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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 355/2016 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
a carico di , in persona del Parte_1 Parte_2
Curatore Dott. rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento autorizzativo del Parte_3
Giudice delegato dr.ssa Michaela Sapio, dall'avv. Claudio Petrecca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro al Corso Campano n. 171,
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Rao Limata Parte_4 Parte_5 ed elettivamente domiciliati in Isernia al Viale dei Pentri n° 161 presso lo studio dell'avv. Florindo Di
Lucente;
ATTORI nei confronti di
in persona del procuratore speciale e Controparte_1 CP_2 rappresentata da quale cessionaria di , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_1 dall'avv. Antonio Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla via
Mazzini n° 112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario ecc.) conclusioni come da verbale del 25/09/2025 pagina 1 di 17 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno citato in giudizio la convenuta per CP_4 accertare l'illegittimità degli addebiti sui rapporti nn.1000/230 (già 27/3177), 1000/4718 (già 10003373
– 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032), nonché sui conti anticipo nn.08/244,
08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A, 101906, 101905, 121587
e 127483 in essere con la In particolare, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la CP_4 mancata pattuizione in ordine agli interessi ultra-legali, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate nonché la mancata pattuizione degli interessi a credito;
di accertare e dichiarare la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultra-legali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
di dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di “commissione di massimo scoperto” e “commissione di istruttoria veloce” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa;
dichiarare la nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito convenuto in applicazione del
“sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa;
di accertare che la banca ha capitalizzato trimestralmente sui rapporti nn. 1000/230 (già 27/3177) e 1000/4718 (già
10003373 – 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032) le competenze dei medesimi conti e dei conti anticipo nn. 08/244, 08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A,
101906, 101905, 121587 e 127483 in violazione dell'art.1283 c.c.. Gli attori hanno chiesto, altresì, di accertare e determinare la reale situazione contabile dei conti nn. 1000/230 (già 27/3177) e 1000/4718
(già 10003373 – 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032) nonché dei conti anticipo nn. 08/244, 08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A, 101906, 101905, 121587
e 127483 (le cui competenze sono confluite sui due predetti conti) e il reale saldo dei due conti ordinari in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU contabile;
di condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti nonché alla restituzione delle somme tutte dovute che risulteranno a credito della con gli interessi come per legge. Parte_2
Inoltre, gli attori hanno chiesto, in relazione ai contratti di mutuo ipotecario nn.0735055083044 e
08500055108636, di accertare e dichiarare la loro nullità e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è pagina 2 di 17 dovuto per tale rapporto;
di condannare la banca convenuta a titolo di restituzioni per indebito oggettivo, al pagamento, in favore della società mutuante, delle somme tutte già da questa corrisposte nel corso del rapporto a titolo di rate oltre interessi dalle rispettive date di pagamento delle singole rate al soddisfo o della diversa maggiore o minore somma che riterrà il Tribunale da accertarsi in giudizio e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in dipendenza di tale mutuo con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
in via gradata, di dichiarare che il saldo dei suddetti mutui venga depurato dagli oneri addebitati dalla banca in dipendenza della dedotta nullità e ricalcolato nonché di accertare e determinare la reale situazione contabile dei due mutui e, conseguentemente, di condannare la banca ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili dei predetti mutui e al pagamento, delle somme tutte dovute che risulteranno a credito della con gli interessi Parte_2 come per legge, ordinando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in dipendenza di tali mutui con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
in via ancor più gradata, di dichiarare la nullità degli artt.2 e 3 del contratto di mutuo e di tutte le disposizioni relative ai tassi d'interesse ultra-legali, chiedendo di rideterminare gli interessi debitori al tasso legale ex art.1284 c.c. e di dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi di mora;
accertare e determinare la reale situazione contabile dell'esposizione derivante dai predetti contratti e il reale saldo dell'esposizione debitoria dei due mutui, condannando la banca ad apportare le modifiche alle risultanze contabili e a pagare le somme a credito degli attori.
In relazione al portafoglio commerciale hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità del rapporto relativo alla linea di credito di € 130.000,00 per difetto di forma scritta e, in via gradata, di dichiarare l'inesigibilità di tale credito, trattandosi di “cessione del credito in luogo dell'adempimento”. Infine, in relazione alle fideiussioni hanno chiesto di accertare che i sig.ri e Parte_4 Parte_5 non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della Parte_2
e, di conseguenza, di dichiarare nulla/inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società; di dichiarare nulle e prive di effetto ovvero di annullare le fideiussioni indicate in narrativa e, in via gradata, di dichiarare che la fideiussione opererebbe nei limiti del minor credito accertato nei confronti della società perché invalide le obbligazioni garantite. Il tutto con condanna della al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. CP_4
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le avverse pretese concludendo – nella CP_4 comparsa di costituzione e risposta – nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per mancato esperimento del procedimento di mediazione”, “ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per intervenuta transazione, per le motivazioni esposte sub n.2 della premessa al presente pagina 3 di 17 atto”, “sempre in via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e per le motivazioni esposte sub n.3 della premessa Parte_4 Parte_5 al presente atto”, “sempre in via preliminare e subordinata, dichiarare estinto il diritto alla restituzione delle somme, anche mediante rettifica del saldo, per intervenuta prescrizione del diritto”,
“ulteriormente in via preliminare e subordinata, dichiarare la parte attrice decaduta dal diritto d'impugnativa del conto, e per l'effetto, rigettare la domanda”, “in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, perché inammissibile, improponibile ed infondata per i motivi ampiamente esposti in narrativa”, “in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi, commissioni e spese ai sensi e per gli effetti dell'art.2034 c.c.”, “in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda ex art.1194 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata, con riguardo ai singoli trimestri in cui si accerti non essere intervenuto alcun versamento atto a compensare gli interessi passivi maturati, ex art.1194 c.c.”, “in via ulteriormente gradata, dichiararsi comunque legittima l'applicazione della Commissione di e l'addebito di spese Parte_6 connesse alla gestione dei rapporti di c/c dedotto in giudizio, nonché i rapporti di mutuo intercorsi tra le parti”, “in via riconvenzionale, condannare la parte attrice al pagamento di € 226.832,64, quale saldo passivo del conto corrente n.4718 e del rapporto n° 687447 al 22.08.2016, oltre interessi ed accessori fino ad oggi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, “condannare, in ogni caso, la parte attrice alla rifusione delle spese processuali tutte, diritti ed onorari di causa”.
Nel corso del giudizio è, poi, intervenuto il e il giudizio è stato riassunto Parte_7 Parte_2 sia dai fideiussori e che dalla LA . Parte_5 Parte_4 Parte_8
Per parte convenuta, poi, vi è stato l'intervento in sostituzione di cessionaria del credito CP_2 CP_2 di . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c., avendo le parti già depositato nel giudizio comparse conclusionali e repliche.
***
Va preliminarmente evidenziato che la transazione del 11.9.2013 è stata pattuita solo dalla , Parte_2 avendovi i legali rappresentati e , partecipato solo in quanto rappresentanti, appunto Pt_5 Pt_4 della società e non anche in quanto fideiussori della stessa.
Orbene, l'intenzione dei fideiussori, manifestata nel corso del giudizio, di non volere profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. (ritenendola, peraltro, nulla) e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiccata dalla BA nei confronti della società per effetto del fallimento Parte_2 intervenuto in corso di causa, comportano l'irrilevanza, ai fini del decidere, di tute le questioni pagina 4 di 17 sollevate dalle parti in merito alla validità, efficacia e ambito applicativo dell'accordo intervenuto in data 11.9.2013.
***
L'intervenuto fallimento in corso di causa della comporta, come già detto, l'improcedibilità Parte_2 della domanda riconvenzionale di condanna svolta dalla convenuta (anche) nei confronti della
[...]
, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. Parte_9
***
Con riferimento alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, va evidenziato che i giudici di legittimità e di merito, facendo applicazione dell'art.2697 c.c., hanno affermato che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o l'applicazione di altre condizioni illegittime, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare i fatti posti alla base della domanda, vale a dire di dimostrare – peraltro in maniera non generica – l'esistenza di specifiche poste passive dei conti corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, va poi assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari
(Tribunale di Nocera Inferiore, 29/01/2013; Tribunale di Napoli, 04/11/2010; Tribunale di Roma,
26/02/2013).
Nel caso di specie, risultano allegati – gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze del rapporto n° 1000/4718 (già 10003373 – 1740/332 – 0740/332H – 140/0032) dal
30/06/1995 al 31/12/2015 e gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze del rapporto di c/c n° 1000/230 (già 27/3177) dal 16/11/1988 al 07/05/2007.
Sempre con riferimento al riparto degli oneri probatori e di specifica contestazione, va rilevato che parte attrice ha contestato solo genericamente lo ius variandi ex art. 118 TUB asseritamente esercitato da parte convenuta nel corso del rapporto, affermando genericamente che la stessa avrebbe modificato unilateralmente i tassi debitori ultralegali e gli oneri applicati nel corso del rapporto, senza, tuttavia, individuare specificatamente quando sarebbe intervenuta tale asserita variazione e in cosa la stessa sarebbe effettivamente consistita.
La doglianza, proposta, quindi, sul punto non può essere considerata come validamente rappresentata e deve, pertanto, essere rigettata. pagina 5 di 17 ***
Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte con riferimento ai conti correnti e ai conti anticipi, va rilevato quanto di seguito.
In relazione al lamentato anatocismo e, quindi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rappresentato che i conti correnti nel 1998 e nel 1995, ossia precedentemente all'approvazione della delibera CICR, sicchè va confermata, come pure ritenuto dal consulente tecnico di cui alla seconda perizia in atti, l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. SS. UU. n°21095 del 04/11/2004). La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale
è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
Orbene, nel caso di specie, manca la prova della specifica approvazione per iscritto della capitalizzazione da calcolarsi ed applicarsi, successivamente alla delibera CICR, in base al principio di reciprocità. Né, può ritenersi che l'adeguamento alla delibera CICR possa considerarsi una condizione migliorativa per il cliente, non necessitante, quindi, della specifica approvazione.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce, comunque, un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un pagina 6 di 17 anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti(Tribunale di Lanciano, ord. 02/05/2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale di Napoli,
27/06/2013).
Come rappresentato, infatti, dai giudici di legittimità, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. n. 9140/2020).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n° 1000/4718, la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori è stata pattuita sin dalla stipula del contratto di accensione del conto datato
02/09/2013 e, pertanto, risulta legittima poiché il contratto è successivo alla delibera CICR del 2000.
Con riferimento, invece, ai rapporti di conto corrente n° 1000/230 e n° 1000/3373, sorti, rispettivamente, nel 1988 e nel 1995 e, quindi, ante delibera CICR vi è stata espressa pattuizione della reciproca capitalizzazione degli interessi, rispettivamente, nel 2006 e nel 2005.
Sicchè, deve applicarsi l'opzione di calcolo n. 1 effettuata dal CTU, con calcolo della capitalizzazione semplice fino al 2000 e trimestrale reciproca a partire dal 1.7.2000.
Risulta, così, che la posizione di credito complessiva del correntista in considerazione di tutti i rapporti di conto corrente: c/c n. 1000/230, c/c n. 1000/3373, c/c n. 1000/4718, conti anticipo risulta essere pari ad € 81.454,90 a credito del correntista per il caso di capitalizzazione semplice fino al 1.7.2000 e trimestrale reciproca per il periodo successivo.
***
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole altresì della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione chiedendo la declaratoria di nullità di detta clausola. pagina 7 di 17 Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo. Nel caso di specie, tutte le commissioni sull'affidamento sono state espressamente pattuite insieme con le relative modalità di calcolo, sicchè le stesse non devono essere espunte. Le doglianze relative a tali commissioni devono, pertanto, essere rigettate.
***
Parte attrice ha lamentato, inoltre, l'applicazione di tassi di interesse moratori usurari nonché di interessi ultra-legali non pattuiti. Al riguardo va, anzitutto, premesso che:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
Ai fine della verifica del rispetto del tasso soglia usura, il calcolo va effettuato anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare:
a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando pagina 8 di 17 del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. Sez. Un. n° 16303/2018).
L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé,
l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tale fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge” (Cass. Sez. Un. n° 16303/2018).
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n°
185/2008 convertito in L.2/2009 e, quindi, dal 1/1/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del
TEGM anche la CMS.
Deve, inoltre, specificarsi che rileva la sola usura pattizia, mentre gli interessi ab origine non usurari ma divenuti tali nel corso del rapporto, rimangono esigibili (Cass. Sez. Un. n° 24675/2017).
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo ai conti correnti oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla BA d'AL (Cass. n° 12965/2016 e Cass. n° 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della BA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa BA d'AL utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento” (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015, n° 3586; Trib. Varese, 10/04/2015, n° 194; Trib. Milano,
01/07/2014 e del 23/12/2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della
BA d'AL, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica e pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Facendo applicazione dei principi sopra chiariti al caso di specie, si evidenzia che il CTU, in relazione ai conti correnti oggetto di causa, ha riscontrato che nessuno dei tassi pattuiti, siano essi corrispettivi o di mora, ha superato i limiti del tasso soglia usura vigente al momento della stipula (v. pp. 21-22 pagina 9 di 17 dell'ultimo elaborato peritale). Ne deriva, pertanto, che la doglianza relativa all'usura, in riferimento ai conti corrente oggetto di causa, va integralmente rigettata.
***
Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_4 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a sostenere che “la valuta applicata dalla convenuta ha permesso alla banca di posticipare e/o anticipare le date su cui calcolare gli interessi passivi e attivi in relazione agli assegni negoziati, girofondi, bonifici ecc. e ad ogni altra operazione che non sia stata “immediata” senza attagliare al caso concreto quanto sostenuto in via di principio generale.
Solo ad abundantiam, si osserva che secondo quanto riportato dal CTU con riferimento alle commissioni applicate ai rapporti per cui è causa, che il consulente ha riferito che “I conteggi sono stati effettuati considerando come data valuta quella equivalente alla data contabile (data operazione) in cui sono stati registrati i movimenti” (pag. 71).
Anche la doglianza sul punto dovrà, pertanto, essere rigettata.
***
In relazione, invece, ai contratti di mutuo ipotecari, la società attrice ha sollevato, in primo luogo,
l'eccezione della nullità degli stessi vista l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca ai conti correnti oggetto di causa (anatocismo, tassi d'interesse usurari, commissioni non pattuite, giorni valuta ecc.).
pagina 10 di 17 Parte attrice, inoltre, ha affermato nel proprio atto di citazione che i mutui sono nulli poiché stipulati al solo fine di ripianare le esposizioni debitorie derivanti dai conti correnti aperti presso la CP_4 convenuta e, in questo caso, ci si trova di fronte a quello che viene definito “mutuo solutorio”.
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dapprima con la sentenza n° 23149 del
25/07/2022 e, successivamente, con la sentenza n° 5841 del 5/03/2025 a dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di validità di tale forma di mutuo, confermando l'orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza che ne riconosceva la validità e la sua natura di titolo esecutivo.
Nella sentenza n°23149/2022 è statuito espressamente che “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge […], né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. […] Questi principi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: -) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez.3 – Ordinanza n.37654 del
30/11/2021, Rv. 663324-01); […]; il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Sez.1, Sentenza n.1945 del 08/03/1999, Rv. 523924-01)”
Successivamente, con la sentenza n°5841/2025 la Suprema Corte ha riconosciuto che il requisito della acquisizione della disponibilità giuridica della somma deve ritenersi soddisfatto dall'accredito della somma sul conto corrente del mutuatario, a nulla rilevando che lo stesso conto corrente presenti un saldo attivo o passivo al momento dell'accredito. Parimenti tale disponibilità è realizzata tramite la contestuale operazione di giroconto – che non richiede necessariamente un distanziamento temporale – con cui si vada ad estinguere le pregresse passività.
Di conseguenza, le Sezioni Unite avvalorano l'orientamento già espresso dalla recente giurisprudenza
(cfr. Cass. n° 2349/2022 prima richiamata) secondo cui la circostanza che l'operazione si risolva in una mera annotazione contabile, o “operazione di giro”, non autorizza a ritenere che tale operazione sia fittizia o solo apparente. Con l'accredito della somma, il mutuo deve ritenersi, pertanto, perfettamente concluso e la disponibilità della somma deve considerarsi effettivamente conseguita dal mutuatario, a prescindere dal successivo (anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme a ripianamento di passività “la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso pagina 11 di 17 possibile”. Tale fattispecie – precisa la Corte – non ricade nel paradigma del mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo delle somme non entra nel sinallagma contrattuale e non assume rilevanza sul piano causale: al contrario, esso si colloca interamente su un momento ulteriore e distinto, benché presupponga l'effettivo spostamento di denaro. Per questo, le Sezioni Unite ritengono che il mutuo destinato ad estinguere passività preesistenti non possa essere configurato quale pactum de non petendo ad tempus
(come ritenuto da Cass. civ., Sez. I, ord. n° 20896 del 5/08/2019), vale a dire una mera rinegoziazione dei termini di pagamento dell'obbligazione preesistente;
al contrario, esso sortisce un effettivo spostamento di denaro, percepibile nella sfera economica del mutuante e del mutuatario, che costituisce il presupposto per il successivo impiego del denaro ad estinguere il debito preesistente. Non sussistono ragioni – pertanto – che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
Inoltre, parte attrice nel proprio atto di citazione afferma l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed i rapporti di conto corrente in forza del quale se i contratti di conto corrente prevedono operazioni nulle, di conseguenza tale nullità inficerebbe anche il contratto di mutuo a valle.
Tale eccezione non può essere accolta, avendo ampiamente appurato la non illegittimità delle condizioni applicate dalla ai suddetti rapporti. CP_4
Sempre con riferimento ai contratti di mutuo, parte attrice si duole dell'illegittima applicazione di tassi convenzionali e di mora ultralegali mai pattuiti.
Al riguardo, deve evidenziarsi, da un lato, che le affermazioni generali effettuate da parte attrice non risultano in alcun modo attagliate al caso concreto, non riportando l'attrice neanche i tassi effettivamente applicati ai rapporti di mutuo per cui è causa e, dall'altro, che, comunque, il CTU ha rilevato che “i tassi corrispettivi e di mora pattuiti in entrambi i contratti, considerati separatamente tra loro, sono risultati entro i limiti del Tasso Soglia Usura vigente al momento della stipula”.
Tale eccezione dovrà, pertanto, essere rigettata.
Nel contestare il credito, parte attrice sostiene, poi che la abbia cumulato gli interessi di mora CP_4 con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo dando origine a un fenomeno anatocistico vietato dall'art.1283 c.c. I contratti di mutuo all'art.3 prevedono espressamente che “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e, quindi, anche a seguito di risoluzione del medesimo, e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della parte mutuataria ed a favore della Su detti interessi non è CP_4 consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla BA Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina 12 di 17 pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 Ore”, attualmente pari al cinque per cento [5%] annuo, maggiorato di tre virgola cinquanta [3,50] punti percentuali”.
Dalla lettura di questo articolo è evidente che non è prevista alcuna sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori i quali sono dovuti solo per le somme dovute e non pagate. Errata è anche la tesi di parte attrice per cui ci sarebbe stata la capitalizzazione degli interessi moratori: infatti,
l'art.3 dei contratti è chiaro nello stabilire che su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Gli interessi di mora sono, quindi, sostitutivi e non cumulati con quelli corrispettivi.
Peraltro, con riferimento al fenomeno anatocistico derivante dall'ammortamento alla francese, a differenza di quanto sostenuto dal CTU, va rilevata la piena legittimità di tale tipologia di ammortamento, come definitivamente chiarito dalle SS.UU. nella pronuncia n. 15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo pagina 13 di 17 (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della BA d'AL del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione conducono al rigetto delle doglianze sul punto di parte attrice, considerato che i contratti di mutuo a tasso fisso (pg. 26 della perizia) stipulati dalle parti rientrano proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite.
Infine, è stata richiesta da parte attrice anche la cancellazione delle ipoteche prestate a garanzia dei mutui oggetto del presente giudizio ma, tale richiesta, deve essere rigettata, considerata la piena legittimità del mutuo solutorio e, quindi utilizzato per ripianare le pregresse esposizioni debitorie. Il principio cardine resta, quindi, quello per cui l'ipoteca si estingue con l'estinzione del credito garantito
(art.2878, comma 3 c.c.): nel caso di specie, i mutui che in origine prevedevano entrambi una durata di
7 anni sono stati rinegoziati nel 2013 stabilendo una maggiore durata (da 7 a 22 anni per il mutuo n°
0824055226860; da 7 a 21 anni per il mutuo n° 0824055226859). Pertanto, le ipoteche relative ai mutui per cui è causa potranno essere cancellate solo dopo l'estinzione del credito non ancora avvenuta.
***
La società attrice e i fideiussori hanno mosso doglianze anche avverso la linea di credito di importo pari ad € 130.000,00 sostenendo la “nullità del rapporto in quanto non sussiste una scrittura contrattuale a forma scritta”, “l'inesigibilità di tale presunto credito poiché la banca odierna era ed è tenuta ad escutere prima i debitori ceduti e solo quando questi ultimi risultino insolventi, potrà azionare tali ragioni di credito in danno degli attori” e che “non vi è prova di tale credito non avendo la banca richiesto il pagamento al terzo”. pagina 14 di 17 Tutte le citate eccezioni risultano infondate, in quanto sono stati allegati in atti dalla BA opposta: a) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per anticipi fatture di €
30.000,00 valido sino al 30/11/2015 e sottoscritto in data 01/12/2014 (all.7), b) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per anticipi fatture di € 130.000,00 valido sino a revoca e sottoscritto in data 16/10/2014 (all.8), c) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 valido sino a revoca e sottoscritto in data 10/09/2013 (all.9), d) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 14/10/2014 (all.22), e) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 29/10/2014 (all.23), f) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 26/06/2006 (all.24), g) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 28/04/2008
(all.25), h) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data
24/04/2008 (all.26), i) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 09/06/2008 (all.15), j) contratto relativo ai servizi di incasso (all.21), k) contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 10/09/2013 per anticipi fatture senza cessione del credito di € 130.000,00 valido sino a revoca e per apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 valido sino a revoca (all.10), k) modifica del contratto di affidamento n° 04140/0740/00000332 a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti sottoscritto il 04/04/2011
(all.11).
Inoltre, sono stati depositati rispettivamente con gli allegati n° 12 e n° 18, le intimazioni di pagamento con revoca degli affidamenti per apertura di credito di € 50.000,00 e per smobilizzo portafoglio commerciale di € 130.000,00 inviate alla società opponente e ai garanti nonché la documentazione comprovante, per il periodo successivo al 16/10/2014, l'adempimento dell'onere di cui all'art.1267 c.c.
e l'insolvenza del debitore ceduto. Ne deriva, pertanto, l'assoluta pretestuosità dei rilievi mossi nei confronti del citato portafoglio commerciale.
Ad abundantiam, va rilevato che anche la CTU espletata in corso di causa, con riferimento al portafoglio commerciale n. 127483, che lo stesso è legato alla concessione di un castelletto di anticipi fatture regolato sul conto 1000/4718 a partire dal 04/09/2014; che non vi c'è una data di apertura e chiusura in quanto veniva regolato per ogni anticipazione presentata e che, non dovendosi applicare condizioni diverse da quelle praticate dalla il rapporto non è stato oggetto di alcun tipo di CP_4 ricalcolo.
***
pagina 15 di 17 Va, infine, affrontata la questione relativa alle fideiussioni prestate dai garanti dell'odierna società attrice. Gli attori sostengono, infatti, di non aver mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria.
Tale contestazione risulta destituita di fondamento alla luce dell'all. 5 prodotto da parte convenuta contenente le fideiussioni sottoscritte dai e che non hanno neanche disconosciuto le Pt_5 Pt_4 relative sottoscrizioni.
Del tutto generica, poi, è l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Da rigettare è anche l'altra eccezione di nullità derivata delle fideiussioni: non essendo risultate nulle e invalide le obbligazioni principali, salvo che per l'aspetto della capitalizzazione trimestrale ante 2000, nessuna invalidità deriva può imputarsi alle fideiussioni prestate dagli odierni attori.
***
Parte convenuta ha svolto, poi, domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 226.832,64, al 22/08/2016, oltre interessi maturati e maturandi. Detta somma deriva, quanto a:
- € 152.319,27 (di cui € 1.140,04 per interessi al tasso convenzionale del 6%) quale credito al
22.08.2016 derivante dal saldo passivo del rapporto n. 403479/3800/687447, contabilizzazione a sofferenza in data 15/06/16, relativo ad utilizzi per anticipi su fatture risultate insolute alle relative scadenze;
- € 74.513,37 (di cui € 905,02 per interessi al tasso convenzionale del 10%) quale credito al 22.08.2016 derivante dal saldo debitore del c/c n. 09400/1000/4718 poi rinumerato 4049271000/4718, estinto con voltura contabile a sofferenze in data 16.06.16.
La somma dovuta dovrà pertanto, essere compensata con quella di € 81.454,90 risultata a credito del correntista per i motivi sopra esplicitati.
Ne deriva, pertanto, all'esito della compensazione giudiziale tra le varie poste, un credito in favore della pari ad € 145.377,74. CP_4
Poiché i sig.ri e avevano prestato garanzia omnibus e solidali in data 13.2.2007 e il Pt_5 Pt_4
anche fideiussione specifica sulla linea di credito per anticipo fatture il cui saldo è stato Pt_4 richiesto in via riconvenzionale, entrambi i fideiussori dovranno essere condannati al pagamento della somma così ricalcolata all'esito della compensazione.
***
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e di quella riconvenzionale svolta dalla convenuta, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese dell'espletata CTU vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (attori e convenuto), nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni. pagina 16 di 17
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara che, a fronte dell'illegittima capitalizzazione da parte della fino al 1.7.2000, il CP_4 correntista ha maturato un credito pari ad € 81.454,90;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, la somma di €
226.832,64 dovuta dal correntista a favore della banca deve essere compensata giudizialmente con la somma di € 81.454,90 a credito del correntista;
- Per l'effetto, condanna e , in qualità di fideiussori della Parte_5 Parte_4 Pt_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 145.377,74, determinata all'esito della
[...] compensazione;
- Dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti del Parte_9
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti (attori e convenuto), nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 355/2016 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
a carico di , in persona del Parte_1 Parte_2
Curatore Dott. rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento autorizzativo del Parte_3
Giudice delegato dr.ssa Michaela Sapio, dall'avv. Claudio Petrecca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro al Corso Campano n. 171,
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Rao Limata Parte_4 Parte_5 ed elettivamente domiciliati in Isernia al Viale dei Pentri n° 161 presso lo studio dell'avv. Florindo Di
Lucente;
ATTORI nei confronti di
in persona del procuratore speciale e Controparte_1 CP_2 rappresentata da quale cessionaria di , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_1 dall'avv. Antonio Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla via
Mazzini n° 112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario ecc.) conclusioni come da verbale del 25/09/2025 pagina 1 di 17 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno citato in giudizio la convenuta per CP_4 accertare l'illegittimità degli addebiti sui rapporti nn.1000/230 (già 27/3177), 1000/4718 (già 10003373
– 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032), nonché sui conti anticipo nn.08/244,
08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A, 101906, 101905, 121587
e 127483 in essere con la In particolare, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la CP_4 mancata pattuizione in ordine agli interessi ultra-legali, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate nonché la mancata pattuizione degli interessi a credito;
di accertare e dichiarare la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultra-legali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
di dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di “commissione di massimo scoperto” e “commissione di istruttoria veloce” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa;
dichiarare la nullità degli addebiti operati dall'istituto di credito convenuto in applicazione del
“sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa;
di accertare che la banca ha capitalizzato trimestralmente sui rapporti nn. 1000/230 (già 27/3177) e 1000/4718 (già
10003373 – 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032) le competenze dei medesimi conti e dei conti anticipo nn. 08/244, 08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A,
101906, 101905, 121587 e 127483 in violazione dell'art.1283 c.c.. Gli attori hanno chiesto, altresì, di accertare e determinare la reale situazione contabile dei conti nn. 1000/230 (già 27/3177) e 1000/4718
(già 10003373 – 0740/332 – 0740/332H – 140/00332 – 332/8 già 40/000032) nonché dei conti anticipo nn. 08/244, 08/103, 08/178, 36/24, 56/6, 36/16, 733 (quest'ultimo sviluppato in ulteriori sottoconti con numerazione progressiva), 168/70, 1000/4, 144689, 332, 800332, 3000411/A, 101906, 101905, 121587
e 127483 (le cui competenze sono confluite sui due predetti conti) e il reale saldo dei due conti ordinari in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU contabile;
di condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti nonché alla restituzione delle somme tutte dovute che risulteranno a credito della con gli interessi come per legge. Parte_2
Inoltre, gli attori hanno chiesto, in relazione ai contratti di mutuo ipotecario nn.0735055083044 e
08500055108636, di accertare e dichiarare la loro nullità e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è pagina 2 di 17 dovuto per tale rapporto;
di condannare la banca convenuta a titolo di restituzioni per indebito oggettivo, al pagamento, in favore della società mutuante, delle somme tutte già da questa corrisposte nel corso del rapporto a titolo di rate oltre interessi dalle rispettive date di pagamento delle singole rate al soddisfo o della diversa maggiore o minore somma che riterrà il Tribunale da accertarsi in giudizio e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in dipendenza di tale mutuo con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
in via gradata, di dichiarare che il saldo dei suddetti mutui venga depurato dagli oneri addebitati dalla banca in dipendenza della dedotta nullità e ricalcolato nonché di accertare e determinare la reale situazione contabile dei due mutui e, conseguentemente, di condannare la banca ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili dei predetti mutui e al pagamento, delle somme tutte dovute che risulteranno a credito della con gli interessi Parte_2 come per legge, ordinando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in dipendenza di tali mutui con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
in via ancor più gradata, di dichiarare la nullità degli artt.2 e 3 del contratto di mutuo e di tutte le disposizioni relative ai tassi d'interesse ultra-legali, chiedendo di rideterminare gli interessi debitori al tasso legale ex art.1284 c.c. e di dichiarare la nullità della capitalizzazione degli interessi di mora;
accertare e determinare la reale situazione contabile dell'esposizione derivante dai predetti contratti e il reale saldo dell'esposizione debitoria dei due mutui, condannando la banca ad apportare le modifiche alle risultanze contabili e a pagare le somme a credito degli attori.
In relazione al portafoglio commerciale hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità del rapporto relativo alla linea di credito di € 130.000,00 per difetto di forma scritta e, in via gradata, di dichiarare l'inesigibilità di tale credito, trattandosi di “cessione del credito in luogo dell'adempimento”. Infine, in relazione alle fideiussioni hanno chiesto di accertare che i sig.ri e Parte_4 Parte_5 non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della Parte_2
e, di conseguenza, di dichiarare nulla/inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società; di dichiarare nulle e prive di effetto ovvero di annullare le fideiussioni indicate in narrativa e, in via gradata, di dichiarare che la fideiussione opererebbe nei limiti del minor credito accertato nei confronti della società perché invalide le obbligazioni garantite. Il tutto con condanna della al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. CP_4
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le avverse pretese concludendo – nella CP_4 comparsa di costituzione e risposta – nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per mancato esperimento del procedimento di mediazione”, “ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per intervenuta transazione, per le motivazioni esposte sub n.2 della premessa al presente pagina 3 di 17 atto”, “sempre in via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e per le motivazioni esposte sub n.3 della premessa Parte_4 Parte_5 al presente atto”, “sempre in via preliminare e subordinata, dichiarare estinto il diritto alla restituzione delle somme, anche mediante rettifica del saldo, per intervenuta prescrizione del diritto”,
“ulteriormente in via preliminare e subordinata, dichiarare la parte attrice decaduta dal diritto d'impugnativa del conto, e per l'effetto, rigettare la domanda”, “in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, perché inammissibile, improponibile ed infondata per i motivi ampiamente esposti in narrativa”, “in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi, commissioni e spese ai sensi e per gli effetti dell'art.2034 c.c.”, “in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda ex art.1194 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata, con riguardo ai singoli trimestri in cui si accerti non essere intervenuto alcun versamento atto a compensare gli interessi passivi maturati, ex art.1194 c.c.”, “in via ulteriormente gradata, dichiararsi comunque legittima l'applicazione della Commissione di e l'addebito di spese Parte_6 connesse alla gestione dei rapporti di c/c dedotto in giudizio, nonché i rapporti di mutuo intercorsi tra le parti”, “in via riconvenzionale, condannare la parte attrice al pagamento di € 226.832,64, quale saldo passivo del conto corrente n.4718 e del rapporto n° 687447 al 22.08.2016, oltre interessi ed accessori fino ad oggi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, “condannare, in ogni caso, la parte attrice alla rifusione delle spese processuali tutte, diritti ed onorari di causa”.
Nel corso del giudizio è, poi, intervenuto il e il giudizio è stato riassunto Parte_7 Parte_2 sia dai fideiussori e che dalla LA . Parte_5 Parte_4 Parte_8
Per parte convenuta, poi, vi è stato l'intervento in sostituzione di cessionaria del credito CP_2 CP_2 di . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c., avendo le parti già depositato nel giudizio comparse conclusionali e repliche.
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Va preliminarmente evidenziato che la transazione del 11.9.2013 è stata pattuita solo dalla , Parte_2 avendovi i legali rappresentati e , partecipato solo in quanto rappresentanti, appunto Pt_5 Pt_4 della società e non anche in quanto fideiussori della stessa.
Orbene, l'intenzione dei fideiussori, manifestata nel corso del giudizio, di non volere profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. (ritenendola, peraltro, nulla) e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiccata dalla BA nei confronti della società per effetto del fallimento Parte_2 intervenuto in corso di causa, comportano l'irrilevanza, ai fini del decidere, di tute le questioni pagina 4 di 17 sollevate dalle parti in merito alla validità, efficacia e ambito applicativo dell'accordo intervenuto in data 11.9.2013.
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L'intervenuto fallimento in corso di causa della comporta, come già detto, l'improcedibilità Parte_2 della domanda riconvenzionale di condanna svolta dalla convenuta (anche) nei confronti della
[...]
, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. Parte_9
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Con riferimento alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, va evidenziato che i giudici di legittimità e di merito, facendo applicazione dell'art.2697 c.c., hanno affermato che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o l'applicazione di altre condizioni illegittime, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare i fatti posti alla base della domanda, vale a dire di dimostrare – peraltro in maniera non generica – l'esistenza di specifiche poste passive dei conti corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, va poi assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari
(Tribunale di Nocera Inferiore, 29/01/2013; Tribunale di Napoli, 04/11/2010; Tribunale di Roma,
26/02/2013).
Nel caso di specie, risultano allegati – gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze del rapporto n° 1000/4718 (già 10003373 – 1740/332 – 0740/332H – 140/0032) dal
30/06/1995 al 31/12/2015 e gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze del rapporto di c/c n° 1000/230 (già 27/3177) dal 16/11/1988 al 07/05/2007.
Sempre con riferimento al riparto degli oneri probatori e di specifica contestazione, va rilevato che parte attrice ha contestato solo genericamente lo ius variandi ex art. 118 TUB asseritamente esercitato da parte convenuta nel corso del rapporto, affermando genericamente che la stessa avrebbe modificato unilateralmente i tassi debitori ultralegali e gli oneri applicati nel corso del rapporto, senza, tuttavia, individuare specificatamente quando sarebbe intervenuta tale asserita variazione e in cosa la stessa sarebbe effettivamente consistita.
La doglianza, proposta, quindi, sul punto non può essere considerata come validamente rappresentata e deve, pertanto, essere rigettata. pagina 5 di 17 ***
Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte con riferimento ai conti correnti e ai conti anticipi, va rilevato quanto di seguito.
In relazione al lamentato anatocismo e, quindi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rappresentato che i conti correnti nel 1998 e nel 1995, ossia precedentemente all'approvazione della delibera CICR, sicchè va confermata, come pure ritenuto dal consulente tecnico di cui alla seconda perizia in atti, l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000, come da giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. SS. UU. n°21095 del 04/11/2004). La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale
è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
Orbene, nel caso di specie, manca la prova della specifica approvazione per iscritto della capitalizzazione da calcolarsi ed applicarsi, successivamente alla delibera CICR, in base al principio di reciprocità. Né, può ritenersi che l'adeguamento alla delibera CICR possa considerarsi una condizione migliorativa per il cliente, non necessitante, quindi, della specifica approvazione.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce, comunque, un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un pagina 6 di 17 anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti(Tribunale di Lanciano, ord. 02/05/2014).
Ancora: “Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola nulla” (Tribunale di Napoli,
27/06/2013).
Come rappresentato, infatti, dai giudici di legittimità, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. n. 9140/2020).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n° 1000/4718, la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori è stata pattuita sin dalla stipula del contratto di accensione del conto datato
02/09/2013 e, pertanto, risulta legittima poiché il contratto è successivo alla delibera CICR del 2000.
Con riferimento, invece, ai rapporti di conto corrente n° 1000/230 e n° 1000/3373, sorti, rispettivamente, nel 1988 e nel 1995 e, quindi, ante delibera CICR vi è stata espressa pattuizione della reciproca capitalizzazione degli interessi, rispettivamente, nel 2006 e nel 2005.
Sicchè, deve applicarsi l'opzione di calcolo n. 1 effettuata dal CTU, con calcolo della capitalizzazione semplice fino al 2000 e trimestrale reciproca a partire dal 1.7.2000.
Risulta, così, che la posizione di credito complessiva del correntista in considerazione di tutti i rapporti di conto corrente: c/c n. 1000/230, c/c n. 1000/3373, c/c n. 1000/4718, conti anticipo risulta essere pari ad € 81.454,90 a credito del correntista per il caso di capitalizzazione semplice fino al 1.7.2000 e trimestrale reciproca per il periodo successivo.
***
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole altresì della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione chiedendo la declaratoria di nullità di detta clausola. pagina 7 di 17 Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo. Nel caso di specie, tutte le commissioni sull'affidamento sono state espressamente pattuite insieme con le relative modalità di calcolo, sicchè le stesse non devono essere espunte. Le doglianze relative a tali commissioni devono, pertanto, essere rigettate.
***
Parte attrice ha lamentato, inoltre, l'applicazione di tassi di interesse moratori usurari nonché di interessi ultra-legali non pattuiti. Al riguardo va, anzitutto, premesso che:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
Ai fine della verifica del rispetto del tasso soglia usura, il calcolo va effettuato anche tenendo conto della c.m.s. e in particolare:
a) sino al 31/12/2019 “la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando pagina 8 di 17 del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (Cass. Sez. Un. n° 16303/2018).
L'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé,
l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. “A tale fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge” (Cass. Sez. Un. n° 16303/2018).
b) a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n°
185/2008 convertito in L.2/2009 e, quindi, dal 1/1/2010 i decreti ministeriali includono nel computo del
TEGM anche la CMS.
Deve, inoltre, specificarsi che rileva la sola usura pattizia, mentre gli interessi ab origine non usurari ma divenuti tali nel corso del rapporto, rimangono esigibili (Cass. Sez. Un. n° 24675/2017).
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo ai conti correnti oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla BA d'AL (Cass. n° 12965/2016 e Cass. n° 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della BA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa BA d'AL utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento” (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015, n° 3586; Trib. Varese, 10/04/2015, n° 194; Trib. Milano,
01/07/2014 e del 23/12/2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della
BA d'AL, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica e pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Facendo applicazione dei principi sopra chiariti al caso di specie, si evidenzia che il CTU, in relazione ai conti correnti oggetto di causa, ha riscontrato che nessuno dei tassi pattuiti, siano essi corrispettivi o di mora, ha superato i limiti del tasso soglia usura vigente al momento della stipula (v. pp. 21-22 pagina 9 di 17 dell'ultimo elaborato peritale). Ne deriva, pertanto, che la doglianza relativa all'usura, in riferimento ai conti corrente oggetto di causa, va integralmente rigettata.
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Parte attrice si duole, poi, dell'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_4 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a sostenere che “la valuta applicata dalla convenuta ha permesso alla banca di posticipare e/o anticipare le date su cui calcolare gli interessi passivi e attivi in relazione agli assegni negoziati, girofondi, bonifici ecc. e ad ogni altra operazione che non sia stata “immediata” senza attagliare al caso concreto quanto sostenuto in via di principio generale.
Solo ad abundantiam, si osserva che secondo quanto riportato dal CTU con riferimento alle commissioni applicate ai rapporti per cui è causa, che il consulente ha riferito che “I conteggi sono stati effettuati considerando come data valuta quella equivalente alla data contabile (data operazione) in cui sono stati registrati i movimenti” (pag. 71).
Anche la doglianza sul punto dovrà, pertanto, essere rigettata.
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In relazione, invece, ai contratti di mutuo ipotecari, la società attrice ha sollevato, in primo luogo,
l'eccezione della nullità degli stessi vista l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca ai conti correnti oggetto di causa (anatocismo, tassi d'interesse usurari, commissioni non pattuite, giorni valuta ecc.).
pagina 10 di 17 Parte attrice, inoltre, ha affermato nel proprio atto di citazione che i mutui sono nulli poiché stipulati al solo fine di ripianare le esposizioni debitorie derivanti dai conti correnti aperti presso la CP_4 convenuta e, in questo caso, ci si trova di fronte a quello che viene definito “mutuo solutorio”.
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dapprima con la sentenza n° 23149 del
25/07/2022 e, successivamente, con la sentenza n° 5841 del 5/03/2025 a dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di validità di tale forma di mutuo, confermando l'orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza che ne riconosceva la validità e la sua natura di titolo esecutivo.
Nella sentenza n°23149/2022 è statuito espressamente che “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge […], né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. […] Questi principi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: -) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez.3 – Ordinanza n.37654 del
30/11/2021, Rv. 663324-01); […]; il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Sez.1, Sentenza n.1945 del 08/03/1999, Rv. 523924-01)”
Successivamente, con la sentenza n°5841/2025 la Suprema Corte ha riconosciuto che il requisito della acquisizione della disponibilità giuridica della somma deve ritenersi soddisfatto dall'accredito della somma sul conto corrente del mutuatario, a nulla rilevando che lo stesso conto corrente presenti un saldo attivo o passivo al momento dell'accredito. Parimenti tale disponibilità è realizzata tramite la contestuale operazione di giroconto – che non richiede necessariamente un distanziamento temporale – con cui si vada ad estinguere le pregresse passività.
Di conseguenza, le Sezioni Unite avvalorano l'orientamento già espresso dalla recente giurisprudenza
(cfr. Cass. n° 2349/2022 prima richiamata) secondo cui la circostanza che l'operazione si risolva in una mera annotazione contabile, o “operazione di giro”, non autorizza a ritenere che tale operazione sia fittizia o solo apparente. Con l'accredito della somma, il mutuo deve ritenersi, pertanto, perfettamente concluso e la disponibilità della somma deve considerarsi effettivamente conseguita dal mutuatario, a prescindere dal successivo (anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme a ripianamento di passività “la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso pagina 11 di 17 possibile”. Tale fattispecie – precisa la Corte – non ricade nel paradigma del mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo delle somme non entra nel sinallagma contrattuale e non assume rilevanza sul piano causale: al contrario, esso si colloca interamente su un momento ulteriore e distinto, benché presupponga l'effettivo spostamento di denaro. Per questo, le Sezioni Unite ritengono che il mutuo destinato ad estinguere passività preesistenti non possa essere configurato quale pactum de non petendo ad tempus
(come ritenuto da Cass. civ., Sez. I, ord. n° 20896 del 5/08/2019), vale a dire una mera rinegoziazione dei termini di pagamento dell'obbligazione preesistente;
al contrario, esso sortisce un effettivo spostamento di denaro, percepibile nella sfera economica del mutuante e del mutuatario, che costituisce il presupposto per il successivo impiego del denaro ad estinguere il debito preesistente. Non sussistono ragioni – pertanto – che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
Inoltre, parte attrice nel proprio atto di citazione afferma l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed i rapporti di conto corrente in forza del quale se i contratti di conto corrente prevedono operazioni nulle, di conseguenza tale nullità inficerebbe anche il contratto di mutuo a valle.
Tale eccezione non può essere accolta, avendo ampiamente appurato la non illegittimità delle condizioni applicate dalla ai suddetti rapporti. CP_4
Sempre con riferimento ai contratti di mutuo, parte attrice si duole dell'illegittima applicazione di tassi convenzionali e di mora ultralegali mai pattuiti.
Al riguardo, deve evidenziarsi, da un lato, che le affermazioni generali effettuate da parte attrice non risultano in alcun modo attagliate al caso concreto, non riportando l'attrice neanche i tassi effettivamente applicati ai rapporti di mutuo per cui è causa e, dall'altro, che, comunque, il CTU ha rilevato che “i tassi corrispettivi e di mora pattuiti in entrambi i contratti, considerati separatamente tra loro, sono risultati entro i limiti del Tasso Soglia Usura vigente al momento della stipula”.
Tale eccezione dovrà, pertanto, essere rigettata.
Nel contestare il credito, parte attrice sostiene, poi che la abbia cumulato gli interessi di mora CP_4 con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo dando origine a un fenomeno anatocistico vietato dall'art.1283 c.c. I contratti di mutuo all'art.3 prevedono espressamente che “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e, quindi, anche a seguito di risoluzione del medesimo, e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della parte mutuataria ed a favore della Su detti interessi non è CP_4 consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla BA Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina 12 di 17 pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 Ore”, attualmente pari al cinque per cento [5%] annuo, maggiorato di tre virgola cinquanta [3,50] punti percentuali”.
Dalla lettura di questo articolo è evidente che non è prevista alcuna sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori i quali sono dovuti solo per le somme dovute e non pagate. Errata è anche la tesi di parte attrice per cui ci sarebbe stata la capitalizzazione degli interessi moratori: infatti,
l'art.3 dei contratti è chiaro nello stabilire che su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Gli interessi di mora sono, quindi, sostitutivi e non cumulati con quelli corrispettivi.
Peraltro, con riferimento al fenomeno anatocistico derivante dall'ammortamento alla francese, a differenza di quanto sostenuto dal CTU, va rilevata la piena legittimità di tale tipologia di ammortamento, come definitivamente chiarito dalle SS.UU. nella pronuncia n. 15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo pagina 13 di 17 (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della BA d'AL del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione conducono al rigetto delle doglianze sul punto di parte attrice, considerato che i contratti di mutuo a tasso fisso (pg. 26 della perizia) stipulati dalle parti rientrano proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite.
Infine, è stata richiesta da parte attrice anche la cancellazione delle ipoteche prestate a garanzia dei mutui oggetto del presente giudizio ma, tale richiesta, deve essere rigettata, considerata la piena legittimità del mutuo solutorio e, quindi utilizzato per ripianare le pregresse esposizioni debitorie. Il principio cardine resta, quindi, quello per cui l'ipoteca si estingue con l'estinzione del credito garantito
(art.2878, comma 3 c.c.): nel caso di specie, i mutui che in origine prevedevano entrambi una durata di
7 anni sono stati rinegoziati nel 2013 stabilendo una maggiore durata (da 7 a 22 anni per il mutuo n°
0824055226860; da 7 a 21 anni per il mutuo n° 0824055226859). Pertanto, le ipoteche relative ai mutui per cui è causa potranno essere cancellate solo dopo l'estinzione del credito non ancora avvenuta.
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La società attrice e i fideiussori hanno mosso doglianze anche avverso la linea di credito di importo pari ad € 130.000,00 sostenendo la “nullità del rapporto in quanto non sussiste una scrittura contrattuale a forma scritta”, “l'inesigibilità di tale presunto credito poiché la banca odierna era ed è tenuta ad escutere prima i debitori ceduti e solo quando questi ultimi risultino insolventi, potrà azionare tali ragioni di credito in danno degli attori” e che “non vi è prova di tale credito non avendo la banca richiesto il pagamento al terzo”. pagina 14 di 17 Tutte le citate eccezioni risultano infondate, in quanto sono stati allegati in atti dalla BA opposta: a) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per anticipi fatture di €
30.000,00 valido sino al 30/11/2015 e sottoscritto in data 01/12/2014 (all.7), b) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per anticipi fatture di € 130.000,00 valido sino a revoca e sottoscritto in data 16/10/2014 (all.8), c) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 per apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 valido sino a revoca e sottoscritto in data 10/09/2013 (all.9), d) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 14/10/2014 (all.22), e) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 29/10/2014 (all.23), f) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 26/06/2006 (all.24), g) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 28/04/2008
(all.25), h) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data
24/04/2008 (all.26), i) atto integrativo del contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 09/06/2008 (all.15), j) contratto relativo ai servizi di incasso (all.21), k) contratto quadro di affidamento n° 00022/9000/00002278 recante data 10/09/2013 per anticipi fatture senza cessione del credito di € 130.000,00 valido sino a revoca e per apertura di credito in conto corrente di € 50.000,00 valido sino a revoca (all.10), k) modifica del contratto di affidamento n° 04140/0740/00000332 a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti sottoscritto il 04/04/2011
(all.11).
Inoltre, sono stati depositati rispettivamente con gli allegati n° 12 e n° 18, le intimazioni di pagamento con revoca degli affidamenti per apertura di credito di € 50.000,00 e per smobilizzo portafoglio commerciale di € 130.000,00 inviate alla società opponente e ai garanti nonché la documentazione comprovante, per il periodo successivo al 16/10/2014, l'adempimento dell'onere di cui all'art.1267 c.c.
e l'insolvenza del debitore ceduto. Ne deriva, pertanto, l'assoluta pretestuosità dei rilievi mossi nei confronti del citato portafoglio commerciale.
Ad abundantiam, va rilevato che anche la CTU espletata in corso di causa, con riferimento al portafoglio commerciale n. 127483, che lo stesso è legato alla concessione di un castelletto di anticipi fatture regolato sul conto 1000/4718 a partire dal 04/09/2014; che non vi c'è una data di apertura e chiusura in quanto veniva regolato per ogni anticipazione presentata e che, non dovendosi applicare condizioni diverse da quelle praticate dalla il rapporto non è stato oggetto di alcun tipo di CP_4 ricalcolo.
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pagina 15 di 17 Va, infine, affrontata la questione relativa alle fideiussioni prestate dai garanti dell'odierna società attrice. Gli attori sostengono, infatti, di non aver mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria.
Tale contestazione risulta destituita di fondamento alla luce dell'all. 5 prodotto da parte convenuta contenente le fideiussioni sottoscritte dai e che non hanno neanche disconosciuto le Pt_5 Pt_4 relative sottoscrizioni.
Del tutto generica, poi, è l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Da rigettare è anche l'altra eccezione di nullità derivata delle fideiussioni: non essendo risultate nulle e invalide le obbligazioni principali, salvo che per l'aspetto della capitalizzazione trimestrale ante 2000, nessuna invalidità deriva può imputarsi alle fideiussioni prestate dagli odierni attori.
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Parte convenuta ha svolto, poi, domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 226.832,64, al 22/08/2016, oltre interessi maturati e maturandi. Detta somma deriva, quanto a:
- € 152.319,27 (di cui € 1.140,04 per interessi al tasso convenzionale del 6%) quale credito al
22.08.2016 derivante dal saldo passivo del rapporto n. 403479/3800/687447, contabilizzazione a sofferenza in data 15/06/16, relativo ad utilizzi per anticipi su fatture risultate insolute alle relative scadenze;
- € 74.513,37 (di cui € 905,02 per interessi al tasso convenzionale del 10%) quale credito al 22.08.2016 derivante dal saldo debitore del c/c n. 09400/1000/4718 poi rinumerato 4049271000/4718, estinto con voltura contabile a sofferenze in data 16.06.16.
La somma dovuta dovrà pertanto, essere compensata con quella di € 81.454,90 risultata a credito del correntista per i motivi sopra esplicitati.
Ne deriva, pertanto, all'esito della compensazione giudiziale tra le varie poste, un credito in favore della pari ad € 145.377,74. CP_4
Poiché i sig.ri e avevano prestato garanzia omnibus e solidali in data 13.2.2007 e il Pt_5 Pt_4
anche fideiussione specifica sulla linea di credito per anticipo fatture il cui saldo è stato Pt_4 richiesto in via riconvenzionale, entrambi i fideiussori dovranno essere condannati al pagamento della somma così ricalcolata all'esito della compensazione.
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Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e di quella riconvenzionale svolta dalla convenuta, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese dell'espletata CTU vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (attori e convenuto), nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni. pagina 16 di 17
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara che, a fronte dell'illegittima capitalizzazione da parte della fino al 1.7.2000, il CP_4 correntista ha maturato un credito pari ad € 81.454,90;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, la somma di €
226.832,64 dovuta dal correntista a favore della banca deve essere compensata giudizialmente con la somma di € 81.454,90 a credito del correntista;
- Per l'effetto, condanna e , in qualità di fideiussori della Parte_5 Parte_4 Pt_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 145.377,74, determinata all'esito della
[...] compensazione;
- Dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti del Parte_9
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti (attori e convenuto), nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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