Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2995 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto le domande cumulate di:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE E
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata ad [...], il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Tucci - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi - sono sposati;
Parte_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Avellino l'1 9 2001;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 195 di detto anno, P. II, S. A.;
- che non hanno avuto figli;
- che la separazione personale è stata pronunziata con la sentenza parziale del 20 1
2024 in atti;
All'udienza ultima del 9 4 2025 la ricorrente ha dedotto:
- che non aveva più convissuto con il marito;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ha insistito che si pronunciasse la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti sono separati giusta la sentenza parziale innanzi indicata.
La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere impossibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e Parte_1 CP_1
2) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano