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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. RCL. 69/2025
Cron.____________
TRIBUNALE di VERONA
Sezione lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
e
CP_1
Oggi 31 marzo 2025, sono comparsi
• l'avv. Alessandro Dalla Sega per la parte ricorrente;
• l'avv. C.C. De Pompeis per . CP_1 Le parti danno concordemente atto della avvenuta definizione della lite tributaria a seguito di sottoscrizione tra e ricorrente di un accordo conciliativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. CP_2
48 e ss. del D.Lgs. n. 546/1992 e che, in relazione a ciò, è già intervenuto provvedimento di sgravio da parte dell per il credito per cui si procede in questa sede e portato dall'avviso di addebito CP_1 qui opposto, con relativa concorde richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'avv. Dalla Sega insiste per la liquidazione delle proprie spese;
l'avv. De Pompeis chiede la compensazione integrale delle spese di lite.
Il giudice, considerato che permane contrasto tra le parti sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, invita le parti – le quali concludono come sopra riportato - alla discussione, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto Sent. N.__________
RCL N.___________
Cron. N. __________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 31.3.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 13.1.25
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA Parte_1 C.F._1
SEGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Piazza Cittadella 13 37122 VERONA
presso il difensore avv. DALLA SEGA ALESSANDRO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma non si sono accordate per la compensazione delle spese di lite insistendo il ricorrente per ottenere la liquidazione delle spese di giudizio in proprio favore.
E' cessata la materia del contendere, come del resto riconosciuto da entrambe le parti in udienza a fronte della formale sottoscrizione in data 4.2.25 da parte del ricorrente e
1 di di un accordo conciliativo in sede di lite fiscale (v. Allegato ) ai sensi e per gli CP_2 CP_1
effetti di cui agli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 546/1992, e del conseguente sgravio disposto dall' in data 19.3.25 (v. Allegato ) per il credito oggetto dell'avviso di addebito qui CP_1 CP_1
impugnato.
La decisione si incentra dunque unicamente sul carico delle spese di lite.
La parte ricorrente ha in udienza insistito nella liquidazione delle spese di giudizio in proprio favore. Sostiene, al contrario, l che sussisterebbero giusti motivi per la CP_1 compensazione delle spese di lite considerata l'intervenuta definizione della lite in sede fiscale, formalizzata dopo la presentazione del ricorso in opposizione all'avviso di addebito qui impugnato.
Vi sono effettivamente giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite considerando che la stessa parte opponente riconosce che la definizione della lite e la conseguente cessata materia del contendere è intervenuta solamente per l'intervenuta conciliazione “in sede fiscale” stipulata dopo l'avvio del presente giudizio tra ricorrente ed
, che non è parte del presente giudizio, essendo stato costretto a costituirsi CP_2 CP_1
seppure per dare atto della intervenuto conseguente sgravio del credito.
La motivazione della cessazione della materia del contendere (a fronte dello sgravio prontamente attuato dall' ancor prima della costituzione in giudizio) giustifica CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
2
Cron.____________
TRIBUNALE di VERONA
Sezione lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
Tra
Parte_1
e
CP_1
Oggi 31 marzo 2025, sono comparsi
• l'avv. Alessandro Dalla Sega per la parte ricorrente;
• l'avv. C.C. De Pompeis per . CP_1 Le parti danno concordemente atto della avvenuta definizione della lite tributaria a seguito di sottoscrizione tra e ricorrente di un accordo conciliativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. CP_2
48 e ss. del D.Lgs. n. 546/1992 e che, in relazione a ciò, è già intervenuto provvedimento di sgravio da parte dell per il credito per cui si procede in questa sede e portato dall'avviso di addebito CP_1 qui opposto, con relativa concorde richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'avv. Dalla Sega insiste per la liquidazione delle proprie spese;
l'avv. De Pompeis chiede la compensazione integrale delle spese di lite.
Il giudice, considerato che permane contrasto tra le parti sul carico delle spese processuali e che la causa appare matura per la decisione, invita le parti – le quali concludono come sopra riportato - alla discussione, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto Sent. N.__________
RCL N.___________
Cron. N. __________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 31.3.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 13.1.25
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA Parte_1 C.F._1
SEGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Piazza Cittadella 13 37122 VERONA
presso il difensore avv. DALLA SEGA ALESSANDRO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma non si sono accordate per la compensazione delle spese di lite insistendo il ricorrente per ottenere la liquidazione delle spese di giudizio in proprio favore.
E' cessata la materia del contendere, come del resto riconosciuto da entrambe le parti in udienza a fronte della formale sottoscrizione in data 4.2.25 da parte del ricorrente e
1 di di un accordo conciliativo in sede di lite fiscale (v. Allegato ) ai sensi e per gli CP_2 CP_1
effetti di cui agli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 546/1992, e del conseguente sgravio disposto dall' in data 19.3.25 (v. Allegato ) per il credito oggetto dell'avviso di addebito qui CP_1 CP_1
impugnato.
La decisione si incentra dunque unicamente sul carico delle spese di lite.
La parte ricorrente ha in udienza insistito nella liquidazione delle spese di giudizio in proprio favore. Sostiene, al contrario, l che sussisterebbero giusti motivi per la CP_1 compensazione delle spese di lite considerata l'intervenuta definizione della lite in sede fiscale, formalizzata dopo la presentazione del ricorso in opposizione all'avviso di addebito qui impugnato.
Vi sono effettivamente giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite considerando che la stessa parte opponente riconosce che la definizione della lite e la conseguente cessata materia del contendere è intervenuta solamente per l'intervenuta conciliazione “in sede fiscale” stipulata dopo l'avvio del presente giudizio tra ricorrente ed
, che non è parte del presente giudizio, essendo stato costretto a costituirsi CP_2 CP_1
seppure per dare atto della intervenuto conseguente sgravio del credito.
La motivazione della cessazione della materia del contendere (a fronte dello sgravio prontamente attuato dall' ancor prima della costituzione in giudizio) giustifica CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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