogo tenore, dei tre contratti (doc. 1, 2, 3 fasc. ricorrente), non si sia avverata, non avendo avuto luogo la “accettazione da parte debba banca della cessione del credito”. Al riguardo, deve osservarsi che l'evento dedotto in condizione (all'apparenza individuato nell'accettazione della cessione del credito da parte della banca), deve, in realtà individuarsi in una verifica preliminare della cedibilità dei crediti: in questo senso depone, anzitutto l'interpretazione complessiva dei contratti — le cui clausole, come noto, si interpretano le une per mezzo delle altre — i quali prevedono, ai rispettivi artt. 1, clausole analoghe che individuano la “condizione […] necessaria” del preventivo controllo e verifica amministrativa da parte del successivo soggetto cessionario del credito, la cui identità con la condizione di cui all'art. 15 è resa evidente dall'art. 1 co. 5 del contratto “bonus facciate” (doc. 2 fasc. ricorrente) che contiene un esplicito riferimento all'art. 15, che, come visto, delinea la condizione sospensiva. In secondo luogo, deve osservarsi che, può essere fatto oggetto di cessione, soltanto il credito fiscale che sia venuto ad esistenza, il che avviene solo a seguito delle verifiche ed asseverazioni di cui all'art. 121
d.l. 34/2020, che sono successive allo svolgimento dei lavori: se interpretata nel senso che l'accettazione della cessione del credito da parte dell'istituto bancario condiziona la produzione di effetti del contratto, tale condizione sospensiva sarebbe impossibile, con conseguente nullità di ciascuno dei contratti ex art. 1354, co. 2, c.c. Anche alla stregua del principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., le clausole in discorso debbono essere interpretate nel senso sopra descritto.
Tanto premesso, la parte resistente non risulta si sia in alcun modo attivata per la verifica presso un istituto bancario (che neppure viene in atti individuato) della cedibilità dei futuri crediti: di ciò non è stata data prova documentale, né sono state articolate istanze di prova orale. Pertanto, anche ritenendo che al mancato verificarsi della condizioni abbia contribuito la condotta del — come adombra Parte_1
l'appaltatore, lamentando, tuttavia, quale inadempimento, il mancato pagamento di lavori il cui corrispettivo non risultava esigibile per contratto, non essendo pacificamente iniziati e non essendovi deroga contrattuale all'art. 1665 c.c. — certamente esso non sarebbe integralmente addebitabile al ricorrente, sebbene, al più, al concorso tra appaltatore e committente.
Deve, pertanto, concludersi, che i contratti, stante il pacifico mancato avveramento della condizione sospensiva, non abbiano mai acquisito efficacia. Ne consegue l'obbligo di restituzione da parte dell'appaltatore dell'acconto — pacificamente corrisposto con riferimento al contratto “bonus facciate”
— che, stante l'inefficacia di tale contratto, risulta essere indebito ex art. 2033 c.c.
Sulla somma di € 15.740,68 sono dovuti gli interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c. (trattandosi di domanda avente ad oggetto somma di denaro) dal giorno della domanda giudiziale, come richiesto dalla parte ricorrente, il che esime il Tribunale dalla verifica della buona o mala fede dell'accipiens, rilevante, per la determinazione del dies a quo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Non ha, invece, pregio, l'eccezione sollevata dalla parte resistente, difettandone evidentemente la causa petendi, individuata dalla nel recesso della controparte — che si rinverrebbe Controparte_1 nella pec del 2.2.23 (doc. 6 fasc. ricorrente) — giacché alcun recesso risulta compiuto dalla committente che, con tale missiva, ha semplicemente fatto valere il difetto di efficacia ab origine dei contratti inter partes, il quale, peraltro, come visto, risulta oggi accertato. Merita, in ogni caso, osservare, che la parte resistente nulla ha specificamente dedotto o provato in merito all'entità complessiva dell'indennizzo da mancato guadagno ex art. 1671 c.c. che le sarebbe stato dovuto, diritto allo “indennizzo” che ha natura pagina 4 di 5 risarcitoria e la cui ricorrenza e consistenza deve, pertanto, deve essere provata, ex art. 2697 c.c., da chi lo domandi o lo opponga quale eccezione onde ottenere il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La domanda proposta dal 36 risulta, pertanto, meritevole di integrale Parte_1 accoglimento.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e dei valori minimi della fase istruttoria e decisionali, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative e della decisione a seguito di discussione orale. Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 debba disporsi un aumento del 20% del compenso liquidabile — percentuale determinata in funzione della ridotta complessità degli atti e del limitato numero di documenti prodotti
— essendosi fatto ricorso, nella redazione, a «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» degli atti.
Debbono porsi a carico della soccombente anche le spese per il procedimento di negoziazione assistita, liquidate sulla base dei parametri medi per la sola fase dell'attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficaci i contratti stipulati tra il e la Parte_1 [...]
in data 29.7.22 aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esecuzione di interventi CP_1 finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio condominiale ex art. 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. superbonus), l'esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna del medesimo fabbricato condominiale ex art. 1, commi da 219 a 224, della Legge
27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. bonus facciate), l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie ex art. art. 16-bis del DPR 917/86 (c.d. bonus ristrutturazioni al 50%), per il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 15 di ciascun contratto;
- condanna la a restituire al 36 la somma Controparte_1 Parte_1 di € 15.740,68, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 3 novembre 2023 al saldo;
- condanna la a rimborsare al 36 le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.064,40 per compensi di avvocato per il presente giudizio, € 441,00 per compensi di avvocato per il tentativo di negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 8 novembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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