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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7429/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7429/2022 R.G. LAVORO
TRA
(C.f: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cresci e Valerio Cresci, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente del Settore Avvocatura, Avv.to Alida Di Napoli, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: RIA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/06/2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendo di“1) dichiarare la nullità di ogni eventuale pattuizione importante Controparte_1 transazione e/o rinunzia;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto calcolo, in applicazione della normativa indicata in narrativa di cui ai precedenti punti B),C), D), E), G) ed H), degli aumenti biennali a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), dalla data di assunzione sino al 31.12.1993 e conseguentemente a mantenere cristallizzato l'importo conseguito al 31.12.1993
a titolo di RIA dal 01.01.1994 sino alla data di cessazione del servizio;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dovute per il detto titolo, in applicazione di tutte le norme di legge richiamate in parte narrativa, conseguite e non percepite dal 01.03.2017 al 31.05.2022 tenuto conto della prescrizione quinquennale;
4) condannare, quindi, il , in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica in Controparte_1 CP_1 alla Piazza Cirillo n. 1, al pagamento, per il suddetto titolo, della somma di € 2.858,10 di cui agli analitici conteggi che allegati al presente ricorso ne formano parte integrante e/o di quella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione come per legge;
5) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, determinati ex D.M. 55/14 e ss. mm.
ii., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
In dettaglio, la ricorrente ha dedotto: a) di essere stata dipendente del Comune di , in servizio CP_1 dal 01.09.1986 con la IV qualifica funzionale secondo la classificazione del personale contenuta nell'allegato “A” al DPR n. 347/1983 e poi, dal 01.01.1999, a seguito dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, di cui al CCNL 1998/2001, inquadrata nella categoria “B” e dal 01.07.2012, in esito ad una progressione interna, nella ctg. C – Istruttore Amministrativo;
b) di aver diritto alla retribuzione individuale di anzianità non erogata dal Comune per il periodo dal 01.03.2017 al 31.05.2022.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che non sussiste alcun dubbio in ordine all'inquadramento della ricorrente, che deve ritenersi pacificamente dipendente comunale sin dal 01.09.1986: in tal senso, infatti, non solo è depositata in atti l'attestazione di servizio (v. all. 1), ma sono presenti anche le buste paga relative agli ultimi anni del rapporto di lavoro (v. all. 8), in relazione ai quali la ricorrente chiede l'accertamento delle differenze retributive maturate.
Va poi rilevato che l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato esclusivamente al quantum di tale voce della retribuzione, atteso che il resistente ha affermato di aver regolarmente corrisposto CP_1 la retribuzione individuale di anzianità mensilmente alla ricorrente nella voce “maturato” di cui alle buste paga, e quindi non contestando la spettanza di tale voce retributiva.
Ciò posto, osserva il Tribunale in termini generali, quanto ai criteri per determinare la RIA, che il
DPR n. 347/1983 all'art. 41, lett. B) stabiliva la cessazione al 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la corresponsione ulteriore alla data del 01.01.1985, per il personale in servizio nel biennio 01.01.1983-31.12.1984, di un salario individuale di anzianità determinato in una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale, da calcolarsi in ventiquattresimi per coloro che fossero stati assunti dopo il 01.01.1983.
Ai sensi dell'art. 41 lett. B) citato: “B) Salario individuale d'anzianità. La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica . . . . . . . . . . . L. 198.000 -II qualifica . . . . . . . . . . . » 216.000- III qualifica . . . . . . . . . . . » 234.000 - IV qualifica . . . . . . . . . . . »
267.000 -V qualifica . . . . . . . . . . . » 312.000 -VI qualifica . . . . . . . . . . . » 330.000 -VII qualifica . . .
. . . . . . . . » 384.000 -VIII qualifica . . . . . . . . . . . » 518.400- I qualifica dirigenziale . . . . » 672.000 -
II qualifica dirigenziale . . . . » 840.000. Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1° gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo
d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.”.
Il DPR citato recepiva l'accordo sindacale del 29.04.1983 e secondo quanto disposto dall'art. 1 trovava applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente degli enti Locali.
In attuazione della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 41 sopra citato, l'art. 38 del DPR
n. 268/1987 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-
1987 relativo al comparto del personale degli enti locali), come integrato dall'art. 31, del DPR
494/1987 (recante “Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del
Servizio sanitario nazionale e della scuola”) ridefiniva l'incremento di valore di quanto spettante a titolo di salario individuale di anzianità.
Anche tale normativa trovava applicazione nei confronti dei dipendenti comunali, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR n. 268/87 il quale espressamente richiama l'art. 4 del DPR n. 68/1986.
Infatti, in base all'art. 24 del DPR 494/87 “Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio
1985-87 per il personale del comparto enti locali, è integrato dai seguenti articoli.”
“Art. 31 1. Il testo dell'art. 38 è il seguente: "1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno
1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988". (cfr. all. 4)
Il DPR n. 333/1990 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23.12.89 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) all'art. 44 rideterminava, incrementandola ulteriormente, la retribuzione individuale di anzianità per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 01.01.1987 - 31.12.1988 a decorrere dal
01.01.1989.
Tale articolo stabiliva: Retribuzione individuale di anzianità 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I
.................. L. 198.000- Qualifica II ................. L. 216.000 -Qualifica III ................ L. 234.000 -
Qualifica IV ................. L. 267.000 -Qualifica V .................. L. 312.000 -Qualifica VI ................. L.
330.000 -Qualifica VII ................ L. 384.000 -Qualifica VIII ............... L. 518.000 -Qualifica I dirigenziale ..... L. 672.000 -Qualifica II dirigenziale .... L. 840.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.”
Infine, con la introduzione della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 72 d. lgs.
n. 29/1993 prevedeva che gli accordi sindacali recepiti in DPR continuassero ad essere applicabili sino alla stipulazione di successivi CCNL, che provvedessero ad introdurre una nuova disciplina per le materie e gli istituti sino allora regolati dai DPR.
La disposizione prevedeva, inoltre, al comma 3, che alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi sarebbe comunque conseguita l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale.
Invero ai sensi dell'art.72 cit. “
1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica come previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dal presente decreto. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.
Le disposizioni delle predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo
III; esse cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.
3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.”
In attuazione di quanto stabilito con il decreto legislativo n. 29/93, il CCNL relativo al comparto
Regioni-Enti Locali del 06.07.1995, ha previsto all'art. 28 che tra gli elementi fondamentali della retribuzione vi rientrasse la “retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita”.
Ciò premesso, dalla lettura delle norme richiamate, si evince che per ciascun dipendente pubblico, a decorrere dal 1.01.1994, la RIA è dovuta in misura pari agli incrementi, da calcolarsi in ventiquattresimi, maturati per ogni biennio di lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico, a far data dall'assunzione e fino al 1993, in cui è intervenuta l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale. Ne consegue che essendo stata la ricorrente assunta dall'ente pubblico convenuto il
01.09.1986, alla data del 01.09.1988, ovvero al compiersi del biennio 01.09.86-01.09.88, ha conseguito il diritto al primo aumento per retribuzione individuale di anzianità e successivamente, ha conseguito il diritto ad ulteriori n. 2 incrementi dell'emolumento e precisamente nel 01.09.1990
(secondo biennio), nel 01.09.1992 (terzo biennio) e dal 01.09.1992 al 31.12.1993 ha conseguito ulteriori 16/24 di retribuzione individuale di anzianità.
Osserva poi il Tribunale che la normativa che si è susseguita a partire dal 1983 ha puntualmente delineato i criteri di calcolo della retribuzione individuale di anzianità, criteri che appaiono correttamente utilizzati nei conteggi allegati dalla ricorrente e non contestati specificamente dalla parte resistente. Pertanto, non avendo il offerto la prova del relativo pagamento, non potendo attribuire CP_1 rilevanza alle buste paga per le somme erogate nella voce “maturato” in quanto non corrispondenti a quelle richieste e, comunque, essendo del tutto generica la relativa imputazione, deve essere corrisposta alla ricorrente a titolo di retribuzione individuale di anzianità, la somma complessiva di €
2.858,10, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma pari ad € 2.858,10 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per spese di contributo, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 2/04/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7429/2022 R.G. LAVORO
TRA
(C.f: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cresci e Valerio Cresci, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente del Settore Avvocatura, Avv.to Alida Di Napoli, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: RIA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/06/2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendo di“1) dichiarare la nullità di ogni eventuale pattuizione importante Controparte_1 transazione e/o rinunzia;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto calcolo, in applicazione della normativa indicata in narrativa di cui ai precedenti punti B),C), D), E), G) ed H), degli aumenti biennali a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), dalla data di assunzione sino al 31.12.1993 e conseguentemente a mantenere cristallizzato l'importo conseguito al 31.12.1993
a titolo di RIA dal 01.01.1994 sino alla data di cessazione del servizio;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dovute per il detto titolo, in applicazione di tutte le norme di legge richiamate in parte narrativa, conseguite e non percepite dal 01.03.2017 al 31.05.2022 tenuto conto della prescrizione quinquennale;
4) condannare, quindi, il , in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica in Controparte_1 CP_1 alla Piazza Cirillo n. 1, al pagamento, per il suddetto titolo, della somma di € 2.858,10 di cui agli analitici conteggi che allegati al presente ricorso ne formano parte integrante e/o di quella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione come per legge;
5) il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, determinati ex D.M. 55/14 e ss. mm.
ii., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
In dettaglio, la ricorrente ha dedotto: a) di essere stata dipendente del Comune di , in servizio CP_1 dal 01.09.1986 con la IV qualifica funzionale secondo la classificazione del personale contenuta nell'allegato “A” al DPR n. 347/1983 e poi, dal 01.01.1999, a seguito dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, di cui al CCNL 1998/2001, inquadrata nella categoria “B” e dal 01.07.2012, in esito ad una progressione interna, nella ctg. C – Istruttore Amministrativo;
b) di aver diritto alla retribuzione individuale di anzianità non erogata dal Comune per il periodo dal 01.03.2017 al 31.05.2022.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che non sussiste alcun dubbio in ordine all'inquadramento della ricorrente, che deve ritenersi pacificamente dipendente comunale sin dal 01.09.1986: in tal senso, infatti, non solo è depositata in atti l'attestazione di servizio (v. all. 1), ma sono presenti anche le buste paga relative agli ultimi anni del rapporto di lavoro (v. all. 8), in relazione ai quali la ricorrente chiede l'accertamento delle differenze retributive maturate.
Va poi rilevato che l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato esclusivamente al quantum di tale voce della retribuzione, atteso che il resistente ha affermato di aver regolarmente corrisposto CP_1 la retribuzione individuale di anzianità mensilmente alla ricorrente nella voce “maturato” di cui alle buste paga, e quindi non contestando la spettanza di tale voce retributiva.
Ciò posto, osserva il Tribunale in termini generali, quanto ai criteri per determinare la RIA, che il
DPR n. 347/1983 all'art. 41, lett. B) stabiliva la cessazione al 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la corresponsione ulteriore alla data del 01.01.1985, per il personale in servizio nel biennio 01.01.1983-31.12.1984, di un salario individuale di anzianità determinato in una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale, da calcolarsi in ventiquattresimi per coloro che fossero stati assunti dopo il 01.01.1983.
Ai sensi dell'art. 41 lett. B) citato: “B) Salario individuale d'anzianità. La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica . . . . . . . . . . . L. 198.000 -II qualifica . . . . . . . . . . . » 216.000- III qualifica . . . . . . . . . . . » 234.000 - IV qualifica . . . . . . . . . . . »
267.000 -V qualifica . . . . . . . . . . . » 312.000 -VI qualifica . . . . . . . . . . . » 330.000 -VII qualifica . . .
. . . . . . . . » 384.000 -VIII qualifica . . . . . . . . . . . » 518.400- I qualifica dirigenziale . . . . » 672.000 -
II qualifica dirigenziale . . . . » 840.000. Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1° gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo
d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.”.
Il DPR citato recepiva l'accordo sindacale del 29.04.1983 e secondo quanto disposto dall'art. 1 trovava applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente degli enti Locali.
In attuazione della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 41 sopra citato, l'art. 38 del DPR
n. 268/1987 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-
1987 relativo al comparto del personale degli enti locali), come integrato dall'art. 31, del DPR
494/1987 (recante “Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del
Servizio sanitario nazionale e della scuola”) ridefiniva l'incremento di valore di quanto spettante a titolo di salario individuale di anzianità.
Anche tale normativa trovava applicazione nei confronti dei dipendenti comunali, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR n. 268/87 il quale espressamente richiama l'art. 4 del DPR n. 68/1986.
Infatti, in base all'art. 24 del DPR 494/87 “Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio
1985-87 per il personale del comparto enti locali, è integrato dai seguenti articoli.”
“Art. 31 1. Il testo dell'art. 38 è il seguente: "1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno
1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988". (cfr. all. 4)
Il DPR n. 333/1990 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23.12.89 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) all'art. 44 rideterminava, incrementandola ulteriormente, la retribuzione individuale di anzianità per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 01.01.1987 - 31.12.1988 a decorrere dal
01.01.1989.
Tale articolo stabiliva: Retribuzione individuale di anzianità 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I
.................. L. 198.000- Qualifica II ................. L. 216.000 -Qualifica III ................ L. 234.000 -
Qualifica IV ................. L. 267.000 -Qualifica V .................. L. 312.000 -Qualifica VI ................. L.
330.000 -Qualifica VII ................ L. 384.000 -Qualifica VIII ............... L. 518.000 -Qualifica I dirigenziale ..... L. 672.000 -Qualifica II dirigenziale .... L. 840.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.”
Infine, con la introduzione della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 72 d. lgs.
n. 29/1993 prevedeva che gli accordi sindacali recepiti in DPR continuassero ad essere applicabili sino alla stipulazione di successivi CCNL, che provvedessero ad introdurre una nuova disciplina per le materie e gli istituti sino allora regolati dai DPR.
La disposizione prevedeva, inoltre, al comma 3, che alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi sarebbe comunque conseguita l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale.
Invero ai sensi dell'art.72 cit. “
1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica come previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dal presente decreto. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.
Le disposizioni delle predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo
III; esse cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.
3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.”
In attuazione di quanto stabilito con il decreto legislativo n. 29/93, il CCNL relativo al comparto
Regioni-Enti Locali del 06.07.1995, ha previsto all'art. 28 che tra gli elementi fondamentali della retribuzione vi rientrasse la “retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita”.
Ciò premesso, dalla lettura delle norme richiamate, si evince che per ciascun dipendente pubblico, a decorrere dal 1.01.1994, la RIA è dovuta in misura pari agli incrementi, da calcolarsi in ventiquattresimi, maturati per ogni biennio di lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico, a far data dall'assunzione e fino al 1993, in cui è intervenuta l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale. Ne consegue che essendo stata la ricorrente assunta dall'ente pubblico convenuto il
01.09.1986, alla data del 01.09.1988, ovvero al compiersi del biennio 01.09.86-01.09.88, ha conseguito il diritto al primo aumento per retribuzione individuale di anzianità e successivamente, ha conseguito il diritto ad ulteriori n. 2 incrementi dell'emolumento e precisamente nel 01.09.1990
(secondo biennio), nel 01.09.1992 (terzo biennio) e dal 01.09.1992 al 31.12.1993 ha conseguito ulteriori 16/24 di retribuzione individuale di anzianità.
Osserva poi il Tribunale che la normativa che si è susseguita a partire dal 1983 ha puntualmente delineato i criteri di calcolo della retribuzione individuale di anzianità, criteri che appaiono correttamente utilizzati nei conteggi allegati dalla ricorrente e non contestati specificamente dalla parte resistente. Pertanto, non avendo il offerto la prova del relativo pagamento, non potendo attribuire CP_1 rilevanza alle buste paga per le somme erogate nella voce “maturato” in quanto non corrispondenti a quelle richieste e, comunque, essendo del tutto generica la relativa imputazione, deve essere corrisposta alla ricorrente a titolo di retribuzione individuale di anzianità, la somma complessiva di €
2.858,10, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma pari ad € 2.858,10 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per spese di contributo, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 2/04/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano